Cassazione Penale, Ordinanza n. 22399/2025 del 13/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che lo aveva ritenuto responsabile del reato contestato. Con l'unico motivo ha chiesto la riqualificazione del fatto dal furto semplice di cui all'art. 624 c.p. alla ricettazione attenuata di cui all'art. 648, comma quarto, c.p., sostenendo in sostanza che la motivazione di merito fosse illogica perché fondata su una valutazione non condivisibile dell'attendibilità della persona offesa. La Corte ha ritenuto il motivo generico, poiché sostanzialmente riproponeva questioni già esaminate e disattese in appello, e comunque inammissibile perché diretto a sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio e dell'attendibilità delle fonti dichiarative, attività preclusa al giudice di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo era privo di specificità e mirava a un riesame del merito, non consentito in sede di legittimità, specie quanto alla valutazione di attendibilità della persona offesa e alla ricostruzione del fatto operata dal giudice di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
È la qualificazione giuridica originariamente ritenuta in sentenza di merito, che il ricorrente ha chiesto di escludere per ottenere una diversa riqualificazione del fatto.
art. 648, comma quarto, c.p.
È la qualificazione alternativa invocata dal ricorrente, quale fattispecie ritenuta più favorevole rispetto al furto, ma la Corte non ha esaminato nel merito la riqualificazione per difetto di specificità del motivo.
art. 616 c.p.p.
La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
Richiamata per ribadire che la Corte di cassazione non può sovrapporre una propria valutazione del materiale probatorio a quella dei giudici di merito né compiere un sindacato sostitutivo sulla tenuta logica della motivazione mediante modelli argomentativi esterni.
Sezioni Unite, sentenza n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte
Richiamata per affermare che la valutazione di credibilità della persona offesa è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non è rivalutabile in cassazione, salvo manifeste contraddizioni motivazionali.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre questioni già esaminate e disattese nei gradi di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione dell'attendibilità della persona offesa o delle altre fonti di prova, trattandosi di apprezzamenti di merito riservati al giudice di primo e secondo grado.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione non può tradursi in un confronto tra l'apparato argomentativo della sentenza e modelli di ragionamento alternativi desunti dall'esterno, ma deve restare nei limiti della verifica della non manifesta illogicità e coerenza interna.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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