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Sentenza

Sentenza del 16/09/2016 n. 18231 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava avvisi di accertamento emessi a seguito di una verifica fiscale, con recupero a tassazione di maggiori imposte, interessi e sanzioni per violazioni in materia di prezzi di trasferimento e deducibilità di costi. L'Agenzia contestava alla sentenza della CTR Lombardia, che aveva confermato l'annullamento degli avvisi, sia l'assenza di una sufficiente esposizione dell'oggetto del giudizio e delle questioni controverse, sia la motivazione apparente, fondata su una mera adesione alla decisione di primo grado. Le società contribuenti deducevano invece omessa pronuncia su una specifica censura relativa alla deducibilità di costi di lieve entità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo dell'Agenzia, ritenendo che la sentenza contenesse elementi sufficienti per comprendere l'oggetto del giudizio e le sue fasi processuali. Ha invece accolto il secondo motivo, riconoscendo che la CTR aveva motivato in modo solo apparente, limitandosi a richiamare genericamente le argomentazioni della sentenza di primo grado senza esaminare criticamente i motivi di appello dell'Agenzia. La sentenza della CTR è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla CTR Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Il ricorso incidentale delle società è stato dichiarato inammissibile per mancata formulazione del quesito di diritto richiesto dall'art. 366-bis c.p.c.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2

    "concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa"

    L'omessa o insufficiente esposizione determina la nullità della sentenza solo quando impedisce di individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione e rende incomprensibili le ragioni del giudizio.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4

    "contenuto indefettibile della motivazione"

    La motivazione deve consentire di ricostruire il percorso logico e giuridico seguito dal giudice; una motivazione meramente apparente, priva di effettivo esame delle difese e dei motivi di impugnazione, comporta la nullità della sentenza.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza o del procedimento, incluso il vizio di motivazione apparente e l'omessa pronuncia quando integrino una violazione processuale.

  • Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Impone che la sentenza contenga la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. La mera adesione acritica alla decisione impugnata non soddisfa tale obbligo.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    "l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere a pena di inammissibilità con la formulazione di un quesito di diritto"

    Per i ricorsi soggetti ratione temporis alla norma, la mancata formulazione del quesito di diritto comporta l'inammissibilità del motivo.

  • Art. 383, comma 1, c.p.c.

    Prevede il rinvio al giudice di merito quando la sentenza impugnata viene cassata, affinché la controversia sia nuovamente esaminata secondo i principi indicati dalla Corte di cassazione.

Massime di principio

  • Una sentenza d'appello può richiamare la decisione di primo grado mediante motivazione per relationem, ma deve comunque indicare, almeno sinteticamente, le ragioni per cui ritiene infondati i motivi di appello.
  • La motivazione è apparente quando il giudice si limita a dichiarare di condividere una precedente decisione o le argomentazioni di una parte senza esaminarle e senza rendere comprensibile il percorso logico seguito.
  • L'assenza di una descrizione dettagliata di ogni elemento processuale non comporta automaticamente la nullità della sentenza: il vizio sussiste solo se la decisione non è comprensibile o non è concretamente impugnabile.
  • Il giudice d'appello deve esaminare i motivi di gravame in modo effettivo e critico; non può sostituire tale esame con un generico richiamo alla correttezza della sentenza di primo grado.
  • Quando un motivo di ricorso è soggetto a un requisito formale previsto dalla disciplina applicabile ratione temporis, come il quesito di diritto ex art. 366-bis c.p.c., la sua omissione può determinare l'inammissibilità senza esame del merito.
  • La cassazione per motivazione apparente non decide necessariamente quale parte abbia ragione nel merito: normalmente comporta il rinvio al giudice territoriale per una nuova decisione adeguatamente motivata.

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