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Parere

Parere n. 614/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto del Prefetto di -OMISSIS- con cui era stato respinto il gravame gerarchico avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca dell'avviso orale disposto dal Questore di -OMISSIS-, ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Giustizia amministrativa202400134

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del decreto prefettizio di rigetto del gravame gerarchico avverso il rigetto dell'istanza di revoca dell'avviso orale disposto dal Questore ai sensi degli artt. 1 e 3 del d.lgs. 159/2011.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di rigetto dell'istanza di revoca dell'avviso orale e il successivo decreto del Prefetto di rigetto del gravame gerarchico, contestando il giudizio di pericolosità sociale posto a fondamento della misura. Ha dedotto il difetto di istruttoria e la carenza di motivazione, sostenendo che l'amministrazione avrebbe valorizzato fatti risalenti, procedimenti penali conclusi con proscioglimento o con l'espiazione della pena, procedimenti ancora pendenti e condotte rispetto alle quali non sarebbe stata accertata una responsabilità penale definitiva. Ha inoltre invocato il rispetto delle prescrizioni questorili. L'amministrazione ha eccepito la tardività del ricorso straordinario, in ragione della trasmissione del ricorso al Ministero oltre il termine di 120 giorni.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondata l'eccezione di tardività, poiché il ricorso era stato notificato alla Prefettura e alla Questura entro il termine previsto; la successiva trasmissione dell'atto dalla Prefettura al Ministero non incide sulla tempestività. Nel merito, ha ritenuto infondate le censure di difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Richiamando la giurisprudenza sulla relativa autonomia tra misure di prevenzione e sanzione penale, la Sezione ha affermato che il giudizio di pericolosità sociale non richiede un accertamento penale definitivo, potendo fondarsi su elementi fattuali, indiziari e su una valutazione prognostica complessiva. Nel caso concreto, l'avviso orale era sorretto da un'istruttoria adeguata e da pronunciamenti penali idonei a caratterizzare i profili di personalità rilevanti. L'espiazione delle pene e il rispetto delle prescrizioni questorili non eliminano né attenuano il valore indiziante dei fatti posti a fondamento dei precedenti provvedimenti.

Osservazioni

Tempestività del ricorso straordinario

L'eccezione di tardività è infondata. Ai fini del termine di 120 giorni rileva la notificazione del ricorso alla Prefettura e alla Questura, effettuata entro il termine, non la successiva trasmissione dell'atto al Ministero dell'interno.

Difetto di istruttoria

La censura è infondata. Il giudizio di pericolosità sociale può fondarsi su una valutazione indiziaria e prognostica, anche in assenza di un accertamento penale definitivo, e nel caso concreto l'istruttoria è stata ritenuta adeguata e convincente.

Carenza di motivazione

La censura è infondata. Il provvedimento si fonda su pronunciamenti penali idonei a evidenziare condotte non conformi e a caratterizzare i profili di personalità rilevanti ai fini della prognosi di pericolosità sociale.

Rilevanza dell'espiazione delle pene e del rispetto delle prescrizioni

L'espiazione delle sanzioni penali e il rispetto delle prescrizioni imposte dal Questore non eliminano né diminuiscono il valore indiziante dei fatti che avevano dato luogo ai provvedimenti penali e questorili.

Norme richiamate

  • artt. 1 e 3 d.lgs. 159/2011

    Le fattispecie soggettive previste dall'art. 1 legittimano le misure di prevenzione personali quando gli elementi disponibili consentono di qualificare il destinatario come socialmente pericoloso; l'avviso orale può fondarsi su una valutazione prognostica e non richiede necessariamente una condanna penale definitiva.

  • art. 9 d.P.R. 1199/1971

    Il ricorso straordinario deve essere proposto entro 120 giorni; ai fini della tempestività rileva la notificazione alle amministrazioni individuate dalla disciplina, non la data della successiva trasmissione interna al Ministero.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Sussistendo i presupposti di tutela dei diritti e della dignità dell'interessato, devono essere oscurate le generalità e gli altri dati idonei a identificarlo.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Il richiamo concorre alla tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati mediante l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

Massime di principio

  • Il giudizio di pericolosità sociale posto a fondamento di una misura di prevenzione personale è autonomo rispetto all'accertamento della responsabilità penale e non richiede necessariamente una condanna definitiva.
  • La pericolosità sociale può essere desunta da elementi fattuali e indiziari, anche da condotte non penalmente accertate o da semplici denunce, purché tali elementi siano oggettivamente idonei a sostenere una prognosi motivata sull'inclinazione del soggetto a commettere reati.
  • La valutazione di pericolosità sociale può fondarsi su una considerazione complessiva e tendenziale di circostanze e contesti significativi, senza che sia necessario dimostrare singolarmente la rilevanza penale di ogni condotta valorizzata.
  • L'espiazione della pena o il rispetto successivo delle prescrizioni imposte dall'autorità non cancellano automaticamente il valore indiziante dei fatti pregressi utilizzati per la valutazione di pericolosità sociale.
  • Nel ricorso straordinario, la tempestività dell'impugnazione va verificata con riferimento alla data di notificazione alle amministrazioni destinatarie, mentre non rileva la data della successiva trasmissione dell'atto al Ministero competente.

Avviso orale e ricorso straordinario sulla pericolosità sociale

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una persona fisica contro il Ministero dell'interno, avverso il decreto del Prefetto che aveva respinto il gravame gerarchico contro il rigetto dell'istanza di revoca di un avviso orale disposto dal Questore ai sensi degli artt. 1 e 3 del d.lgs. 159/2011.

Vicenda procedimentale

Il Questore aveva adottato l'avviso orale ritenendo il destinatario pericoloso per la sicurezza pubblica. L'interessato aveva chiesto la revoca della misura, ma l'istanza era stata respinta. Anche il successivo gravame gerarchico al Prefetto aveva avuto esito negativo. Con il ricorso straordinario sono stati impugnati sia il provvedimento questorile sia il decreto prefettizio.

Il ricorrente aveva contestato la valutazione di pericolosità, richiamando l'esito di alcuni procedimenti penali, l'assenza di accertamenti definitivi in altri casi, l'espiazione delle pene eventualmente irrogate e il rispetto delle prescrizioni imposte dal Questore.

Eccezione di tardività

Il Ministero aveva sostenuto che il ricorso fosse tardivo perché trasmesso al Ministero oltre il termine di 120 giorni. La Sezione ha respinto l'eccezione, rilevando che il ricorso era stato notificato alla Prefettura e alla Questura entro il termine, come risultava dalla relata di notifica e dal timbro di ricezione della Prefettura.

La successiva trasmissione del ricorso dalla Prefettura al Ministero non incide sulla tempestività dell'impugnazione. La Sezione ha inoltre dato atto del pieno rispetto del contraddittorio, poiché la relazione ministeriale era stata trasmessa al ricorrente presso il difensore, senza che fossero presentate osservazioni.

Autonomia della valutazione preventiva rispetto all'accertamento penale

Nel merito, la Sezione ha richiamato il principio secondo cui il rapporto tra misure di prevenzione e sanzione penale è caratterizzato da relativa autonomia. L'applicazione della misura preventiva può quindi prescindere dall'accertamento definitivo di condotte penalmente rilevanti.

Il giudizio di pericolosità sociale non richiede prove compiute equivalenti a quelle necessarie per una sentenza penale. Sono sufficienti risultanze fattuali, anche indiziarie, che consentano all'autorità di polizia di formulare un giudizio oggettivo e prognostico sulla pericolosità del soggetto. La Sezione ha richiamato, in particolare, Cons. Stato, Sez. III, n. 7488/2023, Cons. Stato, Sez. VI, 17 giugno 2009, n. 3963, Cons. Stato, Sez. VI, 23 marzo 2009, n. 1709, nonché i precedenti della Sezione n. 576/2025, n. 2275/2017 e n. 2450/2017.

Valutazione dell'istruttoria e della motivazione

Le censure di difetto di istruttoria e carenza di motivazione sono state esaminate congiuntamente perché strettamente collegate e sono state ritenute infondate.

Secondo la Sezione, l'avviso orale era sorretto da un'istruttoria adeguata e convincente. La pericolosità era stata collegata a pronunciamenti penali che avevano accertato condotte non conformi, idonee a caratterizzare i profili di personalità rilevanti per la prognosi preventiva. Il fatto che alcuni episodi fossero risalenti non rendeva, di per sé, insufficiente l'istruttoria, considerata la valutazione complessiva e tendenziale richiesta dalle misure di prevenzione.

Irrilevanza dell'espiazione della pena e del comportamento successivo

La Sezione ha escluso che l'espiazione delle sanzioni o il successivo rispetto delle prescrizioni questorili potessero eliminare il valore indiziante dei fatti pregressi. Tali circostanze non cancellano né diminuiscono automaticamente la rilevanza degli episodi che avevano dato luogo ai provvedimenti penali e questorili.

Conclusione

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso debba essere respinto. Il parere dispone inoltre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, in applicazione dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 196/2003 e dell'art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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