Sentenza n. 2805/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Puglia che aveva annullato un’informazione antimafia interdittiva e, per illegittimità derivata, il provvedimento AGEA di decadenza dai contributi e restituzione di euro 211.099,80
Esito
Favorevole al resistente (impresa agricola)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa individuale agricola aveva impugnato l’informazione antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura e gli atti consequenziali, tra cui il diniego di accesso e la nota AGEA di decadenza dai contributi agricoli e recupero delle somme. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo insufficiente il quadro indiziario, fondato principalmente su vicende penali archiviate o non adeguatamente collegate a condotte mafiose, su rapporti familiari, su asserite cointeressenze economiche e sul contesto territoriale foggiano, senza adeguata attualizzazione ai sensi dell’art. 86, comma 2, d.lgs. 159/2011. Le amministrazioni hanno appellato deducendo travisamento dei fatti, atomizzazione degli indizi, sottovalutazione delle risultanze istruttorie e del contesto territoriale, nonché erronea esclusione della cosiddetta regia familiare. Hanno sostenuto che l’informativa antimafia, quale misura preventiva fondata sulla regola del più probabile che non, non richiede la prova di reati e che l’insieme dei rapporti familiari, societari ed economici avrebbe dimostrato la permeabilità dell’impresa. L’impresa appellata ha contestato l’esistenza di collegamenti mafiosi qualificati, evidenziando l’archiviazione dei procedimenti a carico proprio e della moglie, la diversa qualificazione delle contestazioni riguardanti il padre, l’assenza di flussi economici o utilità a favore di consorterie mafiose, la natura commerciale dei rapporti con altri imprenditori e la sopravvenuta richiesta di riesame dell’interdittiva.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. In via preliminare ha ritenuto procedibile il giudizio, poiché il successivo provvedimento prefettizio del 14 luglio 2025, adottato a seguito della richiesta di riesame, non eliminava l’interesse dell’amministrazione a ottenere il riconoscimento della legittimità dell’interdittiva originaria. Ha inoltre escluso che la pendenza del procedimento per il controllo giudiziario determinasse una pregiudizialità processuale. Nel merito, ha ribadito che l’interdittiva antimafia può fondarsi su una prognosi preventiva secondo il criterio del più probabile che non, ma deve poggiare su indizi gravi, precisi e concordanti, attuali e concretamente riferibili all’impresa, valutati sia nella loro consistenza individuale sia in un quadro complessivo coerente. La natura preventiva della misura non consente di trasformarla in una pena del sospetto e non esonera la Prefettura da un’adeguata motivazione, soprattutto in ragione degli effetti incisivi sulla libertà di iniziativa economica e sull’accesso alla spesa pubblica. Nel caso concreto, la relazione parentale non dimostrava da sola una regia familiare o la trasmissione di interessi mafiosi nell’impresa. L’archiviazione del procedimento relativo alla moglie indeboliva il relativo indizio; la posizione del padre era stata descritta senza puntuale dimostrazione di condotte mafiose, di utilità o di capacità attuale di condizionamento; i rapporti riferiti alla sorella non erano adeguatamente contestualizzati quanto a natura, frequenza, significato e ricaduta sull’impresa. Anche i rapporti con altri imprenditori erano stati richiamati senza indicare con precisione i profili soggettivi, le operazioni economiche, i flussi finanziari o il concreto vantaggio per gruppi mafiosi. Il riferimento al contesto territoriale foggiano costituiva soltanto un fattore di cornice e non una presunzione assoluta di infiltrazione. L’informativa presentava quindi un duplice deficit motivazionale: mancava l’individuazione puntuale dei singoli indizi e mancava la successiva valutazione sintetica degli indizi previamente accertati. Le affermazioni prefettizie risultavano assertive e non sufficientemente ancorate a specifici atti d’indagine, fatti storici e riscontri documentali. Poiché la nota AGEA era consequenziale all’interdittiva, anche essa restava caducata per illegittimità derivata. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 84 e 91 d.lgs. 159/2011
informazione antimafia interdittiva
L’interdittiva può essere adottata sulla base di una prognosi di permeabilità mafiosa secondo il criterio del più probabile che non, ma richiede indizi gravi, precisi e concordanti, attuali, concreti e adeguatamente motivati.
art. 86, comma 2, d.lgs. 159/2011
attualizzazione degli elementi sintomatici
Gli elementi posti a fondamento dell’interdittiva devono essere attualizzati rispetto al rischio concreto di condizionamento dell’impresa.
art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011
La richiesta di riesame può condurre all’adozione di una nuova misura interdittiva, ma il nuovo provvedimento non determina automaticamente l’improcedibilità dell’impugnazione dell’atto originario.
art. 91, comma 6, d.lgs. 159/2011
rischio di infiltrazione o condizionamento mafioso
La motivazione deve chiarire il nesso concreto tra gli elementi indiziari e la capacità di infiltrazione o condizionamento mafioso dell’impresa.
art. 143 TUEL
Il contesto territoriale caratterizzato da infiltrazioni mafiose e da precedenti scioglimenti degli enti locali può rafforzare indizi specifici, ma non costituisce da solo prova o presunzione assoluta di permeabilità dell’impresa.
art. 98 c.p.a.
istanza cautelare per la sospensione dell’esecutività della sentenza
La norma è stata utilizzata per la sospensione cautelare della sentenza di primo grado, successivamente concessa con ordinanza.
art. 101, comma 2, c.p.a.
riproponeva i profili assorbiti
Le questioni non esaminate dal giudice di primo grado per effetto dell’assorbimento possono essere riproposte in appello dalla parte interessata.
art. 416-bis c.p.
reato di cui all’art. 416 bis c.p.
Il mero richiamo a contestazioni o collegamenti con soggetti cui sia riferibile tale reato non è sufficiente senza la descrizione di condotte concrete e del nesso con il condizionamento dell’impresa.
art. 640-bis c.p.
La contestazione di una truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, non adeguatamente collegata a condotte mafiose e a una capacità attuale di condizionamento, non integra da sola un indizio sufficiente per l’interdittiva.
Massime di principio
- L’informazione antimafia interdittiva, pur avendo natura preventiva e potendo fondarsi sulla regola del più probabile che non, non può ridursi a una pena del sospetto: deve essere sorretta da indizi gravi, precisi e concordanti, attuali e concretamente riferibili alla permeabilità o al condizionamento dell’impresa.
- La motivazione dell’interdittiva deve individuare i singoli fatti sintomatici, indicare puntualmente le fonti istruttorie e spiegare il nesso logico tra tali fatti e la capacità di condizionamento mafioso dell’impresa; non sono sufficienti affermazioni assertive, richiami generici ad atti d’indagine o la mera sommatoria di elementi singolarmente insignificanti.
- La valutazione degli indizi nell’interdittiva deve evitare sia l’atomizzazione che ne trascuri la possibile convergenza, sia la loro aggregazione meramente cumulativa: gli indizi devono essere previamente accertati nella loro consistenza qualitativa e poi valutati sinteticamente in un quadro coerente.
- La mera relazione parentale, anche con soggetti coinvolti in vicende penali, non dimostra da sola una regia familiare o la contaminazione mafiosa dell’impresa; occorre provare, con elementi concreti, la trasmissione di interessi mafiosi, la contiguità qualificata o l’incidenza del familiare sulle scelte imprenditoriali.
- Il contesto territoriale caratterizzato da presenza mafiosa può costituire un fattore di cornice e rafforzare indizi specifici, ma non opera come presunzione assoluta di permeabilità dell’impresa in assenza di un concreto collegamento tra il contesto e l’attività imprenditoriale esaminata.
- L’adozione di una nuova interdittiva a seguito di una richiesta di riesame non rende di per sé improcedibile l’impugnazione dell’interdittiva precedente, permanendo l’interesse dell’amministrazione a ottenere una pronuncia sulla legittimità dell’atto originario, salvo diversa manifestazione di volontà.
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