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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11115/2024 del 18/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza per violazione di legge, sostenendo che non gli sarebbe stata comunicata la nuova data di prosecuzione del giudizio di appello dopo il rinvio della prima udienza del 19 gennaio 2023, disposto a causa dell'incompatibilità di due componenti del collegio; lamentava quindi la mancata comunicazione al difensore e all'imputato della data fissata per la ripresa del dibattimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Dalla documentazione emerge che: il decreto di fissazione dell'udienza (20/01/2023) era stato notificato all'avv. Chincarini il 18/11/2022; la Cancelleria ha informato con mail del 19/01/2023 che l'udienza del 20/01 sarebbe stata rinviata per incompatibilità di due membri del collegio; il Presidente, nell'udienza del 20/01/2023, ha rinviato al 10/02/2023 e disposto una "chiamata di cortesia" al difensore; la Cancelleria ha trasmesso all'avv. Chincarini, con mail dell'8/02/2023, le conclusioni del Procuratore Generale; all'udienza del 10/02/2023 il difensore di fiducia non si è presentato e fu nominato un difensore d'ufficio che concluse. La Corte ha ritenuto che il difensore, senza giustificato impedimento, abbia scelto di non comparire pur essendo informato del rinvio e della nuova fissazione, così escludendo la fondatezza del motivo di ricorso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Usato in relazione alla fissazione dell'udienza di appello; la Corte ha ritenuto corretta l'adozione del decreto di fissazione delle udienze.

  • art. 599 cod. proc. pen.

    Richiamato assieme all'art. 127 per la fissazione dell'udienza di trattazione dell'appello; indica le modalità di fissazione dell'udienza di appello.

  • art. 23-bis dl. 137/2020

    Richiamato con gli articoli processuali per giustificare la fissazione dell'udienza (norme emergenziali relative allo svolgimento delle udienze).

  • art. 602 cod. proc. pen.

    Richiamato in ordine al deposito e alla comunicazione delle conclusioni del Procuratore Generale; la trasmissione delle conclusioni alla difesa è stata considerata elemento informativo rilevante.

  • art. 97 comma 4 cod. proc. pen.

    Norma che permette la nomina di un difensore d'ufficio in caso di assenza del difensore di fiducia; applicata dalla Corte all'udienza del 10/02/2023.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese e la possibilità di irrogare ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • La semplice omissione di una comunicazione formale sulla nuova data di udienza può risultare irrilevante se dagli atti emerge che il difensore era comunque messo a conoscenza della nuova fissazione (es. mail della cancelleria, trasmissione di atti contenenti la data).
  • La scelta del difensore di non comparire, senza giustificato impedimento, espone il cliente al rischio che siano ritenute inesistenti le censure sulla mancata notifica; la diligenza del difensore è valutata ai fini dell'ammissibilità del ricorso.
  • La cancelleria ha l'onere di adottare forme di comunicazione idonee (anche telematiche o tramite 'chiamata di cortesia'); tali comunicazioni possono essere sufficienti a configurare adeguata conoscenza della data di udienza da parte della difesa.
  • Se il difensore non si presenta all'udienza di appello, il giudice può nominare un difensore d'ufficio, il quale può validamente svolgere le conclusioni, rendendo inefficaci le doglianze fondate esclusivamente sulla mancata partecipazione del difensore di fiducia.
  • I ricorsi per cassazione aventi per oggetto profili meramente formali di notifica possono essere dichiarati inammissibili quando il materiale probatorio processuale dimostra la conoscenza effettiva o la colpa della difesa nella mancata partecipazione.

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