Cassazione Penale, Sentenza n. 21637/2023 del 19/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge: il ricorrente deduce che il difensore aveva presentato per via telematica (PEC) le conclusioni scritte nei termini, ai sensi delle norme emergenziali (art. 23 d.l. 8/11/2020 n.149 e connessi), ma la corte territoriale avrebbe affermato che non erano state depositate e avrebbe deciso senza considerarle, con conseguente lesione del diritto di difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Pur accertando che le conclusioni erano state effettivamente trasmesse via PEC, la Corte ha ritenuto che esse fossero meramente 'apparenti' e privi di autonomo contenuto argomentativo (il difensore si era limitato a richiamare i motivi di appello senza illustrarli o sintetizzarli). Inoltre la corte territoriale aveva comunque valutato i motivi di impugnazione e aveva riconosciuto all'imputato benefici richiesti. Per queste ragioni non si è verificata concreta lesione del diritto di difesa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Codice penale, artt. 110, 582, 585
Norme in relazione alle quali era ascritta l'imputazione di merito; non oggetto di valutazione decisiva in cassazione sul punto procedurale impugnato
Codice penale, art. 175
Norma richiamata perché la corte territoriale aveva riconosciuto in favore dell'imputato il beneficio previsto dall'art. 175 c.p.; fatto preso in considerazione come elemento della decisione di merito
Decreto-legge 8 novembre 2020, n. 149, art. 23
Disciplina emergenziale che ha previsto la possibilità per la difesa di trasmettere conclusioni scritte anche via PEC; oggetto della censura del ricorrente circa la mancata considerazione delle conclusioni trasmesse
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, artt. 23 e 23-bis
Norme emergenziali che hanno regolato modalità di trattazione dei ricorsi e l'invio telematico di atti; citate nel quadro delle norme eccezionali cui il deposito via PEC si riferisce
Codice di procedura penale, art. 178, comma 1, lett. c)
Norma sulle nullità generali a regime intermedio: la giurisprudenza ha ritenuto che l'omessa valutazione di conclusioni scritte inviate via PEC integri questa nullità soltanto quando le conclusioni contengano un autonomo contenuto argomentativo idoneo a costituire effettivo esercizio del diritto di difesa
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che autorizza la condanna alle spese del procedimento e a somme a favore della cassa delle ammende; applicata dalla Corte per la condanna del ricorrente per l'evidente inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La trasmissione via PEC delle conclusioni difensive deve essere sempre documentata e conservata: è fondamentale conservare ricevute e attestazioni di avvenuto invio e di presa in carico dall'indirizzo giudiziario.
- L'omessa allegazione cartacea o la mancata annotazione nel fascicolo delle conclusioni inviate via PEC non determina automaticamente la nullità della decisione; conta il contenuto sostanziale delle conclusioni e l'effettivo pregiudizio subito dall'imputato.
- Se le conclusioni trasmesse via PEC contengono un autonomo contenuto argomentativo volto a sostenere le ragioni dell'impugnazione, la loro omessa valutazione da parte del giudice può integrare una nullità generale a regime intermedio (art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.).
- Se le conclusioni si limitano a richiamare i motivi già esposti senza sintetizzarli o argomentarli, la loro omissione può essere considerata irrilevante e non idonea a provocare l'annullamento della decisione per violazione del diritto di difesa.
- Per evitare contestazioni, il difensore dovrebbe inserire nelle conclusioni via PEC un breve riassunto argomentativo dei motivi di impugnazione e assicurarsi dell'avvenuto inserimento/reperibilità nel fascicolo processuale, oltre a segnalare tempestivamente al giudice eventuali errori materiali di registrazione.
- Ricorsi manifestamente infondati o privi di fondamento procedurale possono esporre il ricorrente a condanne per spese e somme a carico (cassa delle ammende); valutare cautamente l'ammissibilità e la fondatezza prima di proporre cassazione.
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