Sentenza n. 4317/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 597/2025, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 6 febbraio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza n. 597/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva disposto l’attribuzione della Carta docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 e il pagamento di € 350,00, oltre accessori, ai difensori antistatari
Esito
Favorevole al ricorrente (docente e difensori antistatari)
Prevale il privato
La controversia
La docente e i due avvocati, questi ultimi agendo in proprio quali difensori antistatari, hanno chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, del 6 febbraio 2025, passata in giudicato e notificata al Ministero il 7 febbraio 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione della docente la Carta elettronica del docente per complessivi € 1.000,00, oltre accessori, e a corrispondere agli avvocati € 350,00, oltre accessori, per le spese di lite. L’Amministrazione non aveva adempiuto. I ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione del titolo, la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento e una penalità di mora. Quanto alla docente, il Collegio ha rilevato d’ufficio la genericità della procura alle liti: la procura, conferita prima del giudizio civile e cumulativamente per quel giudizio e per un eventuale successivo giudizio di ottemperanza, non identificava né il TAR competente né la sentenza da eseguire. Il Ministero ha chiesto il rigetto.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile limitatamente alla docente, perché la procura conferita ai difensori non era una procura speciale idonea per il giudizio amministrativo: non individuava l’autorità giudiziaria adita né il titolo di cui si chiedeva l’esecuzione e non era quindi sufficiente a identificare la controversia. Il TAR ha inoltre precisato che, per i ricorsi notificati dopo la pubblicazione della sentenza dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025, tale carenza non è sanabile mediante regolarizzazione o concessione dell’errore scusabile; ha escluso che la mancata presenza dei difensori alla camera di consiglio imponesse l’adozione dell’ordinanza ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché il rilievo d’ufficio era emerso prima del passaggio in decisione. Il ricorso è stato invece accolto quanto ai due avvocati, legittimati ad agire in proprio per le somme liquidate in loro favore: il titolo era passato in giudicato, era stato notificato in copia conforme e, prima della proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni. In assenza di prova dell’adempimento, il Ministero è stato obbligato a pagare entro 90 giorni € 350,00, oltre spese generali e accessori di legge. Per il perdurante inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile su istanza del creditore dopo la scadenza del termine e tenuto a provvedere entro i successivi 60 giorni. La domanda di penalità di mora non è stata specificamente accolta nel dispositivo. Spese compensate, salva la rifusione in favore degli avvocati ricorrenti, a carico del Ministero, della metà del contributo unificato versato.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.
Difatti, l’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm., stabilisce che il difensore che sottoscrive il ricorso deve essere munito di “procura speciale”, ovvero di una procura che deve necessariamente indicare l’oggetto del ricorso, le parti contendenti, l’autorità davanti alla quale il ricorso deve essere proposto e ogni altro elemento utile alla individuazione della controversia.
La procura speciale per il ricorso amministrativo deve indicare gli elementi necessari a identificare la controversia, inclusi l’oggetto, le parti e l’autorità giudiziaria adita; una procura cumulativa e generica che non identifichi il TAR e il titolo da eseguire è inidonea.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Preliminarmente, deve evidenziarsi che la mancata presenza dei difensori dei ricorrenti alla camera di consiglio di trattazione della controversia non impone al Collegio di assumere obbligatoriamente l’ordinanza ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., la quale deve essere necessariamente adottata soltanto qualora il rilievo d’ufficio emerga dopo il passaggio in decisione della causa.
L’ordinanza prevista dall’art. 73, comma 3, c.p.a. è necessaria quando la questione rilevata d’ufficio emerge dopo il passaggio della causa in decisione; la mancata presenza dei difensori alla camera di consiglio non la rende di per sé obbligatoria.
art. 324 c.p.c.
Il provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l’esecuzione – ovvero la sentenza n. 597/2025, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 6 febbraio 2025 – risulta essere passato in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste dall’art. 324 c.p.c., come dichiarato dal Cancelliere del Tribunale di Milano in data 9 gennaio 2026.
Il presupposto del giudicato del titolo azionato in ottemperanza è stato ritenuto sussistente sulla base dell’attestazione della cancelleria circa il verificarsi delle condizioni previste dall’art. 324 c.p.c.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
La suddetta sentenza, in copia conforme, è stata poi notificata all’Amministrazione resistente in data 7 febbraio 2025 (all. 5 al ricorso) e quindi alla data di proposizione del ricorso era trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, quale lasso temporale minimo necessario che deve intercorrere dalla notifica del titolo esecutivo – ossia, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., la sentenza dotata di attestazione di conformità (Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309) – presso la sede del debitore, al momento in cui si procede con l’esecuzione giudiziale.
Per procedere all’esecuzione giudiziale nei confronti dell’Amministrazione deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica presso la sede del debitore del titolo esecutivo in copia conforme.
art. 474 c.p.c.
La suddetta sentenza, in copia conforme, è stata poi notificata all’Amministrazione resistente in data 7 febbraio 2025 (all. 5 al ricorso) e quindi alla data di proposizione del ricorso era trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, quale lasso temporale minimo necessario che deve intercorrere dalla notifica del titolo esecutivo – ossia, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., la sentenza dotata di attestazione di conformità (Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309) – presso la sede del debitore, al momento in cui si procede con l’esecuzione giudiziale.
Ai fini dell’esecuzione, il titolo giudiziale notificato all’Amministrazione deve essere dotato di attestazione di conformità.
Massime di principio
- La procura speciale per proporre un ricorso amministrativo deve identificare in modo sufficiente l’oggetto della controversia, le parti e l’autorità giudiziaria adita; una procura conferita prima del giudizio e cumulativamente per una controversia futura di ottemperanza, senza indicare il giudice amministrativo competente né il provvedimento da eseguire, è inidonea.
- Per i ricorsi notificati dopo la pubblicazione della sentenza dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025, la carenza della procura speciale non è sanabile mediante regolarizzazione o concessione dell’errore scusabile.
- La mancata presenza dei difensori alla camera di consiglio non impone di per sé l’adozione dell’ordinanza ex art. 73, comma 3, c.p.a.; tale adempimento è necessario quando il rilievo d’ufficio emerge dopo il passaggio della causa in decisione.
- L’ottemperanza per le spese di lite liquidate in favore dei difensori antistatari può essere domandata dagli stessi in proprio; una volta accertati il passaggio in giudicato, la notifica del titolo esecutivo in copia conforme, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l’assenza di prova dell’adempimento, il giudice può ordinare il pagamento entro un termine e nominare un commissario ad acta per l’eventuale persistente inottemperanza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 28 set 2026Sentenza n. 1054/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 28 set 2026Sentenza n. 1055/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 28 set 2026Sentenza n. 1056/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 28 set 2026Sentenza n. 1293/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 28 set 2026Sentenza n. 5378/2026 - Napoli, Sezione 4
- Sentenza · 28 set 2026Sentenza n. 5380/2026 - Napoli, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →