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Sentenza

Sentenza n. 1024/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 298/2024 del Tribunale di Rimini.

Giustizia amministrativa202600189

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 298/2024 del Tribunale di Rimini, relativo alla carta docente per cinque annualità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di un decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario. Il decreto, non opposto, era divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., come attestato dalla cancelleria il 16 novembre 2024, ed era stato notificato al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero non aveva provveduto all'adempimento. L'Amministrazione non si è costituita in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alle statuizioni del decreto ingiuntivo definitivo ed esecutivo. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione al decreto entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza, detratto quanto eventualmente già corrisposto. Per l'ulteriore eventuale inadempimento, ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, con facoltà di subdelega, che provvederà su istanza della ricorrente entro i successivi 90 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre spese generali e oneri accessori, alla restituzione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del provvedimento giudiziario, predisponendo anche misure sostitutive in caso di persistente inadempimento.

  • art. 647 c.p.c.

    Il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia esecutiva; nel caso concreto, tale carattere risultava dall'attestazione della cancelleria prodotta in giudizio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di un decreto ingiuntivo del giudice ordinario divenuto definitivo ed esecutivo, quando l'amministrazione destinataria non vi abbia spontaneamente adempiuto.
  • L'inadempimento dell'amministrazione a un decreto ingiuntivo esecutivo legittima il giudice dell'ottemperanza a ordinare l'esecuzione entro un termine specifico, detraendo le somme o le utilità eventualmente già corrisposte.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte vittoriosa e in sostituzione dell'amministrazione in caso di ulteriore inadempimento entro il termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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