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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2131/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Mura ha impugnato in Cassazione la sentenza della Corte d'appello che, pur confermando il complessivo trattamento sanzionatorio, aveva fissato la pena-base in misura maggiore rispetto a quella stabilita dal giudice di primo grado. Il motivo unico dedotto è la violazione dell'art. 597, comma 3, c.p.p. (divieto di reformatio in peius) poiché la Corte territoriale, investita dell'impugnazione proposta solo dall'imputato, ha aumentato la pena-base (da quattro a sei anni) anche se la sanzione complessiva risultava confermata dopo aver applicato le diminuzioni per le circostanze attenuanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, disponendo il rinvio per la rideterminazione della pena. Ha stabilito che il giudice di appello non poteva fissare una pena-base superiore a quella determinata dal primo giudice quando l'appello è proposto dal solo imputato, anche se la Corte territoriale intendeva «correggere» illegittimità del primo giudice relative all'applicazione di circostanze aggravanti/attenuanti e all'omissione di aumenti pecuniari o per continuazione.

Norme richiamate

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Disciplina il divieto di reformatio in peius quando l'appello è proposto dal solo imputato (commi 3 e 4). Interpretato in combinato disposto: il divieto non riguarda solo la pena complessiva ma anche gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione (es. pena-base, aumenti e diminuzioni per circostanze), perciò il giudice di appello non può fissare una pena-base superiore a quella determinata in primo grado se manca il gravame della controparte.

  • art. 624-bis cod. pen.

    le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625 bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti

    Quando è riconosciuta una circostanza aggravante privilegiata di cui all'art. 625, le diminuzioni per attenuanti generiche devono operare sulla pena già aumentata per effetto di tale aggravante; non è dunque corretta l'applicazione in regime di equivalenza delle attenuanti rispetto a tale aggravante.

  • art. 625 cod. pen.

    Individua le circostanze aggravanti (tra cui quella invocata nel caso, n. 2). La presenza di una circostanza aggravante privilegiata incide sulla determinazione della pena-base e sulle modalità di operare le diminuzioni previste da art. 624-bis.

  • art. 81, comma secondo, cod. pen.

    Prevede l'aumento di pena in caso di reati concorrenti; nel caso di specie il primo giudice aveva omesso di applicare tale aumento (continuità), errore che la Corte d'appello ha poi considerato nel ricalcolo complessivo, ma senza poter aumentare la pena-base in violazione del divieto di reformatio in peius.

Massime di principio

  • Se l'appello è proposto dal solo imputato, il giudice di appello non può aumentare la pena-base rispetto a quanto fissato in primo grado (divieto di reformatio in peius), né applicare misure più gravi, salvo gravame della parte pubblica.
  • Il divieto di reformatio in peius riguarda non solo la pena complessiva ma anche gli elementi autonomi della sua determinazione (pena-base, aumenti/diminuzioni per circostanze, aumento per continuazione).
  • Quando è riconosciuta una circostanza aggravante privilegiata di cui all'art. 625, le attenuanti generiche si applicano sulla pena già aumentata ai sensi di art. 624-bis; tuttavia questa correzione di diritto sostanziale non autorizza il giudice d'appello a modificare la pena-base in peius se la pubblica accusa non ha impugnato.
  • Se il primo giudice ha commesso errori di diritto (es. omissione della pena pecuniaria o dell'aumento per continuazione), il giudice di appello può correggerli solo nei limiti consentiti dal divieto di reformatio in peius; per aumentare la pena-base è necessario il gravame della Procura.
  • Se si riscontra una violazione del divieto di reformatio in peius, la Corte di cassazione può annullare la parte sanzionatoria e rinviare per nuova determinazione della pena senza che il giudice di merito possa aumentare la pena-base stabilita in primo grado.

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