Sentenza n. 1981/2026 - Firenze, Sezione 3
per l’annullamento dell’ordinanza n. 55 del 29 aprile 2022 – 6/2022 Settore urbanistica – edilizia, notificata in data 5 maggio 2022, con cui è stata ingiunta la demolizione di opere edilizie descritte nella premessa dell’atto; nonché di ogni atto presupposto o comunque connesso compresa la comunicazione di avvio del procedimento (prot. 23806 de 10 giugno 2021);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione n. 55/2022 relativa a recinzione, cancello e una pluralità di manufatti e sistemazioni realizzati su terreno agricolo vincolato, in assenza di titoli edilizi e paesaggistici
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il proprietario ha impugnato l’ordinanza comunale di demolizione, deducendo quattro gruppi di censure. Primo: violazione degli artt. 3, 6, 10, 22 e 31 d.P.R. 380/2001 e degli artt. 137 e 196 l.r. Toscana 65/2014, difetto di istruttoria e motivazione, perché la recinzione con paletti semplicemente infissi, rete plastificata alta un metro e cancello sarebbe edilizia libera e manifestazione dello ius excludendi alios. Secondo: per i due depositi in lamiera e il piccolo bagno esterno, violazione della disciplina edilizia e del decreto ministeriale 2 marzo 2018, difetto dei presupposti e travisamento, poiché i manufatti sarebbero precari, pertinenziali e destinati alla cura del fondo, dunque non soggetti a permesso di costruire. Terzo: per pavimentazioni e camminamenti, lavabo con piano d’appoggio, ricoveri per animali e tettoia aperta su tre lati, violazione degli artt. 6 e 31 d.P.R. 380/2001, degli artt. 136, 137 e 196 l.r. Toscana 65/2014 e del decreto ministeriale 2 marzo 2018, oltre a difetto di istruttoria e motivazione; tali opere sarebbero edilizia libera o comunque non richiederebbero permesso di costruire. Quarto: per il prefabbricato in legno di circa 15,95 mq, difetto di motivazione e istruttoria e mancata comparazione dell’interesse pubblico, sostenendo che si trattasse di arredo precario e amovibile, installato da anni nella ragionevole convinzione che non occorresse autorizzazione e senza che il Comune avesse motivato uno specifico interesse alla rimozione. Le opere erano state realizzate in tempi diversi su terreno agricolo sottoposto a vincolo paesaggistico; il ricorrente aveva presentato osservazioni procedimentali nel gennaio 2022.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso soltanto rispetto alla recinzione e al cancello (opere n. 1), annullando in parte qua l’ordinanza. La recinzione descritta, costituita da paletti infissi nel terreno e rete senza muretto, non determina, per le sue caratteristiche, un’apprezzabile alterazione ambientale, estetica o funzionale e rientra nell’esercizio dello ius excludendi alios; il cancello funzionale alla delimitazione della proprietà è intervento di finitura esterna riconducibile all’edilizia libera. Non risultavano specifiche prescrizioni paesaggistiche restrittive incompatibili con tali opere. Il TAR ha respinto le restanti censure: l’ordine di demolizione, atto vincolato, è sufficientemente motivato quando descrive le opere abusive e indica le ragioni dell’abusività, senza necessità di una motivazione ulteriore sull’interesse pubblico. Inoltre, le opere abusive plurime e funzionalmente collegate devono essere valutate unitariamente, considerando l’impatto complessivo sul territorio e il carico urbanistico, e non isolando ciascun manufatto per sostenerne la natura precaria, pertinenziale o libera. Il Comune aveva motivato la qualificazione complessiva come nuova edificazione destinata a soddisfare esigenze non temporanee, valorizzando, tra l’altro, la cucina e gli arredi, gli impianti elettrico, idrico e di scarico, nonché le fondazioni o piattaforme cementizie di difficile rimozione; aveva anche rilevato l’assenza dei titoli edilizi e dell’autorizzazione paesaggistica. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 6 d.P.R. 380/2001
l’apposizione di un cancello, funzionale alla delimitazione della proprietà, si inquadra tra gli interventi di finitura di spazi esterni di cui all’articolo 6, comma 2, lettera c) del D.P.R. n. 380/2001, [lettera e-ter, nel testo applicabile ratione temporis], per cui rientra fra le ipotesi di edilizia libera
Il cancello funzionale alla delimitazione della proprietà rientra tra gli interventi di finitura degli spazi esterni e, quindi, nell’edilizia libera.
art. 831 c.c.
la distinzione tra esercizio del c.d. ius aedificandi e del c.d. ius excludendi alios ex art. 831 cod. civ. va rintracciata nella verifica concreta delle caratteristiche del manufatto
La distinzione tra recinzione riconducibile al diritto di escludere terzi e intervento edilizio soggetto a titolo dipende dalle caratteristiche concrete dell’opera e dal suo impatto.
art. 31 d.P.R. 380/2001
l’insieme delle opere suelencate e descritte dal n. 1 a 10 devono assumersi come nuova edificazione posta in essere in assenza di Permesso di Costruire» con conseguente applicabilità dei «provvedimenti di cui all’art. 196 co. 2 della LR 65/2014 e ss.mm.ii., come anche disciplinato dall’art. 31 co. 2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.
Nel caso concreto il Comune ha ricondotto l’insieme delle opere a nuova edificazione abusiva, assoggettandola alla misura ripristinatoria prevista per gli interventi privi di permesso di costruire.
art. 196 l.r. Toscana 65/2014
l’insieme delle opere suelencate e descritte dal n. 1 a 10 devono assumersi come nuova edificazione posta in essere in assenza di Permesso di Costruire» con conseguente applicabilità dei «provvedimenti di cui all’art. 196 co. 2 della LR 65/2014 e ss.mm.ii., come anche disciplinato dall’art. 31 co. 2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.
La disciplina regionale è stata applicata all’insieme delle opere qualificato dall’amministrazione come nuova edificazione realizzata senza permesso di costruire.
art. 3 l. 241/1990
il provvedimento di demolizione ha natura di atto dovuto e vincolato e risulta sufficientemente motivato se contiene la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività, non richiedendo alcuna ulteriore motivazione
L’ordine di demolizione è adeguatamente motivato se identifica le opere e indica perché sono abusive; non occorre una motivazione ulteriore sull’interesse pubblico alla rimozione.
Massime di principio
- La legittimità edilizia di una recinzione va valutata in concreto considerando materiali, dimensioni e impatto ambientale, estetico e funzionale: una recinzione di modesto impatto, realizzata con rete sorretta da paletti semplicemente infissi e senza muretto, può essere ricondotta all’esercizio dello ius excludendi alios anziché allo ius aedificandi.
- Il cancello funzionale alla delimitazione della proprietà rientra tra gli interventi di finitura degli spazi esterni riconducibili all’edilizia libera, salvo che risultino specifiche prescrizioni paesaggistiche restrittive incompatibili con la sua realizzazione.
- L’ordine di demolizione, quale atto vincolato, è sufficientemente motivato quando descrive le opere contestate e indica le ragioni della loro abusività; non è richiesta un’ulteriore ponderazione dell’interesse pubblico alla demolizione.
- Quando più opere abusive sono funzionalmente collegate e rispondono a una logica unitaria, la loro qualificazione deve basarsi su una valutazione complessiva dell’intervento, del suo impatto urbanistico-edilizio e dell’incremento del carico urbanistico, senza atomizzare i singoli manufatti per valutarne separatamente la precaria o pertinenziale natura.
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