Cassazione Civile, Ordinanza n. 33708/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di riconoscimento dell'indennità di mobilità ex art. 7 l. n. 223/1991. In primo grado il lavoratore aveva ottenuto accoglimento, sul presupposto che il diritto all'iscrizione nelle liste di mobilità fosse già stato accertato in un diverso giudizio. La corte d'appello, accogliendo l'impugnazione dell'ente previdenziale, ha invece ritenuto che il diritto all'indennità fosse soggetto a decadenza e che fosse necessaria la presentazione di una specifica domanda amministrativa entro il termine previsto dalla disciplina della disoccupazione, non essendo sufficiente la sola iscrizione nelle liste di mobilità. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, da un lato omesso esame/difetto di motivazione e violazione delle norme sulla decadenza, sostenendo di avere presentato tempestivamente l'unica domanda allora proponibile, cioè quella per la disoccupazione speciale, e che solo dopo il giudizio contro la Regione sarebbero emersi tutti i presupposti per chiedere la mobilità; dall'altro ha denunciato violazione delle norme interpretative e dell'art. 7 l. n. 223/1991, sostenendo che tale disposizione non prevede espressamente un termine decadenziale né la necessità di una domanda e che non sarebbe consentita un'interpretazione analogica estensiva di una decadenza. Ha anche sostenuto che la domanda di disoccupazione avrebbe dovuto essere considerata idonea o comunque interruttiva del termine.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile la censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. nella parte in cui lamentava l'omesso esame della domanda di disoccupazione, perché quel fatto era stato invece esaminato dalla corte territoriale, che lo aveva ritenuto non decisivo. Nel merito ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui, per ottenere l'indennità di mobilità, è necessaria una specifica domanda amministrativa all'ente previdenziale nel termine di decadenza previsto dalla disciplina applicabile alla disoccupazione, richiamata dall'art. 7, comma 12, l. n. 223/1991. Ha escluso che la sola iscrizione nelle liste di mobilità possa equivalere alla domanda e ha chiarito che il termine di decadenza decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dal successivo accertamento giudiziale dei presupposti per la prestazione. Ha inoltre affermato che non si tratta di applicazione analogica vietata, perché il rinvio recettizio rende applicabili le regole sulla domanda di disoccupazione anche alla mobilità. I motivi residui sono stati ritenuti inammissibili nella parte in cui tendevano a una rivalutazione dei fatti o introducevano questioni nuove. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 7 l. n. 223/1991
La disciplina della mobilità richiama recettiziamente le regole sulla domanda della prestazione di disoccupazione e presuppone una specifica domanda amministrativa entro il termine di decadenza; i presupposti sostanziali della mobilità sono quelli previsti dal comma 4, ma l'esercizio del diritto resta subordinato alla domanda nei termini.
art. 129 R.d.l. n. 1827/1935
Il termine di sessanta giorni decorre dall'inizio della disoccupazione indennizzabile e il diritto cessa se non è proposta la domanda di ammissione o pagamento; la nozione di disoccupazione indennizzabile va intesa in senso astratto, non subordinata al previo definitivo accertamento giudiziale dei presupposti.
art. 2964 c.c.
Le norme sulla decadenza rispondono all'esigenza di contenere in tempi brevi l'incertezza del rapporto giuridico e non consentono di procrastinare il termine in attesa del previo accertamento giudiziale dei presupposti del diritto.
art. 2966 c.c.
La decadenza è impedita solo dal compimento dell'atto previsto dalla legge; non è richiesto il previo accertamento di tutti gli elementi costitutivi del diritto vantato.
art. 2968 c.c.
Richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina della decadenza, senza che la Corte ne ricavi una regola diversa da quella della necessità dell'atto previsto dalla legge.
art. 2969 c.c.
Richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina della decadenza, senza che la Corte ne ricavi una regola diversa da quella dell'atto tempestivo.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Utilizzato per censurare la violazione di legge; la Corte ha escluso la violazione perché il giudice di merito ha applicato correttamente la disciplina della decadenza.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La censura è inammissibile quando il fatto asseritamente omesso è stato in realtà esaminato dal giudice di merito, ancorché ritenuto non decisivo.
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno di una lettura non discriminatoria della disciplina, ma non decisivo ai fini dell'esito.
artt. 1, 12 e 14 disp. prel. c.c.
Richiamati dal ricorrente per contestare l'interpretazione sistematica e l'uso dell'analogia; la Corte ha escluso che vi fosse un'analogia vietata.
artt. 1362 ss. c.c.
Richiamati dal ricorrente ai fini dell'interpretazione della norma; la Corte ha adottato un'interpretazione sistematica coerente con il testo e con il rinvio recettizio.
art. 375 c.p.c.
Richiamato per escludere una definizione accelerata in base all'orientamento consolidato, pur formatosi dopo la proposizione del ricorso.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Presuppone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Norma che ha introdotto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Per il riconoscimento dell'indennità di mobilità non basta il previo accertamento giudiziale dei presupposti sostanziali: è necessaria la proposizione di una specifica domanda amministrativa all'ente previdenziale entro il termine decadenziale previsto dalla disciplina applicabile.
- Ai fini della decadenza, l'atto richiesto dalla legge è solo quello tipizzato come necessario per l'esercizio del diritto; non è consentito sostituirlo con la mera esistenza dei presupposti sostanziali o con un accertamento successivo in sede giudiziale.
- Il termine decadenziale per le prestazioni di disoccupazione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro o comunque dall'inizio della disoccupazione indennizzabile, anche se la legittimità del recesso sia contestata o i presupposti amministrativi siano accertati solo dopo.
- La sola iscrizione nelle liste di mobilità costituisce un presupposto della prestazione, ma non equivale alla domanda amministrativa richiesta per evitare la decadenza.
- La censura di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile quando il fatto storico dedotto è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito, sia pure ritenuto non decisivo.
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