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Sentenza

Sentenza n. 2342/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;

Giustizia amministrativa202512984

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza del 18 aprile 2025 di riconoscimento in Italia del titolo abilitante conseguito in Spagna per l’insegnamento di sostegno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente qualificata all’estero)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento del titolo conseguito in Spagna ai sensi del d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016, nonché la condanna dell’Amministrazione a concludere il procedimento con un provvedimento espresso e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. La ricorrente ha dedotto, in sostanza, la violazione dell’obbligo di provvedere entro il termine previsto dalla normativa sul riconoscimento delle qualifiche professionali estere. Il termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa, previsto dall’art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007, risultava scaduto alla data di proposizione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando la sussistenza del silenzio-inadempimento del Ministero. Ha rilevato che la competenza a concludere il procedimento spetta al Ministero dell’Istruzione, denominato Ministero dell’Istruzione e del Merito ai sensi dell’art. 6 d.l. 173/2022, convertito dalla l. 604/2022, e che il termine di quattro mesi previsto dall’art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007 era decorso senza l’adozione di un provvedimento espresso. Il Ministero è stato ordinato di esaminare la documentazione relativa al percorso di studi e ai titoli conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea e di provvedere entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il giudice ha precisato che l’esame dovrà considerare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificare durata, livello e qualità della formazione e valutare l’equipollenza del titolo, disponendo, se necessario, misure compensative proporzionate ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, con facoltà di delega, per l’ulteriore termine di 90 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro oltre accessori per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice, nel giudizio avverso il silenzio, di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine e di predisporre la nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    l’autorità competente deve adottare il provvedimento di riconoscimento nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato

    Il termine di quattro mesi per concludere il procedimento di riconoscimento del titolo estero era scaduto, determinando il silenzio-inadempimento.

  • art. 14 direttiva 2005/36/CE

    disponendo, se del caso, opportune e proporzionate misure compensative

    L’autorità competente deve valutare l’equipollenza del titolo estero e, ove necessario, disporre misure compensative adeguate e proporzionate.

  • direttiva 2005/36/CE

    Il riconoscimento deve essere effettuato considerando l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, nonché la durata, il livello e la qualità della formazione.

  • d.lgs. 15/2016

    Ha recepito la direttiva 2013/55/UE e modificato il d.lgs. 206/2007 rilevante per il procedimento di riconoscimento.

  • art. 6 d.l. 173/2022, convertito dalla l. 604/2022

    Ha attribuito al Ministero dell’Istruzione la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento in Italia di un titolo abilitante conseguito in un altro Stato membro dell’Unione europea, l’autorità competente deve adottare un provvedimento espresso entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa; il decorso del termine senza decisione integra silenzio-inadempimento.
  • L’esame di una domanda di riconoscimento di una qualifica professionale estera deve considerare l’intero compendio delle competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando la durata complessiva, il livello e la qualità della formazione, senza limitarsi a un raffronto meramente formale dei titoli.
  • L’autorità competente deve valutare l’equipollenza del titolo estero e, quando sussistano differenze rilevanti, può disporre soltanto misure compensative opportune e proporzionate, secondo la disciplina europea applicabile.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice può ordinare l’adozione di un provvedimento espresso entro un termine congruo, parametrato anche alla complessità e al numero delle istanze pendenti, e nominare anticipatamente un commissario ad acta per l’ulteriore fase di inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad acta

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