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Ordinanza

Ordinanza n. 2041/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 991 del 2026, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202603708

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. III, n. 991 del 2026, che aveva fissato l'udienza pubblica di merito al 19 novembre 2026

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Campania nell'ambito di una controversia edilizia, chiedendo la tutela cautelare. Nel corso del giudizio d'appello cautelare hanno però dichiarato di non avere più interesse alla misura, dopo avere presentato il 18 maggio 2026 un'istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001. È stata inoltre presentata un'istanza di rinvio della trattazione, che il Collegio ha ritenuto non necessaria.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l'appello cautelare per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la stessa parte appellante aveva dichiarato di non avere più interesse alla misura cautelare in ragione degli effetti derivanti dall'istanza di accertamento di conformità. Ha respinto l'istanza di rinvio, poiché i tempi del procedimento amministrativo di accertamento di conformità risultavano compatibili con l'udienza pubblica di merito già fissata dal TAR per il 19 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    Prevede l'istanza di accertamento di conformità edilizia presentata dagli appellanti; la sua proposizione ha determinato il venir meno dell'interesse alla misura cautelare.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d'appello, la dichiarazione della parte appellante di non avere più interesse alla misura, motivata da una sopravvenienza amministrativa rilevante, comporta l'improcedibilità dell'appello cautelare per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La presentazione di un'istanza di accertamento di conformità edilizia può rendere improcedibile la domanda cautelare quando, alla luce degli effetti della stessa istanza, la parte dichiari di non avere più interesse alla misura provvisoria.
  • L'istanza di rinvio della trattazione cautelare può essere respinta quando i tempi del procedimento amministrativo sopravvenuto sono compatibili con l'udienza di merito già fissata.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

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