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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3045/2024 del 24/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di una somma di € 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Disposti gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione avverso la sentenza del GIP di Torino del 21/09/2023, che aveva applicato all'imputato la pena richiesta in relazione al reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990 (illeciti in materia di stupefacenti). L'imputato aveva chiesto l'annullamento della sentenza, ma in data 10/11/2023 ha depositato personalmente atto di rinuncia al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale che disciplina le fattispecie di traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti; costituiva il titolo di responsabilità oggetto della sentenza impugnata.

  • art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.

    Prevede l'inammissibilità del ricorso per rinuncia dell'interessato; la rinuncia personale dell'imputato rende il ricorso inammissibile e impedisce l'esame del merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente alla Corte, in caso di inammissibilità del ricorso, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se non vi sono elementi che giustifichino la causa di inammissibilità, all'imposizione di una somma a favore della Cassa delle ammende.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Dispone gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione, cui il provvedimento va inviato per gli effetti procedurali previsti.

Massime di principio

  • La rinuncia personale dell'imputato al ricorso comporta l'immediata inammissibilità dell'impugnazione: il giudice non entra nel merito della controversia.
  • La rinuncia deve essere espressa e, per avere efficacia, è preferibile che sia documentata come atto personale dell'interessato; la sola dichiarazione del difensore può risultare insufficiente se non supportata da delega/espressa volontà del cliente.
  • In caso di rinuncia ingiustificata o senza elementi che rendano comprensibile la causa dell'inammissibilità, il giudice può condannare il rinunciante alle spese e imporre una somma alla Cassa delle ammende: quindi la rinuncia comporta rischi economici oltre alla perdita del diritto di impugnare.
  • Se si intende preservare la possibilità di far valere questioni di diritto o di fatto, è consigliabile non rinunciare prima di aver valutato tutte le conseguenze e aver verificato l'assenza di alternative procedurali.
  • In situazioni di dubbio sulla validità o sulle conseguenze della rinuncia, è opportuno fornire al giudice elementi che giustifichino la causa di inammissibilità (per esempio motivi oggettivi che impedivano la prosecuzione del ricorso) per cercare di evitare l'applicazione della sanzione pecuniaria.

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