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Ordinanza

Ordinanza n. 2288/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento della graduatoria di merito finale del concorso indetto con D.M 26 ottobre 2023 n 206 e ss.mm, per la classe di concorso EEEE “Scuola Primaria” per la Regione Campania pubblicata il 27/11/2024 più precisamente del punteggio parziale e specifico non attribuito alla ricorrente, con riferimento alla valutazione titoli come pure altresì, per quanto di ragione, di ogni atto comunque presupposto, prodromico, connesso o consequenziale.

Giustizia amministrativa202501099

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria regionale definitiva del concorso per la classe EEEE "Scuola Primaria" nella Regione Campania, limitatamente al punteggio attribuito per la valutazione dei titoli

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria di merito finale pubblicata il 27 novembre 2024, chiedendo l'annullamento del punteggio parziale relativo alla valutazione dei titoli e degli atti connessi. Il TAR Lazio ha esaminato d'ufficio la competenza territoriale, rilevando che gli atti contestati sono riferibili a un singolo Ufficio scolastico regionale e producono effetti diretti limitati alla Regione Campania. La ricorrente aveva prospettato deduzioni non persuasive, ma dal ricorso non emergeva che i vizi dedotti derivassero dall'illegittimità di atti statali, né la controversia rientrava nella competenza funzionale inderogabile prevista dall'art. 135 c.p.a.

La decisione

Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale inderogabile in favore del TAR Campania, sede di Napoli. Ha applicato l'art. 13, comma 1, c.p.a., ritenendo prioritario il criterio speciale dell'efficacia territoriale dell'atto rispetto al criterio generale della sede dell'autorità emanante quando gli effetti diretti dell'atto sono limitati alla circoscrizione di un TAR periferico. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 4-bis, c.p.a., poiché non risultava dedotta l'illegittimità di atti statali. Il TAR ha precisato che, anche qualora si fosse riconosciuta agli atti una portata nazionale o ultraregionale, essi sarebbero comunque stati emanati da un'autorità periferica, con conseguente competenza del TAR del luogo in cui tale autorità ha sede. La causa potrà essere riassunta davanti al TAR Campania ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a.; sulle spese della fase deciderà il giudice dichiarato competente.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.

    Il criterio dell'efficacia territoriale dell'atto, previsto dal secondo periodo, ha carattere speciale e prevale sul criterio della sede dell'autorità emanante quando gli effetti diretti dell'atto sono limitati alla circoscrizione di un TAR periferico.

  • art. 13, comma 4-bis, c.p.a.

    Non è applicabile quando il ricorso non deduce che l'illegittimità degli atti impugnati derivi dall'illegittimità di atti statali.

  • art. 135 c.p.a.

    La controversia relativa alla graduatoria regionale di un concorso scolastico non rientra, sulla base degli elementi esaminati, tra quelle attribuite alla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    La causa può essere riassunta davanti al TAR dichiarato competente; il giudice di destinazione decide anche sulle spese della fase svoltasi davanti al giudice incompetente.

Massime di principio

  • Nel riparto della competenza territoriale tra i TAR previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.a., il criterio speciale dell'efficacia spaziale dell'atto prevale sul criterio della sede dell'autorità emanante quando gli effetti diretti del provvedimento sono limitati all'ambito territoriale di un singolo TAR periferico.
  • Gli atti adottati da un ufficio scolastico regionale e riferiti a una graduatoria regionale, quando producono effetti diretti limitati alla relativa regione, devono essere impugnati davanti al TAR avente sede in quella regione.
  • Il criterio della sede dell'autorità emanante conserva rilievo per gli atti di autorità periferiche aventi efficacia ultraregionale, salvo che ricorra una specifica ipotesi di competenza funzionale inderogabile o sia dedotta l'illegittimità derivata da atti statali ai sensi dell'art. 13, comma 4-bis, c.p.a.
  • La dichiarazione di incompetenza territoriale inderogabile non definisce il merito della controversia e consente la riassunzione davanti al TAR competente nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 15, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

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