Sentenza n. 73/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza di accoglimento del Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, n. 5331/2024 pubblicata il 28.11.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 5331/2024, passata in giudicato, relativa al pagamento della carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza del Tribunale di Milano, quale giudice del lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrisponderle 500 euro per ciascun anno scolastico dal 2019/2020 al 2024/2025, oltre agli interessi legali. La sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata al Ministero il 21 dicembre 2024. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le amministrazioni statali prima dell'esecuzione coattiva dei titoli di pagamento, l'Amministrazione non aveva adempiuto. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, l'applicazione di una somma ulteriore ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme dovute in base al titolo giudiziale, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese documentate aventi titolo nella sentenza, oltre agli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che i conteggi della creditrice non vincolano definitivamente l'Amministrazione: il capitale residuo e gli interessi devono essere verificati quanto a misura e decorrenza secondo il giudicato e le disposizioni applicabili, tra cui gli artt. 1283 e seguenti c.c. La richiesta di una somma ulteriore ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è stata esclusa. Per l'eventuale persistente inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine e da eseguire entro i successivi 120 giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività istituzionale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario quando l'amministrazione non vi abbia dato esecuzione.
art. 114 c.p.a.
Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di conformarsi al giudicato e nominare un commissario ad acta per l'eventuale persistente inerzia; nel caso concreto non è stata riconosciuta la somma ulteriore richiesta ai sensi del comma 4, lett. e).
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Le amministrazioni statali dispongono di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti giudiziali di pagamento prima dell'avvio del recupero coattivo; decorso tale termine, l'azione di ottemperanza è procedibile.
artt. 1282 e seguenti c.c.
La quantificazione del capitale residuo e degli interessi deve essere verificata secondo il titolo giudiziale e la legge; i conteggi della parte creditrice non sono vincolanti oltre tali parametri.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si dichiarino antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del rinvio alle norme del codice di procedura civile applicabili.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza può essere proposto contro un'amministrazione per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga il pagamento di somme di denaro, quando l'amministrazione non abbia adempiuto dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve ordinare all'amministrazione di dare esecuzione al titolo nei suoi esatti limiti, ma non accerta costitutivamente un credito diverso o ulteriore rispetto a quello risultante dal giudicato.
- La quantificazione indicata dal creditore non vincola definitivamente l'amministrazione: capitale residuo, interessi e accessori devono essere determinati in concreto sulla base del titolo, degli eventuali pagamenti già effettuati e delle disposizioni di legge applicabili quanto a misura e decorrenza.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento a un'apposita istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
- La nomina di un commissario ad acta per attività rientranti nei compiti istituzionali dell'ufficio non comporta, di regola, il riconoscimento di uno specifico compenso a carico delle parti.
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