Ordinanza n. 2819/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della determinazione di conclusione negativa della conferenza di servizi semplificata in modalità asincrona prevista all’art. 14bis della L. n. 241/1990 rilasciata in data 31 dicembre 2025 prot. n. 278314/2025 dal Comune di Ravenna avente ad oggetto l’istanza per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie per la costruzione e l’esercizio di un distributore di carburanti a Ravenna S.S. 309 Dir Km 3+237; - del verbale di conclusione negativa della conferenza di servizi di cui sopra prot. n. 276688/2025 del 29/12/2025 del Comune di Ravenna; - del parere di ANAS S.p.A. prot. n. U.1103245 del 18 dicembre 2025 che conferma il parere negativo prot. n. U.907573 del 20 ottobre 2025; nonché per l’annullamento, previa sospensione, di ogni atto preparatorio, presupposto, conseguente e/o comunque connesso ed in particolare: - del verbale di conclusione negativa della conferenza di servizi prot. n. 229058/2025 del 27 ottobre 2025, la quale produce gli effetti della comunicazione di cui all’art. 10bis della L. n. 241/1990; - del parere negativo di ANAS S.p.A. prot. n. U.907573 del 20 ottobre 2025; - ove occorra, della nota n. CDG n. 441990 dell’8 giugno 2023 di ANAS S.p.A. avente ad oggetto il “Quaderno Tecnico per l’istruttoria delle istanze relative agli impianti per la distribuzione automatica dei carburanti ad uso autotrazione in fregio alle Strade Statali”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione e verbali di conclusione negativa della conferenza di servizi per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un distributore di carburanti, nonché pareri negativi di ANAS S.p.A.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione comunale di conclusione negativa della conferenza di servizi semplificata, i relativi verbali, i pareri negativi di ANAS S.p.A. e gli atti presupposti e connessi, concernenti il progetto per la costruzione e l'esercizio di un distributore di carburanti lungo la strada statale 309 nel territorio di Ravenna. ANAS ha eccepito il difetto di giurisdizione, sostenendo che la controversia rientrasse nella materia delle acque pubbliche. La ricorrente ha contestato, in sostanza, le valutazioni ostative espresse dalle amministrazioni, comprese quelle relative ai rischi di esondazione e di allagamento dell'area di progetto, deducendo i vizi indicati nel ricorso, non ulteriormente specificati nell'ordinanza.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha preliminarmente ritenuto infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da ANAS, poiché gli atti impugnati non riguardano provvedimenti adottati nella materia delle acque pubbliche. Nel merito cautelare, il Collegio ha ritenuto che il ricorso non apparisse assistito da fumus boni iuris, in ragione delle valutazioni contenute negli atti impugnati sui rischi di esondazione rilevati nell'area destinata all'impianto, non apparentemente affette dai vizi dedotti. Ha inoltre escluso il periculum in mora, poiché il pregiudizio allegato era meramente economico e, se del caso, risarcibile. Nella comparazione degli interessi ha ritenuto prevalente l'interesse pubblico a impedire la collocazione di un distributore di carburanti in un'area suscettibile di allagamento. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 14-bis l. 241/1990
La controversia riguarda una conferenza di servizi semplificata in modalità asincrona, conclusasi negativamente.
art. 10-bis l. 241/1990
Uno dei verbali impugnati è stato indicato come produttivo degli effetti della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare.
Massime di principio
- In sede cautelare, le valutazioni amministrative sui rischi di esondazione o allagamento dell'area interessata da un progetto possono giustificare il rigetto della domanda cautelare quando, allo stato degli atti, non risultino affette dai vizi dedotti.
- Il pericolo cautelare non sussiste, di regola, quando il pregiudizio allegato sia esclusivamente economico e suscettibile di eventuale ristoro risarcitorio.
- Nel bilanciamento cautelare, l'interesse pubblico alla prevenzione dei rischi di allagamento può prevalere sull'interesse economico del privato alla realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti.
- La controversia concernente la legittimità di una determinazione negativa della conferenza di servizi relativa alla realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti non rientra, per ciò solo, nella materia delle acque pubbliche.
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