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Sentenza

Sentenza n. 620/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 18.4.2025, n. 440, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202600220

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 18 aprile 2025, n. 440, relativa al riconoscimento della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Genova, che aveva accertato il suo diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25, condannando il Ministero al rilascio della carta e all’erogazione complessiva di € 1.500,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione, dopo la notificazione della decisione presso la sede reale del Ministero e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Ministero si è costituito, ma non ha contestato né provato l’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo fondata l’actio iudicati. Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni consentiva l’attivazione dell’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione. Poiché il Ministero, pur costituito, non ha contestato né dimostrato l’adempimento, è rimasto inadempiuto l’onere probatorio relativo all’esecuzione del giudicato. Il Collegio ha quindi ordinato al Ministero di rilasciare alla ricorrente la carta del docente e di accreditarvi € 1.500,00, oltre ai relativi accessori, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale perdurante inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale ministeriale, con obbligo di provvedere in via sostitutiva entro trenta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di € 500,00 per spese di lite, oltre accessori, rimborso del contributo unificato ove versato e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato, fissando il termine per adempiere e adottando misure sostitutive in caso di persistente inadempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    termine dilatorio (c.d. di grazia) di centoventi giorni

    Il termine dilatorio deve decorrere dalla notificazione della decisione presso la sede reale dell’Amministrazione e, una volta decorso, consente di procedere all’esecuzione nei confronti dell’ente pubblico.

  • art. 2697 c.c.

    L’Amministrazione che eccepisca o intenda dimostrare l’avvenuto adempimento del titolo esecutivo deve fornire la relativa prova; la mancata contestazione e prova dell’adempimento giustifica l’accoglimento dell’actio iudicati.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato che impone alla pubblica amministrazione il rilascio di una prestazione e il pagamento di una somma, il giudice può ordinare il compimento degli atti giuridici e materiali necessari a realizzare integralmente il comando giudiziale, fissando un termine per l’adempimento.
  • L’esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione della decisione presso la sede reale dell’amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, qualora l’amministrazione costituita non contesti e non dimostri l’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo, non assolve all’onere probatorio posto a suo carico dall’art. 2697 c.c.; l’actio iudicati deve pertanto essere accolta.
  • In caso di perdurante inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, individuando l’organo competente a provvedere in via sostitutiva e fissando il termine per l’esercizio dei poteri commissariali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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