Sentenza n. 3820/2026 - Napoli, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Napoli, Giudice del Lavoro, che aveva ordinato l'attribuzione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024, per complessivi € 1.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza n. 125/2025 del Tribunale Ordinario di Napoli, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato ad assegnarle la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo relativamente agli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024, mediante emissione dei relativi buoni elettronici del valore di € 500,00 per ciascun anno. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e ha chiesto l'ordine di esecuzione, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza specifiche deduzioni, mediante memoria di stile.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo integrati i presupposti dell'azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. In particolare, ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza azionata, comprovato da certificazione di cancelleria, e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha quindi ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore, provvedendo all'attribuzione dei benefici riconosciuti e alla corresponsione di quanto dovuto. Per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla richiesta della ricorrente e attribuendo all'Amministrazione inadempiente le spese dell'attività commissariale. Il compenso del commissario è stato fissato in € 500,00, a carico del Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 700,00 oltre accessori, con rifusione del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni costituisce, nella decisione, presupposto per procedere all'ottemperanza.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale azionato sia passato in giudicato e l'Amministrazione non abbia provveduto spontaneamente entro il termine legalmente previsto per l'adempimento.
- Accertati i presupposti dell'ottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione l'esecuzione puntuale e integrale del dispositivo del titolo entro un termine assegnato, anche quando il titolo sia stato pronunciato dal giudice ordinario.
- La nomina del commissario ad acta può essere disposta sin dalla sentenza di ottemperanza, subordinandone l'attivazione all'ulteriore inerzia dell'Amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.
- Le spese dell'attività commissariale e quelle del giudizio di ottemperanza possono essere poste a carico dell'Amministrazione rimasta inadempiente.
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