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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08913/2023 del 29/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (INPS)

La controversia

L'ente previdenziale ha impugnato la sentenza d'appello che aveva accolto l'opposizione della società a un verbale di accertamento relativo a contributi asseritamente omessi sulle indennità sostitutive del preavviso non corrisposte a più lavoratori. I rapporti di lavoro erano cessati a seguito di licenziamento poi definito in verbali di conciliazione sindacale, nei quali i lavoratori rinunciavano all'indennità sostitutiva del preavviso e ricevevano somme qualificate come incentivo all'esodo. L'ente ha dedotto violazione dell'art. 12 l. n. 153/1969, dell'art. 1 d.l. n. 338/1989 e dell'art. 2118 c.c., sostenendo che la transazione non fosse opponibile all'INPS e che, ai fini contributivi, dovesse comunque considerarsi la retribuzione dovuta per legge, cioè l'indennità sostitutiva del preavviso, indipendentemente dalla mancata erogazione per effetto dell'accordo transattivo. La società ha resistito con controricorso, eccependo anche l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione del soggetto che lo proponeva e per carenza di esposizione dei fatti.

La decisione

La Corte ha respinto entrambe le eccezioni preliminari di inammissibilità: ha ritenuto che la produzione documentale dell'INPS fosse sufficiente a dimostrare i poteri della dirigente della struttura centrale competente e ha giudicato adeguata l'esposizione dei fatti di causa. Nel merito, ha accolto il ricorso dell'INPS, rilevando che la Corte d'appello non aveva applicato il principio del minimale contributivo. Ha affermato che la base imponibile contributiva è costituita dalla retribuzione dovuta per legge e non da quella effettivamente corrisposta; perciò, accordi transattivi o rinunce al diritto intervenuti nel rapporto di lavoro non sono opponibili all'ente previdenziale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, affinché verifichi se, a fronte del recesso intimato dalla società, spettasse l'indennità sostitutiva del preavviso in base all'art. 2118 c.c., a prescindere dall'accordo con cui i lavoratori avevano accettato somme diverse a titolo di incentivo all'esodo.

Norme richiamate

  • art. 12 l. n. 153/1969

    richiamato come base per la nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi, da riferire a quanto dovuto per legge

  • art. 1 d.l. n. 338/1989

    consacra il principio del minimale contributivo: la retribuzione imponibile non può essere inferiore ai minimi legali e rileva la retribuzione dovuta per legge, non quella effettivamente pagata

  • art. 2118 c.c.

    individua il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso in caso di recesso, diritto che può rilevare nel rapporto di lavoro e, se dovuto per legge, anche ai fini contributivi

  • art. 372 c.p.c.

    consente il deposito documentale in Cassazione dei provvedimenti attestanti i poteri di rappresentanza dell'ente

  • art. 2697 c.c.

    richiamo implicito al tema dell'accertamento di ciò che era dovuto in base al rapporto di lavoro

    l'ente conserva la facoltà di provare quali somme sarebbero state dovute in base al rapporto di lavoro, anche se non effettivamente erogate per accordo transattivo

Massime di principio

  • Nel rapporto previdenziale opera il principio del minimale contributivo: ai fini della contribuzione conta la retribuzione dovuta per legge, non la somma effettivamente corrisposta dal datore di lavoro.
  • Accordi transattivi, rinunce o pattuizioni intervenute tra datore di lavoro e lavoratore non sono opponibili all'ente previdenziale quando incidano su obblighi contributivi fondati su emolumenti dovuti per legge.
  • Se il datore di lavoro retribuisce o definisce diversamente una voce spettante per legge, l'ente previdenziale può comunque pretendere i contributi sulla base della retribuzione giuridicamente dovuta.
  • In sede di giudizio contributivo, il giudice deve accertare se la voce retributiva era dovuta secondo la disciplina del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla sua successiva rinuncia o sostituzione con importi di diversa causale.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenzaLavoro
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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