Cassazione Penale, Ordinanza n. 04913/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda un imputato condannato in primo e secondo grado per il reato tributario di occultamento di documentazione contabile, contestato perché, in qualità di amministratore unico di una società, avrebbe occultato fatture e scritture relative agli anni d'imposta 2016 e 2017, impedendo la ricostruzione di redditi e volume d'affari durante un controllo della Guardia di Finanza. Il ricorso per cassazione articolava due motivi: con il primo si denunciava vizio di motivazione sulla conferma della colpevolezza, sostenendo in sostanza che la ricostruzione dei fatti fosse erronea e che l'imputato avesse ricoperto solo formalmente la carica, senza reale disponibilità o gestione della contabilità; con il secondo si censurava il diniego delle attenuanti generiche, ritenendo la motivazione sul punto insufficiente o illogica. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati perché miravano a una rivalutazione del merito e della prova, estranea al giudizio di legittimità, e perché la motivazione di appello era congrua sia quanto all'elemento oggettivo sia quanto al dolo, oltre che al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non scrutinabile perché diretto a ottenere una diversa lettura delle risultanze probatorie e comunque infondato, poiché la sentenza impugnata aveva logicamente descritto l'obbligo dell'imputato di conservare la documentazione contabile e la sussistenza dell'occultamento idoneo a impedire la ricostruzione fiscale. Ha ritenuto anche il secondo motivo manifestamente infondato, perché la Corte d'appello aveva motivato il diniego delle attenuanti generiche valorizzando il numero e l'importo delle fatture occultate, la durata della condotta, la mancanza di collaborazione e di condotte riparatorie, oltre all'insufficienza della sola incensuratezza. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, l'imputato è stato condannato al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000
Integra il delitto l'occultamento o distruzione di documenti contabili quando impedisca, anche solo in via non assoluta e richiedendo acquisizioni presso terzi, la ricostruzione di redditi o volume d'affari; è richiesto altresì il dolo specifico, desumibile dalla titolarità di un'attività commerciale e dalla consapevolezza della condotta.
art. 110 c.p.
Richiamato nel capo d'imputazione come titolo del concorso di persone nel reato.
art. 133 c.p.
È il parametro di riferimento per la valutazione delle attenuanti generiche; il giudice può valorizzare anche un solo elemento tra quelli indicati nella norma se ritenuto prevalente.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 1, comma 64, L. n. 103 del 2017
Consente di aumentare oltre il massimo la somma dovuta alla Cassa delle ammende nei casi di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, l'impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d'affari non deve essere intesa in senso assoluto: il reato sussiste anche quando l'attività ricostruttiva richieda l'acquisizione dei documenti mancanti presso terzi o aliunde.
- Il dolo specifico del reato tributario può essere desunto da elementi obiettivi, come la titolarità di un'attività commerciale o la qualità di amministratore, quando tali dati consentano di inferire la consapevole finalità di impedire la ricostruzione fiscale.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio né una diversa lettura dei fatti: sono censurabili solo specifici vizi logici o travisamenti della prova effettivamente dedotti.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito valorizza elementi quali gravità della condotta, durata, importi coinvolti, mancanza di collaborazione e assenza di condotte riparatorie; la sola incensuratezza non basta a fondare il beneficio.
- Ai fini delle attenuanti generiche il giudice può fondare la propria valutazione anche su un solo elemento tra quelli dell'art. 133 c.p., purché congruamente motivato e non contraddittorio.
Come è indicizzato
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