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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-40/23

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 giugno 2024. — Commissione europea contro Regno dei Paesi Bassi. — Impugnazione – Aiuti di Stato – Legge che vieta l’utilizzo del carbone per la produzione di energia elettrica – Chiusura anticipata di una centrale elettrica a carbone – Concessione di un’indennità – Decisione che dichiara la misura compatibile con il mercato interno senza pronunciarsi sull’esistenza di un aiuto di Stato – Esercizio della competenza della Commissione europea. — Causa C-40/23 P

Giurisprudenza europea62023CJ0040

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge l’impugnazione della Commissione contro la sentenza del Tribunale che aveva annullato la decisione relativa alla legge olandese sul divieto del carbone. Conferma che la compatibilità con il mercato interno può essere valutata solo per misure già qualificate come aiuti di Stato. Ne deriva che la Commissione non poteva chiudere il procedimento preliminare con una decisione di compatibilità senza pronunciarsi prima sull’esistenza dell’aiuto.

Aiuti di Stato: la Commissione non può dichiarare compatibile con il mercato interno una misura nazionale senza aver previamente accertato che essa costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE.

La questione giuridica

Se, nell’ambito dell’esame preliminare ex articolo 4 del regolamento (UE) 2015/1589, la Commissione possa adottare una decisione di compatibilità con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE senza aver prima qualificato la misura notificata come aiuto di Stato; e, in subordine, se ciò incida sul principio di certezza del diritto.

Principio di diritto

La Corte afferma che l’articolo 107, paragrafi 1 e 3, TFUE implica un presupposto logico e giuridico preciso: solo una misura che rientra nella nozione di aiuto di Stato può essere esaminata quanto alla sua compatibilità con il mercato interno. Di conseguenza, la Commissione, nell’ambito dell’esame preliminare previsto dal regolamento (UE) 2015/1589, non è competente ad adottare una decisione di non sollevare obiezioni che dichiari compatibile una misura senza aver previamente accertato che essa costituisca un aiuto di Stato; il ricorso della Commissione è pertanto respinto.

Norme richiamate

  • Articolo 107 TFUE
  • Articolo 108 TFUE
  • Articolo 109 TFUE
  • Regolamento (UE) 2015/1589
  • Direttiva (UE) 2015/1535
  • Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea

Aiuti di Stato: compatibilità di una misura non previamente qualificata come aiuto

La pronuncia riguarda un’impugnazione della Commissione avverso la sentenza del Tribunale che aveva annullato la decisione C(2020) 2998 final relativa alla legge olandese che vieta l’uso del carbone per la produzione di energia elettrica. Il nodo centrale è la competenza della Commissione a dichiarare una misura compatibile con il mercato interno senza aver prima stabilito se essa costituisca un aiuto di Stato.

Fatti e procedimento principale

I Paesi Bassi avevano adottato una legge sul divieto di utilizzo del carbone per la produzione di energia elettrica, prevedendo un’indennità per una centrale penalizzata in modo sproporzionato dalla misura. La società Vattenfall NV, gestore della centrale Hemweg 8, ha ricevuto un’indennità di 52,5 milioni di euro. La Commissione, nella decisione impugnata, non ha preso posizione definitiva sull’esistenza di un aiuto di Stato, affermando però che, anche in presenza di aiuto, la misura era compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

Questione giuridica sottoposta alla Corte

La Commissione sosteneva che il Tribunale avesse interpretato in modo troppo restrittivo l’articolo 107, paragrafo 3, TFUE e l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589, ritenendo necessaria una previa qualificazione della misura come aiuto di Stato. La controversia verteva quindi su due profili:

  • se la Commissione possa concludere il riesame preliminare con una decisione di compatibilità senza qualificazione preventiva della misura;
  • se l’impostazione del Tribunale violi il principio di certezza del diritto.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 107, paragrafi 1 e 3, TFUE;
  • l’articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE;
  • l’articolo 109 TFUE, quale base del sistema di controllo degli aiuti;
  • il regolamento (UE) 2015/1589, in particolare il considerando 7 e gli articoli 4 e 6;
  • la direttiva (UE) 2015/1535, richiamata solo nel contesto fattuale della notifica del progetto di legge.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva che l’articolo 107, paragrafo 3, TFUE riguarda, per sua stessa funzione derogatoria, soltanto le misure che rientrano nella nozione di aiuto di Stato delineata al paragrafo 1. Ne consegue che la qualificazione come aiuto costituisce un presupposto necessario per poter esaminare la compatibilità con il mercato interno.

La Corte respinge l’argomento della Commissione secondo cui il termine "aiuti" nell’articolo 107, paragrafo 3, avrebbe un significato generico. Richiama inoltre la propria giurisprudenza, precisando che le sentenze invocate dalla Commissione non consentono di derogare alla sequenza logica imposta dal Trattato: prima l’accertamento dell’aiuto, poi la valutazione della compatibilità.

Quanto al regolamento 2015/1589, la Corte sottolinea che l’articolo 4 deve essere interpretato in modo conforme al Trattato. La previsione di decisioni di non sollevare obiezioni o di avvio del procedimento formale non autorizza una decisione di compatibilità quando la Commissione non si sia prima pronunciata sull’esistenza dell’aiuto. Anche il riferimento alla "valutazione preliminare" dell’articolo 6 non modifica questa conclusione.

La Corte aggiunge che esigenze di buona amministrazione o di opportunità non possono estendere la competenza della Commissione oltre i limiti fissati dai Trattati. Se la Commissione nutre dubbi sulla qualificazione della misura come aiuto di Stato, deve avviare il procedimento d’indagine formale.

Decisione/dispositivo

La Corte respinge l’impugnazione della Commissione e conferma l’annullamento della decisione controversa. Condanna la Commissione a sopportare le proprie spese e quelle del Regno dei Paesi Bassi.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che:

  • la compatibilità con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE, può essere esaminata solo per misure già qualificate come aiuti di Stato;
  • la Commissione non può adottare una decisione di compatibilità senza previa qualificazione della misura;
  • in caso di dubbio sulla nozione stessa di aiuto, la Commissione deve avviare il procedimento formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE;
  • considerazioni di buona amministrazione o certezza operativa non possono espandere la competenza della Commissione oltre quanto previsto dal Trattato.

Come è indicizzato

Materieaiuti di Statocontrollo della Commissioneenergia e ambienteprocedimento di notificacertezza del diritto

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