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Sentenza

Sentenza n. 2022/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli n. 8234/2024, depositata e resa pubblica il 29.11.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 24265/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all' amministrazione in data 03.12.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 25.11.2025;

Giustizia amministrativa202506780

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente e all'accredito di euro 1.000,00 oltre interessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli n. 8234/2024, passata in giudicato per mancata impugnazione, con la quale era stato riconosciuto il diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2021/2022, con condanna del Ministero alla costituzione della Carta e all'accredito complessivo di euro 1.000,00 oltre interessi. Il ricorrente ha dedotto la persistente inerzia dell'Amministrazione nonostante la notificazione del titolo esecutivo il 3 dicembre 2024 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle pronunce di condanna al pagamento di somme di denaro. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza allegare prova dell'adempimento.

La decisione

Il ricorso è stato ritenuto ricevibile, ammissibile e fondato. Il giudice ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario mediante certificazione della cancelleria e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, ritenendo così integrati i presupposti dell'azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. Nel merito, il TAR ha accertato l'inadempimento del Ministero, che non ha provato neppure parzialmente l'esecuzione del comando giudiziale né indicato ragioni ostative. Ha ordinato al Ministero di costituire la Carta elettronica del docente e di accreditarvi euro 1.000,00 oltre agli accessori di legge entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato, per il caso di perdurante inottemperanza, il direttore della DGOSV quale Commissario ad acta, con facoltà di delega a un dirigente, assegnandogli ulteriori 60 giorni per l'esecuzione su istanza del ricorrente. Ha inoltre accolto la domanda di astreinte, fissandola in misura pari agli interessi legali calcolati sull'importo dovuto, decorrenti dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino all'effettivo adempimento. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e restituzione del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, nominare un Commissario ad acta e adottare le altre misure necessarie a rendere effettiva la tutela.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato

    Nei giudizi aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e può essere fissata in misura pari agli interessi legali, non manifestamente iniqua.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Nel rito camerale i termini processuali sono dimezzati; il TAR ha ritenuto rispettato il termine perentorio di quindici giorni per il deposito del ricorso.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Le amministrazioni dello Stato devono completare entro 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali che comportano il pagamento di somme di denaro; il decorso del termine costituisce condizione di ammissibilità o procedibilità dell'azione di ottemperanza.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione l'adempimento di un obbligo, purché siano provati il passaggio in giudicato e, per i titoli comportanti il pagamento di somme di denaro, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
  • Il giudicato del giudice ordinario che riconosce una prestazione a carico della pubblica amministrazione ha immediato valore conformativo e ordinatorio: l'amministrazione deve porre in essere tutte le attività necessarie a dare concreta attuazione al bene della vita riconosciuto, senza poter limitarsi a una formale presa d'atto della pronuncia.
  • Nel giudizio di ottemperanza, qualora l'amministrazione non dimostri di avere eseguito, anche parzialmente, il comando giudiziale e non adduca specifiche ragioni ostative, l'inadempimento deve ritenersi accertato e il giudice può ordinare l'integrale esecuzione entro un termine perentorio.
  • Per assicurare l'effettività della tutela, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, subordinandone l'insediamento all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione per adempiere.
  • Su richiesta della parte, nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, può essere fissata una penalità di mora decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento; la penalità può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto fino all'effettivo adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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