Ordinanza n. 162/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: disposizione dirigenziale di approvazione degli atti della procedura comparativa per la progressione tra le aree, nonché i verbali della commissione relativi alla definizione dei criteri, ai colloqui e alla valutazione dei titoli
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la disposizione dirigenziale con cui l’Università ha approvato gli atti della procedura comparativa ordinaria per la progressione tra le aree, ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001, relativa a 18 posti nell’Area delle Elevate Professionalità, nonché i verbali della commissione giudicatrice concernenti la determinazione dei criteri di valutazione, lo svolgimento dei colloqui e la valutazione dei titoli. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i motivi di ricorso; nella fase cautelare viene in particolare in rilievo la contestazione relativa alla corretta qualificazione degli elementi di valutazione della prova orale indicati dal bando e dalla commissione.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. A un esame sommario, il Collegio ha ritenuto non sussistenti i presupposti per la sospensione. Pur riservando ogni considerazione sulla corretta qualificazione degli elementi di valutazione della prova orale indicati dal bando e dalla commissione, ha rilevato che risultavano comunque indicati i sub-punteggi relativi a ciascun singolo elemento di valutazione. Quanto al periculum in mora, il bilanciamento degli interessi ha evidenziato la prevalenza dell’interesse dell’Amministrazione, anche perché i vincitori della procedura avevano già sottoscritto i contratti relativi alle nuove posizioni. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001
È la base normativa richiamata per la procedura comparativa oggetto di impugnazione; l’ordinanza non ne svolge una specifica interpretazione.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare; il TAR ha valutato sommariamente il fumus e il periculum, respingendo la domanda di sospensione.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la contestazione sulla corretta qualificazione degli elementi di valutazione di una prova orale non conduce alla sospensione quando risulti comunque che il bando o gli atti della commissione abbiano indicato i sub-punteggi riferiti a ciascun singolo elemento di valutazione.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi, può prevalere l’interesse dell’amministrazione alla conservazione degli effetti della procedura selettiva quando i vincitori abbiano già sottoscritto i contratti relativi alle posizioni conseguite.
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