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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29392/2021 del 21/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise che aveva confermato l'annullamento di avvisi di accertamento relativi agli anni 2004-2006 emessi nei confronti della società contribuente. Gli accertamenti contestavano l'indebita deduzione di costi e la detrazione dell'IVA relativa a consulenze rese dalla società controllante. Nel ricorso l'Ufficio ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 109 d.P.R. n. 917/1986, 19 d.P.R. n. 633/1972 e 2697 c.c., sostenendo che la sentenza avesse erroneamente ritenuto gli atti impositivi privi di adeguata motivazione e avesse riconosciuto la deducibilità dei costi e la detraibilità dell'IVA senza prova della specificità delle prestazioni e dell'effettivo vantaggio per la beneficiaria, nonostante l'onere probatorio gravasse sulla contribuente. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 2909 c.c., censurando il richiamo della CTR a un diverso giudizio relativo a un precedente avviso di accertamento per l'anno 1999, sostenendo che tale riferimento avrebbe inciso illegittimamente sulla decisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili. Ha osservato, quanto al secondo motivo, che il richiamo ad altra pronuncia concernente un diverso atto impositivo non costituiva una ratio decidendi ma un mero elemento di completezza informativa, sicché la censura non coglieva la reale base della decisione. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la CTR non aveva affatto escluso l'onere della contribuente di provare i presupposti della deduzione dei costi e della detrazione dell'IVA, ma aveva accertato in fatto che tale onere fosse stato assolto, valorizzando l'esistenza di contratti di consulenza regolarmente stipulati, l'assenza di personale dirigenziale qualificato presso la società beneficiaria e la non incongruità del corrispettivo. Poiché la sentenza impugnata reggeva su questa ratio decidendi, l'eventuale critica ad altre argomentazioni aggiuntive era irrilevante. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    invocato dall'Ufficio per contestare la deducibilità dei costi; la Corte rileva che la CTR ha comunque verificato l'effettiva dimostrazione dei presupposti richiesti per la deduzione.

  • art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato in relazione alla detrazione dell'IVA; la Corte ribadisce che la detrazione spetta solo se il contribuente prova i relativi presupposti.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte afferma che l'onere di provare la deducibilità dei costi e la detraibilità dell'IVA grava sulla contribuente, e che nel caso concreto tale onere è stato ritenuto assolto dal giudice di merito.

  • art. 2909 c.c.

    invocato per sostenere l'irrilevanza di un precedente giudizio; la Corte osserva che il richiamo a tale precedente non era decisivo nella motivazione della CTR.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato solo quanto al deposito della memoria nel procedimento camerale.

Massime di principio

  • In tema di deduzione dei costi e detrazione dell'IVA, il contribuente deve provare i presupposti sostanziali della pretesa fiscale: l'effettività delle prestazioni, la loro inerenza e la congruità del corrispettivo, non essendo sufficiente l'allegazione meramente formale.
  • Quando la sentenza di merito fonda la decisione su una specifica ratio decidendi autonoma e sufficiente a sorreggerla, le censure rivolte contro argomentazioni ulteriori o meramente rafforzative sono irrilevanti e il motivo è inammissibile se non attinge quella ratio.
  • Il richiamo, in motivazione, a precedenti giudizi relativi ad altri atti impositivi non comporta di per sé l'applicazione del giudicato esterno, se da tale richiamo non risulta che la decisione ne sia effettivamente fondata.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. può essere utilmente dedotta in cassazione solo se il giudice di merito abbia realmente invertito l'onere della prova; non quando abbia invece valutato le prove e ritenuto assolto l'onere probatorio dalla parte gravata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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