Cassazione Penale, Sentenza n. 42038/2022 del 08/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Trento (Sez. dist. di Bolzano) che aveva confermato la condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186, commi 2, lett. B, 2-bis e 2-sexies C.d.S.) contestata per il 13/12/2019. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione lamentando l'attendibilità degli accertamenti etilometrici eseguiti in ospedale quasi due ore dopo il fermo; invocava la curva di Widmark per sostenere che il tasso al momento della guida sarebbe potuto essere inferiore (forse sotto 0,50 g/l) e che non vi sarebbe prova dello stato di ebbrezza nel momento della guida. Si richiamava la consulenza della difesa sulla scientificità della curva di Widmark e si contestava il valore probatorio degli elementi esteriori (alito vinoso, incidente, ammissione di aver bevuto un paio di bicchieri).
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo poiché: (i) in sede di legittimità non è consentita la rivalutazione del materiale probatorio di merito; (ii) la valutazione della presunta scientiticità della teoria di Widmark e delle variabili che influenzano l'andamento del tasso alcolico richiede accertamento di merito e non può essere sindacata in Cassazione; (iii) nel sistema penale elementi esteriori (alito vinoso, modalità di guida, ammissione di aver bevuto, conseguenze come un incidente) possono concorrere a dimostrare l'ebbrezza e la loro valutazione spetta al giudice di merito purché argomentata secondo logica; (iv) non sono emersi elementi specifici e oggettivi tali da dimostrare che la misurazione effettuata in ospedale fosse inattuale in termini decisivi; (v) una misura strumentale conforme alla normativa mantiene substrato probatorio e grava sull'imputato l'onere di dimostrare circostanze che ne annullino il valore probatorio, mentre il solo intervallo temporale tra guida e accertamento non è di per sé sufficiente a tale scopo.
Norme richiamate
art. 186 Codice della Strada
Norma meramente richiamata quale titolo di reato (guida in stato di ebbrezza) con riferimento alle fattispecie aggravate indicate (commi 2, lett. B, 2-bis e 2-sexies). La sentenza conferma che l'accertamento strumentale conforme ha valore probatorio rilevante.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione al regime delle ammende e alla condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando il ricorso è inammissibile senza colpa grave dell'istante; la Corte ha ritenuto non sussistere colpa nella fattispecie ma ha comunque irrogato la somma ritenuta equa.
Massime di principio
- In Cassazione non è ammessa la rivalutazione del merito probatorio: i rilievi che chiedono una nuova valutazione delle prove strumentali o delle risultanze peritali devono essere discussi nei gradi di merito.
- La mera distanza temporale fra la guida e l'accertamento del tasso alcolico non annulla automaticamente il valore probatorio della misurazione; spetta al difensore fornire elementi specifici e oggettivi che dimostrino un'inattualità decisiva della rilevazione.
- La curva di Widmark e altre teorie scientifiche richiedono, per incidere sul valore di una prova etilometrica, una dimostrazione tecnica dettagliata delle variabili concrete del caso (metabolismo, assunzione, tempi, condizioni cliniche); argomentazioni generiche non sono idonee in sede di legittimità.
- Elementi esteriori (alito vinoso, ammissione di aver bevuto, comportamento di guida e conseguenze come un incidente) possono concorrere, in combinazione con gli esiti strumentali, a comprovare lo stato di ebbrezza; la valutazione della loro rilevanza spetta al giudice di merito purché adeguatamente motivata.
- Una volta che l'accertamento strumentale risulti conforme alla normativa, grava sull'imputato l'onere di provare circostanze che ne privino la valenza dimostrativa; senza tali prove specifiche il giudice di legittimità non può sindacare il giudizio di merito.
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