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Sentenza

Sentenza n. 437/2026 - Palermo, Sezione 3

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3949/24 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202501507

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta docente per gli anni scolastici 2017/18-2022/23

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, n. 3949/2024, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuo di euro 500,00 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici dal 2017/18 al 2022/23. La sentenza aveva conseguentemente condannato l’amministrazione al pagamento di euro 3.000,00, oltre interessi dal dovuto al saldo. L’amministrazione non aveva provveduto spontaneamente all’esecuzione del titolo, nonostante la notifica e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha quindi chiesto l’ordine di esecuzione, con eventuale nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 c.p.a.: il titolo giudiziale era passato in giudicato e il termine per l’adempimento spontaneo era inutilmente decorso. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, al puntuale e integrale pagamento delle somme riconosciute dal titolo, pari a euro 3.000,00 oltre interessi dal dovuto al saldo. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivarsi su istanza della parte entro ulteriori sessanta giorni. Il giudice ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’amministrazione; che il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico; e che i ritardi nell’esecuzione del titolo e della sentenza possono comportare responsabilità amministrativa. Il commissario opera senza compenso autonomo, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, applicando analogicamente l’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001 alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto. L’amministrazione è stata inoltre condannata alle spese di lite, liquidate in euro 552,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente l’esecuzione del giudicato amministrativo e, nei presupposti indicati dal giudice, l’adozione dell’ordine di esecuzione e la nomina del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine previsto per l’adempimento spontaneo delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, decorrente dalla notificazione del titolo, costituisce presupposto per l’azione di ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola secondo cui il commissario ad acta opera senza compenso autonomo, quando appartiene alla stessa amministrazione inadempiente e l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, è stata ritenuta applicabile analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato, insieme all’art. 91 c.p.c., quale fondamento della condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Impone la condanna della parte soccombente alle spese del giudizio; nel caso concreto le spese sono state liquidate in euro 552,00 oltre accessori.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di una somma di denaro non viene eseguita entro il termine previsto dalla legge decorrente dalla notificazione del titolo, il creditore può ottenere, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., un ordine giudiziale di integrale esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
  • Nel giudizio di ottemperanza a una condanna pecuniaria, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per l’adempimento spontaneo e prevedere che il commissario ad acta intervenga, su istanza dell’interessato, entro un ulteriore termine in caso di inutile decorso del primo.
  • Il munus di commissario ad acta quale ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato o impedito da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • La disciplina secondo cui il commissario ad acta appartenente all’amministrazione inadempiente svolge l’incarico senza compenso autonomo, in quanto l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, può essere applicata analogicamente anche ai giudizi di ottemperanza relativi a condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.
  • Il commissario ad acta nominato nel giudizio amministrativo deve depositare gli atti e i documenti dell’incarico esclusivamente attraverso il Processo Amministrativo Telematico, secondo la modulistica e le modalità operative previste per gli ausiliari del giudice.
  • Il ritardo nell’esecuzione del titolo giudiziale e della sentenza di ottemperanza può integrare un’ipotesi di responsabilità amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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