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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12785/2023 del 27/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza con cui il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, in sede di rinvio, ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che aveva parzialmente accolto l'istanza risarcitoria presentata ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 3 CEDU per condizioni detentive degradanti riferite a: mancanza di acqua calda nella doccia della stanza, presenza di muffa sulle pareti, illuminazione con plafoniere al neon, ridotto spazio individuale della cella (circa 3,5 m2) non compensato da adeguate ore d'aria e di socialità

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il Collegio ha ritenuto che alcune delle censure (muffa, illuminazione, reticolati, arredi) non erano state dedotte nell'originaria istanza al Magistrato di sorveglianza e quindi non possono essere sollevate per la prima volta davanti al Tribunale. Le restanti doglianze sono state giudicate infondate: è stato rilevato che nella stanza vi era acqua corrente e che l'acqua calda era disponibile nei locali delle docce comuni, che la superficie individuale era di circa 3,5 m2 (tra 3 e 4 m2) e che complessivamente, valutando i fattori compensativi (tempo trascorso fuori dalla cella, attività e socialità), non sussiste una violazione dell'art. 3 CEDU. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 35-ter ord. pen.

    Norma che disciplina l'istanza risarcitoria per trattamenti contrari alla dignità della persona; la decisione ribadisce la natura impugnatoria del reclamo contro i provvedimenti del Magistrato di sorveglianza, con la conseguenza che le questioni non sollevate davanti al Magistrato non possono essere introdotte per la prima volta davanti al Tribunale

  • art. 3 CEDU

    Principio contro i trattamenti inumani o degradanti; il giudice applica un criterio multifattoriale: uno spazio individuale inferiore a 3 m2 comporta una presunzione di trattamento degradante, mentre uno spazio tra 3 e 4 m2 richiede una valutazione complessiva che bilanci fattori negativi e compensativi

  • Giurisprudenza - Sez. 1, n. 2303 del 08/10/2020 (dep. 2021)

    Richiama il principio per cui il reclamo contro provvedimenti del Magistrato di sorveglianza ha natura impugnatoria e non ammette l'introduzione di nuove questioni non previamente dedotte dinanzi al Magistrato

  • Giurisprudenza - Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020 (dep. 2021, Ministero della Giustizia)

    Stabilisce i criteri di valutazione relativi alla dimensione dello spazio individuale in cella e al ruolo dei fattori compensativi (breve durata della detenzione, dignitose condizioni carcerarie, sufficiente libertà di movimento/attività fuori dalla cella) nel superare la presunzione di violazione dell'art. 3 CEDU

Massime di principio

  • Le problematiche non sollevate davanti al Magistrato di sorveglianza non possono essere introdotte per la prima volta davanti al Tribunale: bisogna esporre tutte le censure già nel primo grado procedimentale
  • La presenza di muffa, di inadeguata illuminazione o di arredi carenti va dedotta tempestivamente; se non è stata dedotta, il giudice d'appello non la prenderà in considerazione
  • La mancanza di acqua calda nella stanza, se è comunque assicurata in locali comuni o vi è acqua corrente, può costituire un disagio ma non automaticamente un trattamento degradante
  • Lo spazio individuale < 3 m2 comporta una presunzione (anche se relativa) di violazione dell'art. 3 CEDU; per spazi tra 3 e 4 m2 la valutazione è multifattoriale e richiede la considerazione congiunta di fattori negativi e compensativi
  • La valutazione complessiva dei fatti (ore d'aria, attività, condizioni igieniche, riservatezza, temperatura, areazione) è di merito e rimane in gran parte insindacabile in sede di legittimità, salvo profili di manifesta illogicità o contraddittorietà
  • Per ottenere esito favorevole è necessario non solo segnalare singoli disagi, ma dimostrare che la loro combinazione integra un trattamento contrario all'art. 3 CEDU secondo il giudizio complessivo e motivato del giudice

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