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Sentenza

Sentenza del 09/10/2020 n. 21771 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La societa' aveva richiesto il rimborso dell'addizionale provinciale sull'accisa sull'energia elettrica versata nel periodo gennaio 2010 - ottobre 2011, deducendo l'incompatibilita' della normativa nazionale con la direttiva 2008/118/CE (art. 1, par. 2). L'amministrazione aveva negato il rimborso per carenza di legittimazione della societa', sostenendo che il rapporto tributario e' fra fisco e fornitore e non fra fisco e consumatore finale.

La decisione

Il ricorso e' stato rigettato. La Corte ha confermato che, in materia di accise e delle relative addizionali sull'energia elettrica, il soggetto passivo e' il fornitore e non il consumatore finale; quindi il diritto al rimborso, verso l'amministrazione finanziaria, spetta unicamente al fornitore. Il consumatore che abbia subito l'addebito dell'imposta puo' esercitare un'azione civilistica di ripetizione dell'indebito nei confronti del fornitore e soltanto in casi eccezionali (impossibilita' o eccessiva difficolta' di ottenere il rimborso dal fornitore, p.es. per insolvenza o fallimento) puo' chiedere direttamente il rimborso all'amministrazione, previo specifico allegazione e prova delle circostanze che giustificano tale legittimazione straordinaria. Sono stati inoltre richiamati i termini: il fornitore puo' chiedere il rimborso entro due anni dalla data del pagamento o, se ha restituito le somme al consumatore a seguito di sentenza definitiva, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (T.U.A.)

    art. 2, art. 14, art. 16, art. 53, art. 56

    Il T.U.A. stabilisce che l'obbligazione tributaria per le accise sorge alla fabbricazione/importazione e che soggetti obbligati (fra cui i venditori/fornitori) sono i titolari verso l'amministrazione; l'art. 14 prevede il rimborso dell'accisa indebitamente pagata ma la disciplina e' stata interpretata in modo che il diritto di rimborso operi in via principale a favore del fornitore, con termini di decadenza stabiliti (2 anni) e con la previsione del termine di 90 giorni per il fornitore che abbia dovuto restituire le somme al consumatore in seguito a sentenza definitiva.

  • Decreto Legge 28 novembre 1988, n. 511

    Le addizionali sul consumo di energia elettrica sono dovute dai soggetti obbligati indicati nel T.U.A. (fornitori) al momento della fornitura e sono liquidate e riscosse con le modalita' dell'accisa; conferma la qualifica del fornitore come soggetto passivo.

  • Direttiva 2008/118/CE del Consiglio

    art. 1, par. 2; art. 9, par. 2

    La direttiva disciplina principi generali sulle accise e sul rimborso; la Corte ha ritenuto che la direttiva non imponga automaticamente la legittimazione diretta del consumatore verso l'amministrazione e che gli Stati membri possano disciplinare le modalita' di rimborso purche' siano rispettati i principi di equivalenza e di effettivita'.

  • Legge 29 dicembre 1990, n. 428

    Prevede il rimborso dei tributi riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie, salvo che l'onere sia stato trasferito su altri soggetti; e' richiamata per delimitare il regime di rimborso quando rilevante per l'ordinamento comunitario.

  • Decreto Legge 30 settembre 1982, n. 688, conv. L. 27 novembre 1982, n. 873

    Stabilisce il diritto al rimborso per chi ha indebitamente corrisposto taluni tributi quando prova che l'onere non e' stato trasferito; la Corte osserva che tale disciplina e' applicabile solo ai tributi che non rilevano per l'ordinamento comunitario.

Massime di principio

  • Le accise e le addizionali sull'energia elettrica sono imposte dovute dal fornitore: il fornitore e' il soggetto legittimato a chiedere il rimborso all'amministrazione finanziaria.
  • Il consumatore finale che abbia subito l'addebito dell'imposta deve, di regola, agire civilisticamente contro il fornitore con un'azione di ripetizione dell'indebito per recuperare quanto pagato.
  • L'azione diretta del consumatore verso l'amministrazione finanziaria e' eccezionale: e' ammessa solo se il rimborso dal fornitore e' impossibile o eccessivamente difficile (p.es. insolvenza/fallimento del fornitore) e il consumatore allega e dimostra tale circostanza, nel rispetto dei principi UE di efficacia ed equivalenza.
  • La mera incongruenza tra normativa nazionale e direttiva UE non comporta automaticamente la legittimazione del consumatore a chiedere il rimborso all'amministrazione; gli Stati membri possono disciplinare le modalita' e i soggetti legittimati al rimborso, purche' non siano violate le garanzie di effettivita'.
  • E' fondamentale osservare i termini procedurali: il fornitore ha termini specifici per il rimborso (due anni dalla data di pagamento; 90 giorni dal passaggio in giudicato se ha restituito somme al consumatore). Il consumatore deve considerare anche i termini ordinari per l'azione civilistica di ripetizione dell'indebito.

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