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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20651/2024 del 24/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR che aveva rigettato l'appello dell'Agenzia avverso la sentenza della CTP favorevole a Nord Auto; questioni principali: (i) validità della cartella di pagamento notificata a Nord Auto in qualità di cessionaria solidale ai sensi dell'art. 60-bis DPR 633/72 per IVA non versata dalla cedente Exportmaxx; presunta nullità per mancata notifica dell'avviso presupposto alla cessionaria; (ii) determinazione del "valore normale" delle autovetture e utilizzabilità dei listini della rivista "Eurotax Blu" quale prova di non inferiorità dei prezzi rispetto al valore di mercato, in luogo delle fonti individuate dall'art. 14 DPR 633/72 (listini dell'impresa cedente, mercuriali, listini CCIAA); (iii) rilievo sulla partecipazione della cessionaria alla frode e questioni processuali connesse (presunta contraddizione tra motivazione e dispositivo, contestazioni previste dal rito tributario).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso principale dell'Agenzia (violazione e falsa applicazione dell'art. 60-bis e dell'art. 14 DPR 633/72), ritenendo che la CTR abbia errato nel dichiarare la nullità della cartella per mancata notifica dell'avviso presupposto alla cessionaria quando, secondo la normativa applicabile e la giurisprudenza, non è necessaria una preventiva attività accertativa nei confronti del cessionario per iscrivere a ruolo la sua obbligazione solidale; ha inoltre censurato la CTR per avere escluso la rilevanza delle fonti legali previste dall'art. 14 privilegiando l'uso esclusivo dei listini "Eurotax Blu". Per tali ragioni la Corte ha cassato la sentenza impugnata (in relazione al ricorso principale) e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame; ha rigettato il ricorso incidentale condizionato della società e ha rinviato la determinazione delle spese alla Corte territoriale di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972

    Introduce la responsabilità solidale del cessionario per l'IVA non versata dal cedente in relazione a specifiche cessioni (es. autoveicoli) effettuate a prezzi inferiori al valore normale; presunzione di solidarietà superabile dal cessionario mediante prova documentale che giustifichi il prezzo inferiore e dimostri che non è connesso al mancato versamento dell'imposta. L'Ufficio deve provare l'omesso versamento del cedente e l'inferiorità del prezzo; una volta ciò dimostrato l'onere si sposta sul cessionario.

  • art. 14 d.P.R. n. 633/1972 (testo ante novella)

    Per valore normale dei beni e dei servizi si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l'operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe dell'impresa che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini della camera di commercio più vicina, alle tariffe professionali e ai listini di borsa.

    Fornisce criteri di determinazione del valore normale: priorità ai listini o tariffe dell'impresa cedente e, in mancanza, a mercuriali e listini CCIAA; la Corte ha ritenuto che la CTR non potesse sostituire queste fonti con l'uso esclusivo di listini editoriali come Eurotax Blu senza valutazione e confronto con le fonti legali.

  • art. 14 d.P.R. n. 633/1972 (testo post-novella legge comunitaria 2008)

    1. Per valore normale si intende l'intero importo che il cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione. 2. Qualora non siano accertabili cessioni di beni o prestazioni di servizi analoghe, per valore normale si intende: a) per le cessioni di beni, il prezzo di acquisto dei beni o di beni simili o, in mancanza, il prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni; b) per le prestazioni di servizi, le spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi.

    Allinea la definizione di valore normale alla disciplina comunitaria: valore basato sul prezzo che il cessionario dovrebbe pagare sul mercato; in mancanza di operazioni comparabili si ricorre al prezzo di acquisto o di costo. Le fonti da utilizzarsi sono riconducibili alla prassi indicata dalla norma e alla direttiva IVA.

  • Sentenza Corte di giustizia UE, causa C-384/04 (Federation of Technological Industries)

    "L'art. 21, n. 3, della sesta direttiva ... deve essere interpretato nel senso che esso permette ad uno Stato membro di adottare una normativa ... secondo la quale un soggetto passivo ... che era a conoscenza del fatto, o aveva ragionevoli motivi per sospettare, che ... l'imposta ... non sarebbe stata versata, può essere obbligato a versare tale imposta in solido con il debitore. Tuttavia, una tale normativa deve rispettare i principi generali del diritto ... quali, in particolare, i principi di certezza del diritto e di proporzionalità."

    La normativa nazionale che prevede responsabilità solidale è compatibile con il diritto UE purché non renda eccessivamente difficile o praticamente impossibile per il contribuente superare la presunzione e dia possibilità effettiva di provare il contrario.

  • art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)

    Norma processuale interna richiamata per i motivi di cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione).

  • art. 156 c.p.c.

    Norma sul contrasto tra motivazione e dispositivo; la Corte ha ritenuto che la difformità in motivazione e dispositivo fosse mero errore materiale emendabile e non vizio che determini nullità.

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    Norma processuale tributaria relativa ai motivi di gravame: la Corte ha ritenuto il motivo incidentale inammissibile per carenza di interesse qualora la parte sia risultata totalmente vittoriosa sulle questioni di merito.

Massime di principio

  • Art. 60-bis: La responsabilità solidale del cessionario scatta sulla base di una presunzione quando il prezzo pagato è inferiore al valore normale; l'Ufficio deve provare l'omesso versamento del cedente e l'inferiorità del prezzo; una volta prodotte tali prove l'onere probatorio si sposta sul cessionario, che deve fornire documentazione oggettiva e pertinente per giustificare il prezzo inferiore (es. contratti, listini di mercato, pratica commerciale consolidata).
  • Determinazione del valore normale: va preferita la gerarchia delle fonti prevista dall'art. 14 (listini dell'impresa cedente, mercuriali, listini CCIAA, prezzo di acquisto o costo se non vi sono operazioni comparabili); listini editoriali come Eurotax Blu possono essere utili, ma non sostituiscono automaticamente le fonti previste dalla legge senza un'adeguata motivazione e confronto probatorio.
  • Notifica dell'avviso presupposto: la Corte chiarisce che, ai fini dell'iscrizione a ruolo e della responsabilità solidale ex art. 60-bis, non è sempre necessaria una preventiva specifica attività accertativa o la notifica dell'avviso presupposto alla cessionaria; l'assenza di tale notifica non determina automaticamente la nullità della cartella quando la normativa non lo richiede espressamente per il cessionario.
  • Irrelevanza della prova di partecipazione alla frode per la solidarietà: la partecipazione del cessionario alla frode non è un presupposto per l'applicazione dell'art. 60-bis (la solidarietà è basata sulla divergenza tra prezzo e valore normale), ma l'assenza di responsabilità penale o di coinvolgimento può essere elemento utile nella valutazione complessiva e nella difesa del cessionario.
  • Questioni processuali: divergenze formali tra motivazione e dispositivo possono essere mero errore materiale emendabile (non sempre nullità); l'incidentale condizionato è inammissibile per carenza di interesse se la parte è risultata totalmente vittoriosa sui punti decisivi impugnati.

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