Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3897/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento del decreto n. -OMISSIS- del 23.05.2022 notificato il 24.05.2022 di irrogazione della sanzione disciplinare della pena pecuniaria di 1/30 di una mensilità di stipendio;

Giustizia amministrativa202202379

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di irrogazione della sanzione disciplinare della pena pecuniaria pari a un trentesimo di una mensilità di stipendio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare adottata in relazione a un episodio verificatosi in un istituto penitenziario, nel quale un detenuto, dopo un colloquio, aveva percorso senza autorizzazione alcune aree interne dell'istituto, raggiungendo una diversa sezione e creando disordine. Al dipendente, addetto al box rotonda, è stata contestata una grave negligenza in servizio per non avere adeguatamente vigilato sui movimenti del detenuto e non aver impedito il transito non autorizzato. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dei principi di tempestività e immediatezza dell’azione disciplinare, in quanto la contestazione sarebbe intervenuta circa quattro mesi dopo i fatti. Con il secondo motivo sono state dedotte l’insussistenza dell’illecito disciplinare e la violazione dell’art. 3, comma 2, lettere f) e t), del d.lgs. n. 449/1992, sostenendo che la responsabilità fosse stata affermata senza adeguata prova della condotta colposa, anche per la mancata produzione delle registrazioni di videosorveglianza, il malfunzionamento della porta di accesso ai passeggi, la mancata comunicazione da parte del personale addetto ai colloqui e l’assenza di specifici ordini di servizio che definissero i compiti di vigilanza.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto alla tempestività, ha ritenuto che il termine previsto dall’art. 15, comma 4, del d.lgs. n. 449/1992 abbia natura sollecitatoria e non perentoria, sicché il suo superamento non determina automaticamente l’illegittimità della sanzione. Occorre verificare, caso per caso, se il procedimento sia stato avviato entro un termine ragionevole, considerando la gravità dei fatti e la complessità degli accertamenti. Nel caso concreto, il periodo tra l’episodio e la contestazione è stato giustificato dalla necessità di ricostruire il percorso del detenuto, individuare i posti di servizio coinvolti, acquisire le relazioni e chiarire le rispettive competenze; inoltre, il ricorrente non ha dimostrato uno specifico pregiudizio difensivo. Quanto al merito disciplinare, il giudice ha ribadito che il sindacato giurisdizionale sulle sanzioni disciplinari è limitato ai vizi di legittimità, quali travisamento dei fatti, manifesta illogicità, irragionevolezza o incoerenza dell’istruttoria e della motivazione, senza possibilità di sostituire la valutazione amministrativa con una diversa valutazione del merito. L’istruttoria è stata ritenuta ampia e approfondita: ha chiarito che il detenuto era sottoposto a specifiche prescrizioni note al box rotonda, che il percorso era protetto da più cancelli, alcuni manovrabili dall’addetto, e che le mansioni del ricorrente comprendevano il controllo e il filtraggio dei movimenti, nonché la verifica della legittimità dei transiti. La mancata produzione dei filmati non è stata ritenuta decisiva, perché le immagini erano servite soprattutto a ricostruire il tragitto e individuare i posti coinvolti, mentre la responsabilità era stata desunta dall’insieme delle risultanze istruttorie e dai compiti del ricorrente. Il malfunzionamento di un cancello non escludeva la responsabilità, essendo disponibili altri dispositivi e poteri di controllo. Neppure l’eventuale omissione del personale addetto ai colloqui escludeva i doveri autonomi dell’addetto al box rotonda. Infine, l’assenza di specifici ordini scritti non impediva di individuare i compiti derivanti dalla prassi organizzativa consolidata dell’istituto. Le spese sono state compensate integralmente per la peculiarità della vicenda, la specificità delle questioni e il tempo trascorso.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 2, lettere f) e t), d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 449

    grave negligenza in servizio; «trascuratezza nel sorvegliare i detenuti, particolarmente se incaricati di servizi speciali, in modo da rendere possibili abusi da parte dei medesimi»

    La disposizione è stata applicata alla condotta omissiva dell’addetto al box rotonda, ritenuto responsabile di non avere esercitato i compiti di controllo e vigilanza sui movimenti del detenuto.

  • art. 15, comma 4, d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 449

    Il termine per la contestazione degli addebiti ha natura meramente sollecitatoria e non perentoria; il suo superamento non comporta automaticamente l’illegittimità della sanzione, dovendosi valutare la ragionevolezza della durata del procedimento in relazione alla gravità dei fatti e alla complessità degli accertamenti.

  • art. 24, comma 5, d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 449

    La disposizione consente il rinvio alla disciplina generale applicabile, rilevante per l’obbligo di contestazione tempestiva degli addebiti.

  • art. 103 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3

    L’obbligo di contestare subito i fatti deve essere inteso come esigenza di ragionevole prontezza e tempestività, non come previsione di un termine rigido il cui decorso determini la decadenza dal potere disciplinare.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione allo svolgimento dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, quale base per l’oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel procedimento disciplinare relativo al personale di polizia penitenziaria, il termine per la contestazione degli addebiti non è perentorio in assenza di un’espressa previsione di decadenza o inefficacia; il suo superamento comporta l’illegittimità della sanzione solo quando, valutate la gravità dei fatti, la complessità degli accertamenti e l’andamento effettivo dell’istruttoria, il procedimento non sia stato avviato entro un termine ragionevole o abbia arrecato uno specifico pregiudizio al diritto di difesa.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulle sanzioni disciplinari è limitato alla verifica di vizi di legittimità, quali travisamento dei fatti, manifesta illogicità, irragionevolezza, incoerenza o incompletezza dell’istruttoria e della motivazione; non è consentita la sostituzione della valutazione giudiziale a quella dell’amministrazione sulla qualificazione della condotta e sulla misura della sanzione, salvo l’emersione di concreti vizi del procedimento valutativo.
  • La responsabilità disciplinare può essere accertata sulla base della valutazione complessiva e convergente degli elementi istruttori, senza che sia indispensabile la produzione in giudizio di ogni singolo elemento utilizzato per la ricostruzione dell’episodio, quando la responsabilità non dipenda direttamente dal contenuto di tale elemento ma dalle risultanze complessive e dai compiti funzionali dell’incolpato.
  • Il malfunzionamento di uno dei dispositivi di sicurezza non esclude la responsabilità disciplinare dell’addetto alla vigilanza quando l’istruttoria dimostri l’esistenza di ulteriori dispositivi o poteri di controllo concretamente utilizzabili per impedire il transito non autorizzato.
  • I doveri disciplinari dell’addetto a un posto di servizio possono essere individuati anche sulla base di compiti stabilmente attribuiti nell’organizzazione dell’ufficio e di una prassi organizzativa consolidata, purché l’istruttoria dimostri in modo adeguato la concreta esigibilità della condotta richiesta.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaProcedimento disciplinare
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsi
IstitutiTermini del procedimentoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaEccesso di potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.