Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1633/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - del Giudizio di non idoneità al conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.) del 03.11.2025, espresso dall'apposita Commissione presso il Ministero dell'Università e della Ricerca in relazione al ruolo dei professori universitari di seconda fascia per il settore concorsuale 10/B1 “Storia dell'arte”, di cui al bando D.D. 1796/2023, in relazione alla candidata Alessandra Baroni, domanda n. 151754; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi espressamente inclusi il verbale n. 1 del 18.10.2025 e del verbale n. 2 del 03.11.2025 della Commissione per l'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia del Settore Concorsuale 10/B1 - STORIA DELL'ARTE, nominata con Decreto Direttoriale n. 1211 del 28.07.2023;

Giustizia amministrativa202601568

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità al conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 10/B1 «Storia dell'arte», unitamente agli atti della Commissione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La candidata ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione per l'Abilitazione Scientifica Nazionale in relazione alla procedura per il conseguimento dell'abilitazione alle funzioni di professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 10/B1 «Storia dell'arte». Sono stati impugnati anche i verbali della Commissione e ogni atto presupposto, connesso e consequenziale. Il testo dell'ordinanza non riporta gli specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; dà atto soltanto che le questioni sollevate richiedono un approfondimento nella sede di merito.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti dell'art. 55 c.p.a. In particolare, il pregiudizio lamentato non è stato ritenuto assistito dai requisiti di gravità e urgenza necessari per la concessione della misura cautelare. Il Collegio ha inoltre rilevato che le questioni dedotte necessitano di un approfondimento proprio del giudizio di merito, senza quindi definire in questa sede la fondatezza della domanda di annullamento. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente, in applicazione del principio di soccombenza, e liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    non sussistano i presupposti ex art. 55 c.p.a. per la concessione dell’invocata misura cautelare

    La tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti previsti dalla disposizione, tra cui un pregiudizio caratterizzato da gravità e urgenza; nel caso concreto tali requisiti non sono stati ravvisati.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo può essere concessa soltanto quando il pregiudizio allegato presenti i caratteri della gravità e dell'urgenza richiesti dall'art. 55 c.p.a.; in mancanza, l'istanza deve essere respinta.
  • Quando le questioni dedotte contro un provvedimento richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria della fase cautelare, il giudice può riservarne l'esame alla sede di merito, senza anticipare la decisione sulla domanda di annullamento.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e abilitazione universitariaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.