Cassazione Civile, Ordinanza n. 21099/2021 del 22/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da forniture di pigmenti colorati (paste) effettuate da una società fornitrice a favore di una società acquirente. In primo grado l'acquirente aveva chiesto l'accertamento del mancato pagamento di un credito per le forniture, mentre la fornitrice aveva proposto domanda riconvenzionale di risoluzione del rapporto e risarcimento danni, sostenendo che la merce fosse viziata per la presenza di un plastificante (DINP) che avrebbe causato danni. Il Tribunale aveva respinto la domanda di pagamento dell'acquirente, accolto la riconvenzionale della fornitrice e condannato la controparte al pagamento del saldo, oltre ad accogliere la domanda di manleva verso l'assicurazione. In appello, la Corte territoriale ha riformato la decisione, rilevando carenza di prova sia sull'an che sul quantum della riconvenzionale della fornitrice, e ha condannato quest'ultima al pagamento del prezzo delle forniture, rigettando la domanda incidentale di risoluzione. Nel ricorso per cassazione la fornitrice ha dedotto: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto inutilizzabile la CTU di primo grado per vizi di metodo e per pretesa formazione del campione in difetto di contraddittorio; 2) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., oltre a vizi motivazionali, lamentando che la Corte avesse erroneamente negato la prova dei fatti costitutivi delle sue domande e mal applicato le regole sull'onere della prova, senza considerare le risultanze tecniche e documentali favorevoli.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze non denunciassero un vero omesso esame di un fatto storico decisivo, ma mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la Corte d'appello aveva specificamente spiegato perché non considerare utilizzabile la CTU di primo grado: il campione era stato acquisito senza adeguato contraddittorio e non vi era certezza sulla corrispondenza tra il campione esaminato e la merce oggetto di contestazione. La Cassazione ha ribadito che l'onere di provare i vizi della cosa venduta grava sul compratore e che il consulente tecnico non può supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio delle parti. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
non consente di trasformare il ricorso per cassazione in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio; la doglianza va veicolata nei limiti del vizio denunciabile e non come critica alla sufficienza della motivazione.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il sindacato di legittimità è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non si estende all'omessa valutazione di singoli elementi istruttori o a una richiesta di nuova valutazione del merito.
art. 2697 c.c.
nei vizi della cosa venduta l'onere di provare l'esistenza dei vizi allegati grava sul compratore; la consulenza tecnica non può surrogare l'inerzia probatoria della parte.
art. 132 c.p.c.
il vizio motivazionale è configurabile solo nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non per mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
art. 335 c.p.c.
richiamato per la riunione dei giudizi di appello proposti avverso la stessa sentenza.
art. 380 bis c.p.c.
richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.
art. 375, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato quale base per la trattazione camerale e la definizione in sede camerale.
art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.
il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento della discussione processuale e la decisività.
art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c.
richiamato in relazione agli oneri di deposito e di specifica indicazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda.
art. 12 disp. prel. c.c.
utilizzato per l'interpretazione dell'art. 360, n. 5 c.p.c. secondo i canoni ermeneutici ordinari.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 e definito con esito sfavorevole al ricorrente, sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 sull'ulteriore contributo unificato.
art. 5 D.lgs. n. 231/2002
richiamato nel giudizio di merito quale base per gli interessi di mora richiesti sulla pretesa di pagamento.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. non consente di censurare la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione, né di ottenere una nuova valutazione delle prove: è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, specificamente individuato e discusso tra le parti.
- L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame del fatto decisivo, se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.
- In tema di vendita di beni asseritamente viziati, l'onere di provare l'esistenza dei vizi allegati grava sul compratore; la consulenza tecnica d'ufficio non può supplire al mancato assolvimento di tale onere probatorio.
- Le risultanze della consulenza tecnica possono concorrere alla decisione solo se rispettano il contraddittorio; in mancanza, il giudice può legittimamente ritenerle inutilizzabili.
- Per denunciare un omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. il ricorrente deve indicare in modo puntuale il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il momento della sua discussione e la sua decisività.
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