Cassazione Civile, Ordinanza n. 19494/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dai ricorrenti e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre compensato integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Non vi è stata quindi una decisione nel merito sui motivi di ricorso o sulla legittimità della trattenuta.
Esito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Alcuni dipendenti pubblici del Ministero della giustizia hanno agito per ottenere l’accertamento dell’illegittimità della trattenuta del 2,50% operata mensilmente sulle loro retribuzioni. La domanda era diretta a far cessare la trattenuta e a conseguire la restituzione di quanto trattenuto, assumendo che essa integrasse una decurtazione non dovuta della retribuzione. I ricorrenti erano dipendenti assunti dopo il 1° gennaio 2001, quindi soggetti al regime di TFR, oppure dipendenti assunti prima di tale data ma che avevano optato per il passaggio al nuovo regime. La Corte d’appello aveva respinto la domanda ritenendo che la trattenuta non fosse una trattenuta retributiva illegittima, bensì un criterio contabile previsto per evitare sperequazioni tra lavoratori soggetti a diversi regimi di fine rapporto, in attuazione del d.P.C.M. 20 dicembre 1999 e dell’art. 26, comma 19, L. n. 448/1998, con richiamo anche all’Accordo quadro sul TFR del personale pubblico. In cassazione i ricorrenti hanno proposto tre motivi, ma nelle more hanno depositato atto di rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
art. 26, comma 19, L. n. 448/1998
norma di attuazione richiamata per giustificare il meccanismo di riduzione della retribuzione lorda collegato al nuovo regime di TFR nel pubblico impiego
d.P.C.M. 20 dicembre 1999
atto attuativo che prevedeva, per il nuovo regime di TFR, una riduzione sulla retribuzione lorda pari al contributo previdenziale abolito, al fine di evitare sperequazioni retributive
Accordo Quadro in materia di TFR per i dipendenti pubblici
richiamato come conferma del criterio applicato alla retribuzione dei dipendenti pubblici in regime di TFR
Massime di principio
- Quando il ricorrente deposita atto di rinuncia al ricorso, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità senza esaminare i motivi di impugnazione.
- La rinuncia al ricorso può giustificare la compensazione delle spese tra le parti, specie in assenza di una pronuncia di merito.
- Nel pubblico impiego privatizzato, la riduzione della retribuzione lorda collegata al passaggio al regime di TFR può essere letta, secondo la motivazione richiamata dalla sentenza di merito, come meccanismo contabile di neutralizzazione di differenze tra regimi di fine rapporto e non come trattenuta retributiva illegittima; tale affermazione resta però non scrutinata in cassazione per effetto della rinuncia.
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