Sentenza n. 161/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento di concessione delle misure di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale della Prefettura – U.T.G. di Parma del 21/01/2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di ammissione al sistema di accoglienza, con inserimento differito presso una struttura in attesa della disponibilità di posti
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone anche la sospensione, il provvedimento con cui la Prefettura di Parma aveva accolto la loro istanza di ammissione al sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 142/2015, precisando tuttavia che l'inserimento in una struttura sarebbe avvenuto soltanto quando fosse stato disponibile un posto, secondo l'ordine cronologico delle istanze e tenendo conto delle priorità previste per i cittadini stranieri soccorsi in mare e delle condizioni di vulnerabilità ai sensi dell'art. 17 del medesimo decreto legislativo. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha comunicato l'avvenuto inserimento dei ricorrenti nel sistema di accoglienza presso un CAS; successivamente ha prodotto una nota dell'ente gestore relativa al rifiuto dei ricorrenti di essere inseriti nella struttura. Alla camera di consiglio il difensore dei ricorrenti ha comunque dichiarato il venir meno dell'interesse alla decisione, con adesione dell'Avvocatura dello Stato alla definizione del giudizio mediante sentenza semplificata.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Il giudice ha richiamato il principio dispositivo, osservando che, quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può esaminare d'ufficio il merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, dovendo conformarsi alla dichiarazione resa finché la causa non sia trattenuta in decisione. Le spese sono state integralmente compensate in ragione delle peculiarità della controversia e dell'andamento del giudizio. È stata inoltre confermata in via definitiva l'ammissione dei ricorrenti al patrocinio a spese dello Stato, già disposta provvisoriamente.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142
Disciplina l'ammissione dei richiedenti protezione internazionale al sistema di accoglienza.
art. 17 d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142
Rileva per la valutazione prioritaria delle condizioni di vulnerabilità nell'accesso alle misure di accoglienza.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Impone la dichiarazione di improcedibilità quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, sentite le parti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito la base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- La dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., quando interviene prima che la causa sia trattenuta in decisione.
- In applicazione del principio dispositivo, il giudice amministrativo non può esaminare d'ufficio il merito della controversia né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire dopo che quest'ultimo abbia dichiarato di non averlo più.
- La definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse può essere adottata con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., quando la questione è matura e le parti sono state sentite.
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