Sentenza n. 3207/2026 - Milano, Sezione 4
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 484/2025 pubblicata il 10.04.2025, Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, R.G. n. 2287/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, mediante attribuzione della carta elettronica, della sentenza del Tribunale di Monza che aveva riconosciuto somme annuali per carta docente
Esito
Favorevole al resistente (ministero debitore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto all'erogazione di 500 euro annui per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, condannando il Ministero al pagamento tramite carta elettronica. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità dell'azione, sostenendo che il titolo esecutivo era stato notificato il 12 maggio 2025 all'indirizzo PEC urp@postacert.istruzione.it, non risultante nei pubblici registri, mentre la precedente notifica dell'8 maggio 2025 all'indirizzo dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it conteneva una diffida e la sentenza priva di formula esecutiva. Il TAR ha rilevato d'ufficio, previo avviso alle parti, il possibile mancato decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996. La questione centrale riguardava l'individuazione dell'indirizzo PEC valido per la notifica del titolo esecutivo a un'amministrazione statale. La ricorrente avrebbe dovuto notificare il titolo presso l'indirizzo digitale primario del Ministero inserito nel Registro delle PP.AA., individuato in uffgabinetto@postacert.istruzione.it. L'indirizzo urp@postacert.istruzione.it, pur presente nel registro IPA, non era utilizzabile perché il Ministero risultava già inserito nel Registro delle PP.AA.; l'indirizzo dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it, indicato in un comunicato ministeriale, proveniva da un atto organizzativo privo di efficacia normativa e non sostituiva il domicilio digitale primario.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996 si applichi anche al giudizio di ottemperanza avente a oggetto l'esecuzione di un giudicato che impone il pagamento di somme di denaro, anche quando il pagamento debba avvenire mediante moneta elettronica. Tale termine decorre solo dalla valida notificazione del titolo esecutivo alla sede digitale dell'amministrazione debitrice, individuata secondo i pubblici registri previsti dalla normativa sulle notificazioni telematiche. Poiché le notifiche effettuate dalla ricorrente erano state indirizzate a domicili PEC non validi o comunque non idonei a sostituire l'indirizzo primario risultante dal Registro delle PP.AA., il termine di 120 giorni non era iniziato a decorrere. Ne conseguiva l'inammissibilità dell'azione di ottemperanza. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine dilatorio di 120 giorni si applica anche al giudizio di ottemperanza quando il giudicato impone il pagamento di somme di denaro, anche mediante moneta elettronica; il termine decorre soltanto dalla valida notificazione del titolo esecutivo.
art. 16-ter, comma 1, d.l. 179/2012, convertito dalla l. 221/2012
a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile estragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché' il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia.
Per le notificazioni telematiche devono essere utilizzati gli indirizzi contenuti nei pubblici elenchi individuati dalla norma, tra cui il Registro delle PP.AA.
art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. 179/2012, convertito dalla l. 221/2012
fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell' elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile estragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria (…)
L'indirizzo del Registro IPA è utilizzabile solo quando l'amministrazione non abbia indicato un domicilio digitale nel Registro delle PP.AA.; se nel Registro delle PP.AA. è presente un indirizzo primario, la notifica deve essere effettuata a quest'ultimo.
art. 3-bis, comma 1-bis, l. 53/1994
la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l'indirizzo individuato ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
La norma richiama il domicilio individuato secondo l'art. 16-ter, comma 1-ter, senza equiparare autonomamente il registro IPA agli altri pubblici elenchi utilizzabili per le notificazioni.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della carta docente riconosciuto alla ricorrente dal giudicato del giudice ordinario.
Massime di principio
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996 si applica anche al giudizio di ottemperanza avente a oggetto l'esecuzione di un giudicato che impone a un'amministrazione pubblica il pagamento di somme di denaro, anche mediante strumenti di moneta elettronica.
- Il termine di 120 giorni decorre soltanto dalla valida notificazione del titolo esecutivo alla sede digitale dell'amministrazione debitrice; in mancanza di una valida notificazione, il ricorso per ottemperanza è inammissibile per mancato decorso del termine dilatorio.
- Quando l'amministrazione pubblica ha indicato il proprio domicilio digitale nel Registro delle PP.AA., la notificazione degli atti giudiziari deve essere effettuata presso l'indirizzo PEC primario risultante da tale registro.
- L'indirizzo dell'amministrazione presente nel registro IPA può essere utilizzato per le notificazioni degli atti giudiziari solo se l'amministrazione non risulta avere indicato un domicilio digitale nel Registro delle PP.AA.; un diverso indirizzo indicato in un comunicato o atto organizzativo dell'amministrazione non sostituisce il domicilio digitale primario previsto dalla legge.
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