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Sentenza

Sentenza n. 1088/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi: α. della D.G.R. della Lombardia n. XII/2224 in data 22 aprile 2024 (doc. 1), recante “Ulteriori indicazioni in ordine al contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale previste nel PNGLA e per i ricoveri”, nella parte in cui, al punto 22 del deliberato, dà mandato alle ATS di diffondere agli Erogatori Privati accreditati e a contratto la circolare della D.G. Welfare della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, nella quale “con riferimento alle modalità di governo delle liste e dei tempi di attesa per l’anno 2024”, è stabilito che, per rispettare i tempi di attesa previsti, è fatto obbligo alle strutture erogatrici private di rendere prestazioni agli assistiti del S.S.R. in regime libero professionale e gratuitamente; β. della circolare della D.G. Welfare della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, in parte qua.

Giustizia amministrativa202401598

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: D.G.R. Lombardia n. XII/2224 del 22 aprile 2024 e circolare della Direzione generale Welfare del 15 aprile 2024, nella parte in cui imponevano alle strutture private accreditate di erogare gratuitamente in regime libero-professionale prestazioni sanitarie agli assistiti per rispettare i tempi di attesa

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, gestore di una struttura privata accreditata e titolare di un contratto con l'ATS territorialmente competente, ha impugnato la D.G.R. Lombardia n. XII/2224 del 22 aprile 2024 e la circolare della Direzione generale Welfare prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024. Gli atti prevedevano che, quando non fosse stato possibile garantire al cittadino una prestazione di primo accesso entro il termine correlato alla priorità prescritta, la struttura dovesse individuare un altro erogatore; in mancanza di disponibilità sul territorio, dovesse inserire il cittadino in lista d'attesa e, ove anche tale soluzione non consentisse il rispetto dei tempi, erogare la prestazione in regime di libera professione, con oneri a proprio carico e con pagamento da parte dell'utente del solo ticket, se dovuto. Con il primo motivo sono stati dedotti contraddittorietà, violazione dei principi di correttezza e buon andamento e ingiustizia manifesta, poiché l'obbligo avrebbe impedito la programmazione dell'attività nel rispetto del budget e della continuità del servizio. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e dell'art. 5 della legge regionale n. 33/2009, nonché dei principi di correttezza, sostenendo che l'obbligo avrebbe imposto prestazioni gratuite oltre i volumi e il tetto di spesa programmati. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 23 Cost., per introduzione amministrativa di una prestazione patrimoniale o comunque imposta in assenza di una base legislativa. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU, per il carattere sostanzialmente espropriativo dell'imposizione di prestazioni gratuite e la lesione del diritto al credito. Con il quinto motivo è stata dedotta la violazione dell'Intesa Stato-Regioni del 28 febbraio 2019 e l'erroneità dei presupposti, poiché il Piano nazionale di governo delle liste di attesa avrebbe previsto una disciplina analoga soltanto per gli erogatori pubblici. Con il sesto motivo sono state dedotte carenza di presupposto e sviamento, poiché il Piano regionale di governo delle liste di attesa 2019-2021 avrebbe esaurito i propri effetti. Nel corso del giudizio, dopo la fissazione della causa ai soli fini della verifica della permanenza dell'interesse, la ricorrente ha dichiarato oralmente di non avere più interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito i sei motivi di impugnazione. La decisione è stata resa in forma semplificata ai sensi dell'art. 72-bis c.p.a. Il giudice ha applicato il principio dispositivo, ritenendo che, a fronte dell'espressa dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione, il giudice non possa sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Il contesto comprendeva anche la sopravvenienza normativa dell'art. 3, commi 10 e 10-bis, del d.l. n. 73/2024, convertito dalla l. n. 107/2024, che aveva previsto la remunerazione delle prestazioni aggiuntive erogate dalle strutture private accreditate per il rispetto dei tempi di attesa, nonché il precedente relativo a un analogo ricorso definito per improcedibilità. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione dell'andamento complessivo del processo e del mancato svolgimento di attività difensiva da parte della Regione Lombardia.

Norme richiamate

  • art. 72-bis c.p.a.

    ai soli fini della verifica della permanenza dell'interesse alla decisione

    Consente la definizione in forma semplificata del ricorso quando, verificata la permanenza dell'interesse, emerga una causa processuale ostativa alla decisione nel merito.

  • art. 72-bis, comma 1, c.p.a.

    È stato utilizzato per la fissazione della causa e per la successiva pronuncia semplificata di improcedibilità.

  • art. 3, commi 10 e 10-bis, d.l. n. 73/2024, convertito dalla l. n. 107/2024

    La normativa sopravvenuta ha previsto la remunerazione delle prestazioni aggiuntive erogate dalle strutture private accreditate per il rispetto dei tempi di attesa, circostanza richiamata nel contesto della sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992

    È stato invocato dalla ricorrente, con riferimento ai volumi di attività e al tetto massimo di remunerazione contrattualmente assegnato; il giudice non ha esaminato la censura per l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 5 l.r. Lombardia n. 33/2009

    È stato invocato dalla ricorrente a sostegno della contestazione dell'obbligo di erogazione gratuita; il giudice non ha esaminato la censura nel merito.

  • art. 23 Cost.

    È stato invocato dalla ricorrente per contestare l'imposizione amministrativa di prestazioni gratuite; la questione non è stata esaminata per l'improcedibilità.

  • art. 1 Protocollo n. 1 CEDU

    È stato invocato dalla ricorrente per dedurre la lesione del diritto al credito derivante dall'imposizione di prestazioni gratuite; la censura non è stata esaminata.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, l'espressa dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione impone, in applicazione del principio dispositivo, la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
  • Quando il giudizio viene fissato ai soli fini della verifica della permanenza dell'interesse e la parte ricorrente conferma il venir meno dell'interesse, la causa può essere definita con sentenza semplificata senza esame dei motivi di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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