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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31623/2022 del 24/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione, con ricorso per cassazione, dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Palermo del 13/07/2021 in materia di misure alternative alla detenzione; successivamente il difensore, nominato procuratore speciale il 14/05/2021, ha trasmesso via PEC una dichiarazione di rinuncia al ricorso

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia all'impugnazione (art. 591, comma 1, lett. d). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, quantificata in euro 500,00, non essendo emersi elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (richiamata la Corte Cost., sent. n. 186/2000)

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.

    La norma è stata invocata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso a causa della rinuncia all'impugnazione; l'atto di rinuncia estingue il mezzo di impugnazione rendendo inammissibile il ricorso

  • art. 616 c.p.p.

    Applicata per imporre al ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende

  • Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000

    Richiamata per il principio secondo cui, per escludere la sanzione pecuniaria collegata all'inammissibilità, occorrono elementi che dimostrino l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • La rinuncia espressa e tempestiva dell'impugnazione comporta l'inammissibilità del ricorso e rende favorevole la posizione della parte resistente
  • La rinuncia può essere comunicata anche tramite PEC e, se formulata dal difensore legittimamente nominato, ha efficacia estintiva del mezzo di impugnazione
  • L'inammissibilità per rinuncia comporta generalmente la condanna alle spese processuali e, salvo prova di assenza di colpa, anche una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Per evitare la sanzione pecuniaria occorre fornire elementi che dimostrino l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (es. errori non imputabili al ricorrente, casi di forza maggiore, difetto di tempestiva informazione)
  • Nelle situazioni simili è importante che la rinuncia sia documentata e opponibile (PEC, atto formale) e che il difensore sia legittimato; la tempestività e la chiarezza della manifestazione di volontà possono incidere sull'esito delle spese e delle eventuali sanzioni

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