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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2728

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2728 della Commissione, del 28 novembre 2023, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare della denominazione di origine protetta Pecorino Crotonese

Normativa europea32023R2728

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva una modifica non minore del disciplinare della DOP "Pecorino Crotonese". La Commissione ha esaminato la domanda presentata dall'Italia secondo la disciplina applicabile prima del 7 dicembre 2021 e, non essendo stata presentata alcuna opposizione motivata, ha disposto l'approvazione. L'atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Approvazione della modifica non minore del disciplinare della denominazione di origine protetta "Pecorino Crotonese".

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla denominazione di origine protetta "Pecorino Crotonese" registrata nell'Unione europea, con effetto per gli Stati membri in quanto atto obbligatorio e direttamente applicabile. Riguarda specificamente l'approvazione di una modifica del disciplinare presentata dall'Italia e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; non disciplina altri prodotti o altre denominazioni. Si inserisce nella procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012, nella versione applicabile prima del 7 dicembre 2021, per le domande di modifica ricevute dalla Commissione prima dell'8 giugno 2022.

Approvazione della modifica del disciplinare della DOP "Pecorino Crotonese"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2728 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione di origine protetta "Pecorino Crotonese". L'intervento si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e tiene conto del regime transitorio introdotto dal regolamento (UE) 2021/2117 per le domande di modifica presentate in un certo intervallo temporale.

Quadro normativo e regime transitorio

La Commissione richiama l'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 come base giuridica dell'adozione. In particolare, il considerando 1 precisa che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2117, continuano ad applicarsi le norme precedenti al 7 dicembre 2021 alle domande di approvazione di modifica di un disciplinare ricevute dalla Commissione ai sensi del regolamento n. 1151/2012 prima dell'8 giugno 2022.

Procedura seguita dalla Commissione

La domanda di modifica è stata ricevuta dall'Italia il 24 gennaio 2022 per la DOP "Pecorino Crotonese", già registrata con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1262/2014. La Commissione ha esaminato la richiesta secondo l'articolo 50, paragrafo 1, e l'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, nella versione applicabile prima del 7 dicembre 2021.

Natura della modifica e pubblicazione

La modifica è qualificata come "non minore" ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, sempre nella versione precedente al 7 dicembre 2021. Per questo motivo la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento.

Mancata opposizione e approvazione finale

Il considerando 5 evidenzia che non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione motivata ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. In assenza di opposizioni, la Commissione approva la modifica del disciplinare con l'articolo 1 del regolamento.

Entrata in vigore e efficacia

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati nell'ordinamento degli Stati membri senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Base giuridica e regime transitorio

L'adozione avviene ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, articolo 52, paragrafo 2. In virtù dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2117, continuano ad applicarsi le norme precedenti al 7 dicembre 2021 alle domande di approvazione di modifica di un disciplinare ricevute dalla Commissione ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 prima dell'8 giugno 2022.

Iter della domanda di modifica

L'Italia ha presentato la domanda il 24 gennaio 2022. La Commissione l'ha esaminata conformemente all'articolo 50, paragrafo 1, e all'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, nella versione applicabile prima del 7 dicembre 2021.

Qualificazione come modifica non minore e pubblicazione

La modifica è qualificata come non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, applicabile prima del 7 dicembre 2021. Per tale ragione la domanda di modifica è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento.

Assenza di opposizioni e approvazione

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione motivata ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare viene approvata con il presente regolamento.

Dispositivo

L'articolo 1 approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla DOP "Pecorino Crotonese".

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaregimi di qualitàdenominazioni di origine protetteindicazioni geografiche

Testo integrale

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