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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-636/22

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 16 novembre 2023. — PY contro Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Lecce. — Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Mandato d’arresto europeo - Decisione quadro 2002/584/GAI - Garanzie che lo Stato membro di emissione deve fornire - Articolo 5, punto 3 - Obiettivo di reinserimento sociale - Cittadini di paesi terzi che risiedono nel territorio dello Stato membro di esecuzione - Parità di trattamento - Articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. — Causa C-636/22

Giurisprudenza europea62022CO0636

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, con ordinanza motivata, ha applicato la giurisprudenza già affermata nella causa O.G. per rispondere al rinvio della Corte d'appello di Lecce. Ha escluso che uno Stato membro possa riservare ai soli cittadini UE la possibilità di ottenere, nel mandato d'arresto europeo per fini di azione penale, la condizione del rinvio per scontare la pena nello Stato di esecuzione. Ha inoltre precisato che il giudice nazionale deve compiere una valutazione concreta dei legami del cittadino di paese terzo con lo Stato membro di esecuzione, alla luce dell'obiettivo di reinserimento sociale.

Mandato d'arresto europeo: l'articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584 osta a una disciplina nazionale che esclude in modo assoluto i cittadini di paesi terzi residenti dallo Stato membro di esecuzione dalla possibilità di ottenere la condizione del rinvio per scontare la pena nello Stato di esecuzione.

La questione giuridica

Se l'articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584, letto alla luce dell'articolo 1, paragrafo 3, della medesima decisione quadro e dell'articolo 7 della Carta, osti a una normativa italiana che impedisce in modo assoluto e automatico di subordinare la consegna di un cittadino di paese terzo residente in Italia alla condizione del rinvio in Italia per scontare l'eventuale pena; e, in caso di risposta affermativa, quali criteri debbano guidare la valutazione dei legami con lo Stato membro di esecuzione.

Principio di diritto

L'articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584, in combinato disposto con il principio di uguaglianza davanti alla legge sancito dall'articolo 20 della Carta, osta a una normativa nazionale che esclude in modo assoluto e automatico i cittadini di paesi terzi residenti nello Stato membro di esecuzione dalla possibilità di subordinare la consegna alla condizione del rinvio in detto Stato per l'esecuzione dell'eventuale pena. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve invece valutare in concreto e complessivamente tutti gli elementi della situazione personale dell'interessato per verificare se i suoi legami con lo Stato di esecuzione siano tali da favorire il reinserimento sociale, includendo tra i criteri i legami familiari, linguistici, culturali, sociali ed economici e la natura, durata e condizioni del soggiorno.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 1, paragrafo 3, decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 5, punto 3, decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte
  • Decisione quadro 2008/909/GAI
  • Articolo 25 della decisione quadro 2008/909/GAI

Mandato d'arresto europeo e cittadini di paesi terzi residenti

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Corte d'appello di Lecce nell'ambito dell'esecuzione in Italia di un mandato d'arresto europeo emesso dalla Francia nei confronti di un cittadino afgano, PY, ai fini dell'esercizio dell'azione penale. La Corte ha deciso con ordinanza motivata ai sensi dell'articolo 99 del regolamento di procedura, ritenendo che la risposta fosse chiaramente desumibile dalla sentenza O.G. (C‑700/21).

Fatti e procedimento principale

Il mandato d'arresto europeo era stato emesso il 23 maggio 2022 dal procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes per reati di ricettazione, riciclaggio e partecipazione a un'organizzazione criminale. La Corte d'appello di Lecce aveva inizialmente disposto la consegna, ma la Corte di cassazione italiana aveva annullato più volte le decisioni, chiedendo di verificare il radicamento dell'interessato in Italia e la compatibilità della disciplina nazionale con il diritto dell'Unione. Il giudice del rinvio dubitava, in particolare, che la legge n. 69/2005 potesse escludere del tutto i cittadini di paesi terzi dalla possibilità di ottenere le condizioni previste dagli articoli 18 bis e 19.

Normativa dell'Unione rilevante

La Corte richiama l'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, che impone il rispetto dei diritti fondamentali, e l'articolo 5, punto 3, della medesima decisione quadro, relativo alla possibilità di subordinare la consegna al rinvio della persona nello Stato di esecuzione per scontare l'eventuale pena. Vengono inoltre in rilievo l'articolo 20 della Carta, sul principio di uguaglianza davanti alla legge, e, per il richiamo del giudice nazionale, l'articolo 7 della Carta. La Corte richiama anche la decisione quadro 2008/909/GAI e il suo articolo 25, oltre al considerando 9, per sottolineare la finalità di reinserimento sociale.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte riprende i principi già affermati nella sentenza O.G. in relazione all'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, osservando che il margine di discrezionalità degli Stati membri non è illimitato. Poiché la condizione della "residenza" è comune alle disposizioni rilevanti, il cittadino di un paese terzo residente nello Stato membro di esecuzione si trova in una situazione comparabile a quella di un cittadino dell'Unione residente nello stesso Stato. Pertanto, una disciplina nazionale che escluda in modo assoluto e automatico i cittadini di paesi terzi dal beneficio della condizione del rinvio, senza consentire al giudice di valutare il grado di integrazione e i legami con lo Stato di esecuzione, viola l'articolo 20 della Carta e frustra l'obiettivo di reinserimento sociale perseguito dalla decisione quadro.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

La Corte estende alla fattispecie dell'articolo 5, punto 3, il criterio elaborato in O.G. per l'articolo 4, punto 6. Il giudice dell'esecuzione deve compiere una valutazione complessiva di tutti gli elementi concreti della situazione personale del cittadino di paese terzo, per stabilire se esistano legami sufficienti con lo Stato membro di esecuzione tali da rendere più favorevole al reinserimento sociale l'esecuzione della pena in quello Stato. Tra gli elementi rilevanti la Corte indica i legami familiari, linguistici, culturali, sociali ed economici, nonché la natura, la durata e le condizioni del soggiorno.

Dispositivo

La Corte dichiara che l'articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584, in combinato disposto con l'articolo 20 della Carta, osta a una normativa nazionale che impedisca in modo assoluto e automatico di subordinare la consegna del cittadino di un paese terzo residente nello Stato membro di esecuzione al rinvio in tale Stato per l'esecuzione dell'eventuale pena. Precisa inoltre che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve svolgere una valutazione complessiva e concreta dei legami dell'interessato con lo Stato di esecuzione per stabilire se la condizione del rinvio sia giustificata.

Portata pratica

Per i professionisti, la decisione conferma che nei procedimenti di mandato d'arresto europeo non è consentita una preclusione automatica fondata sulla sola cittadinanza extracomunitaria. Occorre invece una verifica individualizzata dell'integrazione nel territorio dello Stato di esecuzione, orientata alla finalità di reinserimento sociale e coerente con il principio di parità di trattamento.

Come è indicizzato

Materiemandato d'arresto europeocooperazione giudiziaria penalediritti fondamentaliparità di trattamentoreinserimento sociale

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