Cassazione Civile, Ordinanza n. 11080/2025 del 27/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (danneggiato)
La controversia
La lite nasce dalla pubblicazione, su un quotidiano, di più articoli tra il 2001 e il 2003 che presentavano il resistente come indagato per l'omicidio di un dirigente sindacale, circostanza che, secondo quanto accertato nei giudizi di merito, non era vera perché l'interessato non risultava iscritto nel registro degli indagati per quel reato. Il tribunale aveva rigettato la domanda risarcitoria; la corte d'appello aveva invece accolto l'impugnazione e condannato in solido editore e direttore responsabile al pagamento di 40.000 euro oltre interessi. Con il ricorso per cassazione il direttore subentrato e la società editrice deducevano: 1) violazione delle regole sul riparto dell'onere della prova e dell'art. 2043 c.c., sostenendo che spettasse all'attore dimostrare la falsità della notizia e che, solo dopo tale prova, gravasse sui convenuti l'onere di provare la verità della notizia o la sua verosimiglianza sulla base di fonti qualificate; 2) violazione delle medesime norme per il mancato riconoscimento dell'esimente putativa e per alcuni articoli specifici, oltre a nullità della sentenza per difetto di motivazione e per la mancata ammissione di prove riproposte in appello; 3) violazione delle norme sul danno e sulla sua liquidazione, contestando sia l'an debeatur sia il quantum, nonché l'uso delle presunzioni e dei parametri tabellari. Il ricorso del direttore è stato però dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione, mentre quello della società è stato rigettato perché le censure miravano in realtà a contestare accertamenti di fatto già adeguatamente motivati, e perché correttamente la corte territoriale aveva applicato il principio per cui, in materia di diffamazione a mezzo stampa, l'attore deve provare la pubblicazione della notizia lesiva, mentre il convenuto deve provare la verità della notizia, anche solo putativa, ove fondata su fonti attendibili; in mancanza, la responsabilità risarcitoria sussiste. La Cassazione ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione sulla sussistenza del danno e sulla sua quantificazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal direttore responsabile subentrato, ritenendo che l'azione fosse stata indirizzata contro il precedente direttore personalmente responsabile e che, rispetto all'attività del giornale, il soggetto correttamente evocato fosse l'editrice. Ha inoltre escluso la deducibilità, da parte di tale ricorrente, di eccezioni ulteriori, compresa la questione del litisconsorzio con gli eredi del precedente direttore, perché non ricorreva un litisconsorzio necessario ma una possibile solidarietà passiva scindibile. Quanto al ricorso della società editrice, la Corte lo ha rigettato: ha confermato che, nelle controversie per diffamazione a mezzo stampa, grava sul danneggiato la prova della pubblicazione della notizia diffamatoria, mentre il convenuto deve provare la verità del fatto o, quanto meno, la sua verosimiglianza fondata su fonti qualificate; ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze sull'asserito difetto di motivazione e sul mancato esame delle prove, osservando che la corte di merito aveva motivato ampiamente e che le censure tendevano in realtà a rimettere in discussione il merito dell'accertamento fattuale. È stata confermata la condanna alle spese di entrambi i ricorrenti e disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
È la norma risarcitoria richiamata per la responsabilità da diffamazione; la Corte conferma che la responsabilità presuppone la pubblicazione di una notizia lesiva non assistita da prova della verità o della verosimiglianza putativa provata dal convenuto.
art. 2697 c.c.
La Corte ribadisce il riparto dell'onere della prova: l'attore deve provare la pubblicazione della notizia diffamatoria, mentre il convenuto deve provare la verità del fatto o la sua attendibilità putativa.
art. 115 c.p.c.
Le doglianze che lo richiamano vengono respinte perché in realtà sollecitano una diversa valutazione del fatto e delle prove, non un errore di diritto.
art. 116 c.p.c.
La Corte esclude violazioni del criterio di valutazione delle prove, poiché la censura mira solo a rimettere in discussione l'apprezzamento del giudice di merito.
art. 132 c.p.c.
Il denunciato difetto di motivazione è escluso, ritenendosi la sentenza d'appello ampiamente e logicamente motivata.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per censurare la motivazione, ma la doglianza è ritenuta infondata.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Viene utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, ma le censure sono giudicate infondate o inammissibili perché dirette al merito.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Il motivo di nullità per difetto di motivazione viene rigettato perché la decisione impugnata contiene una motivazione adeguata.
art. 1226 c.c.
Richiamato per contestare la liquidazione equitativa del danno, ma la Corte ritiene la quantificazione sorretta da adeguata motivazione.
art. 1227 c.c.
Richiamato insieme alle norme sulla liquidazione del danno, senza che la censura sia accolta.
art. 2056 c.c.
Richiamato come norma sui criteri di liquidazione del danno aquiliano; la Corte conferma la correttezza dell'apprezzamento di merito.
art. 2727 c.c.
Invocato sul tema delle presunzioni, ma il motivo è respinto perché mira a contestare l'apprezzamento fattuale.
art. 2729 c.c.
Richiamato per le presunzioni semplici nella quantificazione del danno, senza esito favorevole per i ricorrenti.
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte di ciascun ricorrente soccombente.
art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2012
Richiamato in collegamento con l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In una causa di diffamazione a mezzo stampa, il danneggiato deve provare la pubblicazione della notizia lesiva; spetta invece al giornalista, all'editore o al responsabile convenuto provare la verità del fatto narrato oppure la sua verosimiglianza fondata su una fonte qualificata e attendibile.
- L'esimente putativa della verità non opera in modo automatico: il convenuto deve allegare e dimostrare elementi idonei a rendere plausibile la notizia; se l'attendibilità della fonte è contestata, può ricadere sull'attore l'onere di provare l'inattendibilità della fonte stessa.
- Le censure di violazione di legge non possono essere usate per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o del merito dell'accertamento fattuale; se la sentenza di merito è adeguatamente motivata, le doglianze su prova, presunzioni e quantificazione del danno sono inammissibili o infondate.
- In presenza di obbligazioni solidali passivamente scindibili, non ricorre litisconsorzio necessario: la mancata chiamata in giudizio di tutti i condebitori o degli eredi di uno di essi non impone l'integrazione del contraddittorio.
- La motivazione sulla sussistenza e sulla liquidazione del danno da diffamazione è censurabile in cassazione solo per reali vizi di legittimità; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura delle risultanze di causa o delle tabelle di liquidazione applicate dal giudice di merito.
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