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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26627/2024 del 05/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di revisione ex art. 630 lett. a) c.p.p.: il ricorrente ha dedotto l'inconciliabilità tra la sentenza di applicazione della pena (patteggiamento) a suo carico e le sentenze irrevocabili di assoluzione pronunciate nei confronti dei coimputati (Mantovani, Di Capua, Peluffo) relative ai capi 1) concussione consumata, 2) concussione tentata, 3) turbata libertà degli incanti (turbativa d'asta) e 4) corruzione; in particolare si è sostenuta l'insussistenza, nelle pronunce assolutorie, di elementi essenziali (es. efficacia costrittiva, pactum sceleris) necessari per le imputazioni per le quali Bianchi ha patteggiato

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha annullato la decisione della Corte di appello di Brescia quanto ai capi 1), 2) e 4) e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Venezia perché proceda nuovamente al giudizio di revisione applicando una nozione di "fatto" che comprenda anche la rilevanza giuridica degli elementi (ad es. efficacia costrittiva per la concussione e pactum sceleris per la corruzione). Il ricorso è stato invece respinto quanto al capo 3) (turbativa d'asta), per il quale la Cassazione ha ritenuto non sussistere inconciliabilità tra i giudicati in relazione alla responsabilità autonoma del Bianchi

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) ha motivazione sintetica ma costituisce titolo soggetto a revisione; può rappresentare presupposto per la revisione ex art. 630 c.p.p.

  • art. 630 c.p.p. lett. a)

    Prevede la revisione per contrasto di giudicati quando i fatti stabiliti in una sentenza irrevocabile risultino inconciliabili con quelli stabiliti in altra sentenza irrevocabile; la Corte conferma l'applicabilità anche alle sentenze di patteggiamento ove l'inconciliabilità riguardi elementi essenziali della fattispecie

  • art. 629 c.p.p.

    Dopo la modifica dalla legge n. 134/2003 include esplicitamente le sentenze di patteggiamento e i decreti penali tra i provvedimenti soggetti a revisione; elemento normativo usato per ritenere possibile la revisione delle sentenze di patteggiamento

  • art. 618 comma 1-bis c.p.p.

    Disposizione che introduce la rimessione obbligatoria alle Sezioni Unite in presenza di precedenti vincolanti; la Corte ha ritenuto che nel caso concreto non sussista vincolo di rimessione alla luce del mutamento normativo che ha superato il precedente orientamento delle Sezioni Unite

  • Legge 23 giugno 2017, n. 103 (art. 1, comma 66)

    Ha introdotto l'art. 618 comma 1-bis c.p.p.; citata nella valutazione sulla necessità o meno della rimessione alle Sezioni Unite

  • Giurisprudenza citata (es. Sez. U Giangrasso; Sez. U Diop; pronunce di questa Corte)

    La Corte esamina orientamenti contrastanti: orientamenti che escludevano la revisione delle sentenze di patteggiamento sono stati superati dalla disciplina legislativa e da successiva giurisprudenza che ammette la revisione quando sussista inconciliabilità sui fatti essenziali

Massime di principio

  • La sentenza di patteggiamento può essere oggetto di revisione ex art. 630 c.p.p. quando vi sia un contrasto insanabile con altro giudicato irrevocabile riguardante elementi essenziali del reato
  • Per valutare l'inconciliabilità non basta confrontare i meri accadimenti storico-naturalistici (contatti, incontri); occorre considerare anche la rilevanza giuridica di quegli accadimenti (es. esistenza di efficacia costrittiva per la concussione; esistenza del pactum sceleris per la corruzione)
  • L'assoluzione del concorrente può determinare la revisione della sentenza di patteggiamento solo se l'assoluzione riguarda l'assenza di un elemento costitutivo essenziale della fattispecie su cui è fondata la condanna/patteggiamento
  • La presenza di una differente piattaforma probatoria o di valutazioni diverse in ordine all'apprezzamento delle prove non è di per sé idonea a escludere la revisione, salvo che non si tratti di divergenti valutazioni giuridiche non attinenti ad elementi essenziali del fatto
  • In reati con struttura 'sinallagmatica' (corruzione) o con requisito della 'minaccia/efficacia costrittiva' (concussione) la valutazione processuale che esclude tali elementi è direttamente rilevante ai fini dell'inconciliabilità dei giudicati
  • Quando la condotta illecito è attribuita in via autonoma a un imputato (es. turbativa d'asta per decisione diretta del RUP), l'assoluzione del presunto concorrente non necessariamente comporta la revisione della condanna del singolo
  • In pratica: verificare se l'assoluzione del coimputato ha riguardato l'inesistenza dell'elemento essenziale che la sentenza di patteggiamento ha invece ritenuto accertato; se sì, la revisione è ammissibile e va disposta nuova istruttoria in sede di Corte d'appello

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