Sentenza n. 166/2026 - Bolzano, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: variante al piano urbanistico comunale e al piano paesaggistico del Comune di Bressanone, con riclassificazione di parte di area agricola e boscata in zona produttiva, nonché autorizzazione al disboscamento
Esito
Favorevole al resistente (provincia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le associazioni hanno impugnato la delibera del Consiglio comunale di Bressanone, la delibera della Giunta provinciale di approvazione della variante e gli atti connessi, compresa l'autorizzazione al disboscamento. Hanno dedotto: violazione e non corretta applicazione della disciplina sulla VAS, sostenendo che il procedimento non fosse concluso e che la relativa istruttoria ambientale fosse carente; mancata considerazione di pareri tecnici negativi o contrari alla trasformazione dell'area; violazione dei principi provinciali di contenimento del consumo di suolo e di pianificazione sostenibile; violazione della normativa nazionale, provinciale ed europea sulla tutela degli habitat, dei boschi ripariali, della biodiversità e degli obblighi di conservazione; lesione della partecipazione procedimentale per omessa considerazione di osservazioni presentate dalle associazioni; difetto di motivazione e omessa o errata ponderazione tra interessi economici e tutela ambientale; inidoneità delle misure compensative; mancata valutazione di localizzazioni alternative; contrasto con precedenti strumenti e studi di pianificazione comunale; incompetenza del direttore provinciale ad adottare l'autorizzazione al disboscamento e violazione delle norme sulla tutela dell'avifauna durante il periodo riproduttivo. Nel corso del giudizio le amministrazioni e la controinteressata hanno eccepito anche il difetto di legittimazione attiva delle associazioni. Le ricorrenti hanno chiesto inoltre la produzione di pareri interni, una verificazione o consulenza d'ufficio sulla qualità naturalistica dell'area e l'ammissione di documenti tardivi.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e comunque respinto nel merito. In via preliminare, il Collegio ha escluso la legittimazione attiva delle due associazioni, non riconosciute ai sensi degli artt. 13 e 18 l. 349/1986, rilevando che esse non avevano provato cumulativamente la stabile e statutaria persecuzione dell'interesse ambientale, la rappresentatività e organizzazione stabile, nonché il collegamento territoriale con l'area interessata. Per una delle associazioni risultavano inoltre soltanto sette membri; per l'altra lo statuto non dimostrava adeguatamente la capacità autonoma di promuovere azioni giudiziarie. Sono state respinte le richieste istruttorie: la produzione di pareri interni e la consulenza sulla qualità naturalistica avrebbero mirato a sostituire il giudizio del giudice alle valutazioni amministrative di merito e tecnico-discrezionali; i documenti tardivi non sono stati ammessi per mancata prova dell'estrema difficoltà di produzione tempestiva. Nel merito, il primo motivo è stato ritenuto in parte inammissibile per contraddittorietà interna e comunque infondato: la VAS risultava conclusa prima dell'approvazione della variante, mediante i pareri motivati della competente commissione comunale, e la contestazione dell'elaborato ambientale non dimostrava vizi di legittimità. Il secondo motivo è stato respinto perché il parere della commissione provinciale non era negativo, ma favorevole con prescrizioni; gli altri pareri erano anteriori, non procedimentali o già considerati e superati nell'istruttoria successiva. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità, poiché richiamava principi di contenimento del consumo di suolo senza indicare specifiche violazioni. Il quarto motivo è stato respinto perché l'area, secondo le risultanze tecniche e le stesse allegazioni delle ricorrenti, aveva perso le caratteristiche tipiche del bosco ripariale a causa della separazione dal fiume e della degradazione ecologica. I motivi sulla ponderazione degli interessi e sull'equivalenza delle compensazioni sono stati ritenuti inammissibili in quanto diretti a contestare l'opportunità e il merito della scelta pianificatoria, non vizi manifesti di illogicità, arbitrarietà, sproporzione o travisamento. È stata inoltre esclusa una prevalenza assoluta della tutela ambientale sugli interessi economici: i beni costituzionali devono essere oggetto di ponderazione sistemica. Il motivo sulle alternative è stato respinto perché gli atti e la documentazione VAS evidenziavano l'esame di localizzazioni alternative e dell'opzione zero; la diversa valutazione delle ricorrenti non era sindacabile. È stato respinto anche il motivo sul contrasto con gli strumenti pianificatori comunali, non essendo emerso un effettivo e manifesto contrasto o una frattura nella continuità della pianificazione. Infine, è stata ritenuta legittima l'autorizzazione al disboscamento, fondata sull'art. 17 della l.p. n. 6/2010, che attribuisce al direttore della competente ripartizione provinciale il potere eccezionale di autorizzare il taglio quando ricorrano interessi pubblici. Non è stato ravvisato neppure un divieto assoluto di intervento basato su date fisse durante il periodo riproduttivo degli uccelli, essendo state adottate cautele mediante sopralluogo e verifica delle misure di protezione. Le due associazioni sono state condannate in solido a rifondere le spese, liquidate in 3.000 euro per ciascuna delle tre parti resistenti e controinteressate, oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 13 e 18 l. 349/1986
Le associazioni ambientaliste non riconosciute non beneficiano della legittimazione ex lege e devono provare in concreto i requisiti cumulativi di finalità statutaria, rappresentatività e organizzazione stabile, non occasionalità dell'attività e collegamento territoriale con l'interesse ambientale dedotto in giudizio.
art. 54, comma 1, VwPO
La produzione tardiva di documenti è ammessa solo quando sia dimostrata l'estrema difficoltà di rispettare i termini processuali.
art. 73 VwPO
Gli atti e i documenti destinati a sostenere le deduzioni processuali devono essere prodotti entro i termini previsti; la tardività non è superabile in assenza dei presupposti eccezionali.
art. 3 VwPO
chiara e concisa forma degli atti processuali
Gli atti processuali devono essere redatti in forma chiara e concisa; la violazione rileva quando la formulazione del motivo sia contraddittoria o non consenta di individuare con precisione la censura.
art. 40, comma 1, lett. d), VwPO
I motivi di ricorso devono essere specificamente formulati; sono inammissibili le censure generiche, contraddittorie o dirette soltanto a sollecitare una nuova valutazione del merito amministrativo.
art. 24 Cost.
Il requisito di specificità e chiarezza dei motivi tutela il diritto di difesa delle altre parti.
art. 111, comma 2, Cost.
La chiarezza e concisione degli atti contribuiscono alla ragionevole durata del processo.
art. 17 l.p. 6/2010
La tutela della vegetazione ripariale e dei boschi alluvionali non esclude in assoluto il disboscamento: il direttore della competente ripartizione provinciale può autorizzarlo in via eccezionale quando lo richiedano interessi pubblici.
art. 103, comma 5, l.p. 9/2018
Prima dell'approvazione del programma di sviluppo comunale possono essere approvate modifiche al piano urbanistico, comprese nuove aree edificabili contigue ad aree già edificate, nei limiti previsti dalla disciplina provinciale.
art. 26 VwPO
Le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- Le associazioni ambientaliste non riconosciute per legge possono agire davanti al giudice amministrativo solo se dimostrano cumulativamente una finalità statutaria ambientale stabile e non occasionale, un'organizzazione effettiva e rappresentativa e un collegamento territoriale concreto con l'area o il bene collettivo interessato; la mera allegazione dello statuto non è sufficiente.
- Il giudice amministrativo non può utilizzare verificazioni, consulenze o ordini di esibizione per sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione sulle scelte di merito urbanistico-ambientale o sulla convenienza delle misure compensative; l'istruttoria giudiziale resta ammissibile solo per accertare vizi di legittimità e non per compiere un'esplorazione sostitutiva.
- Le scelte di pianificazione urbanistica e ambientale, espressione di ampia discrezionalità tecnica e amministrativa, sono sindacabili soltanto in presenza di manifesta illogicità, arbitrarietà, sproporzione o evidente travisamento dei fatti; non è sufficiente prospettare una diversa valutazione dell'opportunità della localizzazione o della ponderazione degli interessi.
- La VAS risulta adeguatamente conclusa quando, prima dell'approvazione definitiva della variante, l'autorità competente abbia adottato un parere motivato sulla base della documentazione ambientale e abbia esaminato le osservazioni presentate, anche mediante il recepimento motivato di un elaborato tecnico che risponda ai singoli rilievi.
- La tutela costituzionale dell'ambiente non comporta una prevalenza assoluta e automatica su ogni altro interesse pubblico o privato: l'amministrazione deve procedere a una ponderazione complessiva dei beni costituzionalmente rilevanti, sindacabile dal giudice solo per manifesta irragionevolezza, travisamento o sproporzione.
- Un'autorizzazione al disboscamento adottata dal dirigente competente sulla base di una norma provinciale che gli attribuisce espressamente il potere eccezionale di autorizzare il taglio per interessi pubblici non è illegittima per il solo fatto che altra disciplina forestale attribuisca competenze a un diverso ufficio, se la fattispecie concreta rientra nella speciale previsione di tutela naturalistica.
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