Cassazione Penale, Sentenza n. 20167/2023 del 11/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che ha confermato la proroga per un anno della misura di sicurezza dell'assegnazione a una casa di lavoro, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione circa l'attualità della pericolosità sociale. Il ricorrente contestava che la recente condanna a 20 anni si riferisce ad fatti del 2002 e dunque non può essere considerata indice di attualità della pericolosità, e sosteneva altresì che la misura di sicurezza aggiunta a una pena detentiva sarebbe eseguibile solo dopo l'espiazione della pena, doglianza non esaminata dal Tribunale di sorveglianza.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale che non ha basato l'attualità della pericolosità soltanto sulla recente condanna, ma ha considerato la "caratura criminale" del ricorrente e i pareri della DDA e della DNA. Ha inoltre chiarito che non vi era ostacolo a valutare la pericolosità durante la detenzione, dato che la pena in corso sarebbe terminata a breve, la condanna più recente non era ancora divenuta definitiva e la custodia cautelare non sospende l'esecuzione di una misura di sicurezza detentiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 208 cod. pen.
Richiamato come normativa di riferimento sulle misure di sicurezza personali; la Corte lo menziona nell'ambito della valutazione della persistente pericolosità sociale e della legittimità della proroga della misura.
art. 216 cod. pen.
Rilevante per la disciplina delle misure di sicurezza e della loro proroga; la Corte lo utilizza insieme ad altri riferimenti per sostenere la fondatezza del provvedimento impugnato.
art. 679 cod. proc. pen.
Norma riferita alla competenza/procedura davanti al giudice di sorveglianza; citata come presidio procedurale nella materia della libertà personale e delle misure di sicurezza.
art. 69 L. 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
Rilevato quale riferimento dell'ordinamento penitenziario in relazione all'esecuzione delle misure detentive e al regime carcerario; posto a supporto della valutazione della situazione detentiva del ricorrente.
Cass. Sez. 1, n. 37034, del 27/05/2019, Rv. 276942-01 (giurisprudenza richiamata)
Giurisprudenza richiamata per affermare il principio che la custodia cautelare in carcere non comporta la sospensione dell'esecuzione di una misura di sicurezza detentiva; questo principio ha sostenuto la possibilità di valutare e prorogare la misura di sicurezza anche durante la detenzione cautelare.
Massime di principio
- La valutazione dell'attualità della pericolosità sociale può fondarsi su elementi diversi dalla sola data del fatto per cui si è stati condannati: rilevano la "caratura criminale" del soggetto e i pareri investigativi/di procura (es. DDA, DNA).
- Una condanna recente relativa a fatti datati non esclude a priori che tale circostanza contribuisca alla valutazione della pericolosità, purché la motivazione del giudice mostri il collegamento logico con altri elementi di rischio.
- Non sussiste un divieto assoluto a esprimere un giudizio di pericolosità sociale mentre il soggetto è detenuto: se la pena è prossima al termine o la nuova condanna non è definitiva, il giudice può comunque pronunciare sulla proroga della misura di sicurezza.
- La custodia cautelare in carcere non determina la sospensione automatica dell'esecuzione di una misura di sicurezza detentiva; pertanto, l'esecuzione o la proroga della misura può essere decisa anche durante la detenzione cautelare.
- Le doglianze procedurali o sostanziali riguardanti l'esecuzione della misura di sicurezza con riferimento all'espiazione della pena devono essere esaminate tenendo conto della definitività della condanna e del concreto stato di esecuzione delle pene.
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