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Sentenza

Sentenza del 26/05/2017 n. 13316 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate sosteneva che la vendita, per Euro 6.000.000, del terreno urbano sul quale sorgeva in precedenza una pensione demolita fosse riconducibile all'attività d'impresa della contribuente. Chiedeva quindi il riconoscimento dell'IVA e il recupero di IRPEF, IRAP e costi ritenuti indeducibili. Nel ricorso per cassazione ha contestato la decisione della Commissione tributaria regionale sotto diversi profili: violazione delle norme sulla qualificazione dei beni d'impresa, omesso esame di circostanze ritenute decisive e illegittima chiamata in causa di terzi per la rivalsa e detrazione dell'IVA.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento. Ha ritenuto corretta la valutazione della Commissione regionale secondo cui l'immobile non era un bene relativo all'impresa: non risultava utilizzato per l'attività aziendale, non era adeguatamente inserito nelle scritture contabili e il suo utilizzo per finalità personali, come la garanzia prestata in favore del figlio, deponeva contro la pertinenza aziendale. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo relativo alla chiamata in causa dei terzi. Le spese sono state compensate in ragione della particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 65

    La qualificazione di un immobile come bene relativo all'impresa richiede la prova del suo effettivo collegamento funzionale con l'attività aziendale. Non è sufficiente una mera classificazione formale o contabile; occorre dimostrare la funzione strumentale del bene rispetto all'attività esercitata.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 1 e 4

    L'assoggettamento a IVA della cessione dipende dal fatto che la vendita sia effettuata nell'esercizio di un'attività d'impresa. Se il bene appartiene alla sfera personale del cedente e non è funzionalmente collegato all'impresa, la cessione non rientra necessariamente nel campo IVA.

  • Codice civile, artt. 2697 e 2729

    L'onere della prova e il valore delle presunzioni impongono alla parte che sostiene la natura aziendale del bene di dimostrare, anche mediante elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, il suo effettivo collegamento con l'attività d'impresa.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione dei fatti. La violazione di legge deve riguardare l'interpretazione o applicazione della norma, mentre l'omesso esame deve concernere un fatto decisivo effettivamente discusso tra le parti.

  • Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6

    Chi deduce in cassazione l'omesso esame di un fatto deve indicare puntualmente l'atto processuale o documento in cui il fatto è stato allegato e dimostrare che esso è stato tempestivamente sottoposto al giudice di merito.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14, comma 3

    La chiamata in causa di terzi nei giudizi tributari può essere disposta dal giudice nei casi previsti, ma la relativa valutazione discrezionale, nell'ambito di un litisconsorzio facoltativo, non è normalmente sindacabile in sede di legittimità.

  • Codice di procedura civile, art. 107

    In caso di litisconsorzio facoltativo il giudice può ordinare la chiamata in causa di un terzo quando lo ritenga opportuno; tale scelta rientra nella sua discrezionalità.

Massime di principio

  • La vendita di un immobile da parte di un imprenditore non è automaticamente una cessione d'impresa soggetta a IVA: occorre verificare se il bene era effettivamente destinato e funzionale all'attività aziendale.
  • L'iscrizione contabile o fiscale del bene può costituire un indizio, ma non è decisiva se mancano l'utilizzo aziendale concreto e un collegamento funzionale con l'attività esercitata.
  • L'utilizzo dell'immobile per finalità personali, come la prestazione di una garanzia in favore di un familiare, può rappresentare un elemento significativo per escludere la sua natura di bene d'impresa.
  • In Cassazione non è possibile sostituire la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito con una diversa ricostruzione; occorre dimostrare una specifica violazione di legge o l'omesso esame di un fatto decisivo ritualmente dedotto.
  • Chi sostiene che un immobile sia aziendale deve fornire una prova complessiva e coerente della sua destinazione imprenditoriale, considerando uso effettivo, contabilizzazione, documentazione, ricavi e altre circostanze concrete.

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