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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36577/2021 del 25/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della società contribuente. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e condannato la contribuente alle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle entrate.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972, relativa a IVA e IRES per l'anno d'imposta 2008, con interessi e sanzioni. La società contribuente aveva versato le somme richieste con un ritardo di tre giorni rispetto al termine indicato nella comunicazione di irregolarità. La CTR aveva ritenuto applicabile la riduzione della sanzione al 6% facendo leva sul secondo periodo dell'art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2 e 3 d.lgs. n. 462 del 1997 e dell'art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997, sostenendo che la riduzione per lieve ritardo riguarda solo il ritardo rispetto alla scadenza ordinaria del tributo e non il ritardo nel pagamento successivo alla comunicazione dell'Ufficio; in tale ipotesi opererebbe solo il beneficio previsto dall'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462 del 1997, se il pagamento integrale avviene entro 30 giorni dalla comunicazione.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    è stato utilizzato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto con il ricorso per cassazione.

  • art. 2 d.lgs. n. 462 del 1997

    il beneficio della riduzione delle sanzioni opera solo se il pagamento integrale delle somme richieste avviene entro 30 giorni dalla comunicazione di irregolarità.

  • art. 3 d.lgs. n. 462 del 1997

    conferma il regime agevolato per il pagamento entro 30 giorni dalla comunicazione in sede di controllo formale, con riduzione delle sanzioni e degli interessi fino a una certa data.

  • art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997

    la riduzione per versamento con ritardo non superiore a quindici giorni riguarda solo il ritardo rispetto alla scadenza ordinaria dell'imposta, non quello successivo alla comunicazione dell'Ufficio.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    disciplina il controllo automatizzato della dichiarazione, richiamato come sede di liquidazione della maggiore imposta e applicazione della sanzione.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato quale ulteriore base del controllo automatizzato in materia IVA.

  • art. 15-ter d.P.R. n. 602 del 1973

    la Corte esclude la sua applicazione retroattiva, trattandosi di ius superveniens non applicabile alla fattispecie in esame.

  • art. 15, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2015

    è richiamato per affermare che la nuova disciplina non ha efficacia retroattiva.

Massime di principio

  • La riduzione della sanzione per lieve ritardo nei versamenti prevista dalla disciplina generale delle sanzioni tributarie opera solo con riguardo al ritardo rispetto alla scadenza originaria del tributo, non rispetto al termine assegnato dall'Ufficio in sede di controllo automatizzato.
  • Quando il pagamento avviene dopo la comunicazione di irregolarità, il regime applicabile è quello speciale previsto dal d.lgs. n. 462 del 1997: il beneficio spetta solo se il pagamento integrale interviene entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione.
  • La previsione che consente di irrogare la sanzione in sede di cartella ex art. 36-bis o 54-bis non implica automaticamente l'applicazione della riduzione per ritardo lieve, poiché i diversi regimi agevolativi hanno presupposti distinti e non cumulabili in modo arbitrario.
  • Le norme sopravvenute in materia di riduzione delle sanzioni tributarie non si applicano retroattivamente se il legislatore ha espressamente limitato la loro efficacia alle dichiarazioni relative a periodi d'imposta successivi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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