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Ordinanza

Ordinanza n. 2486/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento, previa concessione di idonea misura cautelare, - del provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio prot. n. 11589 del 2026, con cui è stata rigettata l'istanza di riesame in autotutela presentata dalla ricorrente in data 5 gennaio 2026; - del Decreto del Direttore Generale dell'U.S.R. per il Lazio prot. n. 2005 del 20/09/2024, di rettifica e integrazione della graduatoria di merito del concorso di cui al D.D.G. n. 2575/2023 per la classe di concorso A021 – Regione Sardegna, nella parte in cui ha disposto la rimozione del titolo di riserva in capo alla Dott.ssa Sperati e la conseguente individuazione della Prof.ssa Murgia quale vincitrice; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusi, per quanto di ragione, il bando di concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, indetto con D.D.G. n. 2575 del 6 dicembre 2023, per la classe di concorso A021 – Geografia, per la regione Sardegna; il D.D.G. prot. n. 1918 del 12/09/2024; la graduatoria di merito definitiva per come rettificata, nonché gli atti di conferimento dell'incarico alla controinteressata; il Decreto U0016819 del 23/09/2024 emesso dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, con il quale la candidata controinteressata (prof.ssa Laura Murgia) è stata destinataria di proposta di nomina per l’a.s. 2024/25 presso la sede dell’I.T.I. “Angioy” di Sassari.

Giustizia amministrativa202603952

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto dell'istanza di riesame in autotutela e atti di rettifica della graduatoria e di individuazione e nomina della controinteressata quale vincitrice del concorso per la classe A021 in Sardegna

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio che ha respinto l'istanza di riesame in autotutela, nonché il decreto di rettifica e integrazione della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per la classe A021 – Geografia, nella parte in cui è stato rimosso il titolo di riserva precedentemente riconosciuto alla ricorrente, con conseguente individuazione della controinteressata quale vincitrice. Sono stati inoltre impugnati gli atti successivi di proposta di nomina e di nomina a tempo indeterminato della controinteressata. Il TAR ha rilevato d'ufficio un possibile profilo di irricevibilità dell'azione di annullamento, connesso al decorso del termine per impugnare la graduatoria rettificata del 20 settembre 2024, il decreto di individuazione e proposta di nomina del 23 settembre 2024 e il successivo decreto di nomina a tempo indeterminato del 29 agosto 2025. La questione è stata sottoposta al contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che la controversia riguardi una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR e ha disposto la conversione del rito ai sensi dell'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022. Ha ordinato alla ricorrente di notificare il ricorso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, ritenuta parte necessaria ai sensi dell'art. 12-bis, comma 4, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova della notifica nei successivi cinque giorni. La domanda cautelare non è stata accolta: il Collegio ha ritenuto sufficienti le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito e ha escluso, allo stato, la sussistenza dei presupposti per sospendere o modificare gli effetti degli atti impugnati. Il TAR ha inoltre segnalato d'ufficio il possibile profilo di irricevibilità del ricorso per tardiva impugnazione degli atti del 2024 e del 2025, assegnando alle parti trenta giorni per il deposito di memorie e riservandosi di valutare anche l'eventuale integrazione del contraddittorio per pubblici proclami. La causa è stata rinviata all'udienza pubblica del 26 gennaio 2027; le spese della fase sono state riservate al definitivo. Non è stata definita la domanda principale.

Norme richiamate

  • art. 12-bis d.l. n. 68/2022, convertito con modificazioni dalla l. n. 108/2022

    Il rito speciale previsto per le controversie relative a procedure amministrative concernenti interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR comporta la conversione del rito e la necessaria partecipazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, ai sensi del comma 4.

  • art. 12-bis, comma 4, d.l. n. 68/2022, convertito con modificazioni dalla l. n. 108/2022

    La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione è stata ritenuta parte necessaria del giudizio, con conseguente ordine di notificazione del ricorso.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare; il Collegio ha ritenuto adeguata la sollecita fissazione dell'udienza di merito senza sospensione degli atti impugnati.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice può sottoporre al contraddittorio delle parti una questione rilevata d'ufficio, assegnando un termine per il deposito di memorie prima della decisione.

Massime di principio

  • Quando una controversia rientra nell'ambito applicativo del rito speciale previsto per le procedure amministrative relative a interventi finanziati, anche parzialmente, con risorse PNRR, il giudice deve disporre la conversione del rito e applicare gli adempimenti processuali previsti dalla disciplina speciale.
  • Nel giudizio soggetto all'art. 12-bis, comma 4, d.l. n. 68/2022, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione deve essere evocata quale parte necessaria, con ordine di notificazione del ricorso entro il termine assegnato dal giudice.
  • La domanda cautelare può essere respinta senza sospendere gli atti impugnati quando le esigenze della parte ricorrente possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito e non emergono, allo stato, presupposti sufficienti per incidere sull'efficacia degli atti.
  • Quando il giudice rileva d'ufficio una possibile irricevibilità per tardiva proposizione dell'azione, deve sottoporre la questione al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per memorie prima di definire il giudizio.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelareTermini e notificazione del ricorsoDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorsoGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela cautelareDecadenza e tardivitàPartecipazione procedimentale

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