Cassazione Penale, Sentenza n. 33390/2024 del 03/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Perfumi ha impugnato l'ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato non luogo a provvedere sulla sua domanda volta a contestare voci e ammontare delle spese risultanti da cartella esattoriale. Il ricorso in Cassazione deduce due motivi: (1) incompetenza del Tribunale perché, secondo il ricorrente, la Corte d'Appello aveva in sede di cognizione concesso il beneficio della non menzione, il che avrebbe dovuto attribuire la competenza esecutiva alla Corte d'Appello; (2) vizio di motivazione per aver qualificato la domanda come mera contestazione di quantificazione delle spese, mentre a suo avviso si contestava la stessa esistenza del titolo esecutivo e non soltanto la sua quantificazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha richiamato la giurisprudenza (Sez. I n. 34030/2020) secondo cui la concessione di benefici processuali prognostici (es. non menzione) non costituisce una variazione sostanziale della decisione di primo grado e non sposta la competenza esecutiva dalla prima alla seconda corte; pertanto era corretta la competenza del Tribunale. Sul secondo motivo la Corte ha richiamato le Sezioni Unite (decisione 491/2012) precisando che la contestazione delle voci e del calcolo delle spese esecutive integra materia di competenza del giudice civile (opposizione ex art. 615 c.p.c.), mentre la decisione del Tribunale si è limitata a qualificare le questioni come riguardanti la quantificazione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 615 cod. proc. civ.
La Corte conferma che le opposizioni avverso l'esecuzione per voci e quantificazione delle spese devono essere proposte secondo le forme dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., rimettendo la valutazione al giudice civile.
Sez. I n. 34030 del 01/10/2020 (giurisprudenza della Cassazione)
La giurisprudenza indica che la concessione di benefici prognostici (es. non menzione o sospensione condizionale) non determina una variazione sostanziale della decisione di primo grado e non trasferisce la competenza esecutiva al giudice d'appello.
Sezioni Unite, decisione 491 del 2012 (giurisprudenza della Cassazione)
Stabilisce che le contestazioni sulle modalità di calcolo e sulla pertinenza delle voci di spesa, senza mettere in discussione la sussistenza materiale della statuizione, rientrano nella competenza del giudice civile e devono essere trattate con l'opposizione ex art. 615 c.p.c.
Massime di principio
- Se si contesta solo la corretta quantificazione o la pertinenza delle voci di spesa risultanti da un titolo esecutivo (inclusa cartella esattoriale), la materia va proposta al giudice civile con opposizione ex art. 615 c.p.c.
- La concessione, in sede di cognizione, di benefici di natura prognostica (es. non menzione, sospensione condizionale) non comporta automaticamente la modifica della competenza esecutiva: occorre una variazione sostanziale della decisione di merito per trasferire la competenza al giudice d'appello.
- Per ottenere che la competenza esecutiva sia valutata diversamente, il ricorrente deve dimostrare che la decisione di grado superiore ha effettivamente modificato in modo sostanziale la decisione di primo grado, non limitandosi a benefici processuali prognostici.
- Se si intende mettere in discussione l'esistenza stessa del titolo esecutivo (non soltanto la sua quantificazione), la doglianza deve essere formulata con argomentazioni e prove specifiche che dimostrino vizi tali da incidere sulla natura stessa del titolo; in mancanza, il giudice dell'esecuzione può considerarla questione di quantificazione devoluta al giudice civile.
- Attendere che la giurisprudenza consolidata (Sezioni Unite e pronunce successive) viene applicata nella distinzione tra vizio di esistenza del titolo e vizio di quantificazione: l'impostazione strategica del ricorso deve riflettere questa distinzione per evitare il rigetto e la condanna alle spese.
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