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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6964/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile di reati tra cui estorsione, sequestro di persona, lesioni e furto. Sono stati proposti due distinti ricorsi per cassazione con molteplici motivi: (1) mancata riqualificazione del fatto ex art. 393 cod. pen. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni) e, in linea con ciò, controversia sulla compatibilità della pretesa di credito; (2) omissione di motivazione sul diniego della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (assunzione di prova testimoniale sull'attendibilità della vittima); (3) erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 6) cod. pen. (sottrazione volontaria all'esecuzione di un provvedimento coercitivo); (4) omessa motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e doglianze su aumento di pena per reati satelliti e continuità.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili e manifestamente infondati la maggior parte dei motivi (compresi quelli sulla riqualificazione ex art. 393, sulla rinnovazione istruttoria e sul diniego delle attenuanti generiche). Ha invece accolto il motivo relativo all'aggravante di cui all'art. 61 n. 6) cod. pen., ritenendola erroneamente applicata: l'aggravante richiede che il reo si sia sottratto volontariamente all'esecuzione di un provvedimento coercitivo ed abbia coscienza di essere ricercato, mentre nel caso di specie l'imputato era sottoposto agli arresti domiciliari ed era uscito con autorizzazione per visita medica. Pertanto la sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente all'applicazione dell'art. 61 n. 6), che viene eliminata, e il procedimento è rinviato alla Corte d'Appello di Napoli per la determinazione della pena. Per il resto il giudizio di responsabilità è dichiarato irrevocabile.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla qualificazione e alla eventuale configurabilità del tentativo o partecipazione al reato contestato; usato insieme ad art. 629 per descrivere il quadro fattuale.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma relativa al delitto di estorsione; la Corte ha confermato che quando la violenza o la minaccia finalizzata a ottenere l'adempimento di un credito è rivolta a terzi estranei al rapporto obbligatorio, la fattispecie più corretta è l'estorsione e non l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

  • art. 393 cod. pen.

    Riferita dalla difesa come possibile riqualificazione (esercizio arbitrario delle proprie ragioni); la Corte ha ritenuto non applicabile questa riqualificazione alla fattispecie, confermando la qualificazione in termini estorsivi quando la vittima è estranea al rapporto di credito.

  • art. 582 cod. pen.

    Richiamato quale riferimento normativo per le lesioni personali contestate; la motivazione ha trattato le condotte violente come elementi delle fattispecie aggregate.

  • art. 585 cod. pen.

    Richiamato in relazione alle lesioni più gravi o alle fattispecie collegate; la Corte ha considerato complessivamente i reati contestati nel giudizio di merito.

  • art. 624-bis cod. pen.

    Norma relativa al furto o ad appropriazione illecita (reato satellite contestato); presente nel quadro di reati connessi alla vicenda, valutata nella determinazione della pena complessiva.

  • art. 605 cod. pen.

    Richiamato tra le norme oggetto di contestazione (reato satellite o collegato); valutato unitamente agli altri reati nel giudizio di merito.

  • art. 61 n. 6) cod. pen.

    l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato

    La Corte ha interpretato e applicato questa aggravante restrittivamente: essa richiede che l'imputato fosse gravato da un provvedimento coercitivo, si fosse sottratto volontariamente alla sua esecuzione e fosse consapevole di essere ricercato. Nel caso concreto tale presupposto non sussisteva perché l'imputato era agli arresti domiciliari ed era uscito con autorizzazione per visita medica.

Massime di principio

  • Quando la violenza o la minaccia finalizzata a ottenere un pagamento è esercitata nei confronti di terzi estranei al rapporto obbligatorio, la fattispecie più coerente è l'estorsione e non l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
  • L'aggravante di cui all'art. 61 n. 6) cod. pen. richiede la sussistenza concreta di una sottrazione volontaria all'esecuzione di un provvedimento coercitivo e la consapevolezza dell'essere ricercato; la semplice allontanamento autorizzato durante gli arresti domiciliari non integra automaticamente questa aggravante.
  • Per ottenere la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale occorre dimostrare l'indispensabilità della prova nuova ai fini della decisione; la mera rilevanza non è sufficiente.
  • Il giudice di legittimità tende a confermare le qualificazioni di reato ben motivate dal giudice di merito, salvo errori di diritto o manifeste illogicità nella motivazione.
  • Quando la Corte di cassazione annulla parzialmente una sentenza su un punto di qualificazione o aggravamento, di norma rimuove solo l'elemento viziato e rinvia per la determinazione della pena, lasciando inalterata la decisione di responsabilità se non viziata.
  • Le doglianze sulla mancata concessione di attenuanti generiche richiedono una motivazione specifica da parte del giudice del merito: formule di stile possono essere ritenute insufficienti, ma la Cassazione verifica l'effettiva valutazione delle circostanze da parte del giudice territoriale.

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