Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 06/07/2022 n. 21475 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente impugna la decisione della CTR per violazione del principio di libera circolazione dei capitali (art. 63 TFUE) e per errata motivazione, sostenendo che l'applicazione della clausola della Convenzione Italia-USA (art. 10, par. 2, lett. b) che limita la ritenuta al 15%) comporti un trattamento fiscale discriminatorio rispetto al regime applicabile ai fondi mobiliari residenti in Italia (imposta sostitutiva al 12,5% sul risultato di gestione prevista dalla L. n. 77/1983, art. 9). Denuncia inoltre l'erronea ripartizione dell'onere della prova (la CTR avrebbe imposto al contribuente di dimostrare l'assenza di discriminazione/coerenza del sistema) e carenze motivazionali della CTR.

La decisione

La Cassazione accoglie i motivi che denunciano la violazione dell'art. 63 TFUE e l'errata ripartizione dell'onere della prova (secondo e terzo motivo), rigetta gli altri motivi (primo e quarto relativi alla presunta motivazione apparente). La Corte afferma che la sola esistenza di una convenzione bilaterale non legittima automaticamente un trattamento fiscale discriminatorio e che il giudice nazionale deve verificare la conformità della disciplina pattizia al diritto dell'Unione, ricorrendo, se possibile, all'interpretazione adeguatrice della disposizione convenzionale (attuando i canoni di buona fede ex art. 31 Convenzione di Vienna e i principi della fiscalità comunitaria/internazionale). Nel caso concreto la Corte rileva che la differenza tra la ritenuta convenzionale massima del 15% e l'aliquota sostitutiva del 12,5% applicata ai fondi residenti configura una discriminazione a sfavore del fondo statunitense; non sono state indicate ragioni strutturali né giustificazioni di "coerenza del sistema fiscale" idonee a giustificare la restrizione. Di conseguenza la Cassazione interpreta l'art. 10, par. 2, lett. b) della Convenzione Italia-USA nel senso che, per evitare la violazione dell'art. 63 TFUE, ai dividendi corrisposti a fondi d'investimento mobiliare statunitensi debba applicarsi l'aliquota del 12,5% allora vigente, e rinvia alla CTR in diversa composizione per pronunciare conformemente e decidere anche sulle spese. La richiesta di rinvio pregiudiziale è assorbita.

Norme richiamate

  • Art. 63 TFUE

    Il divieto di restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi è applicabile anche quando il beneficiario è un soggetto stabilito in un paese terzo; la normativa o l'applicazione convenzionale che determina un trattamento meno favorevole è idonea a costituire una restrizione da valutare e, se ingiustificata, a violare il Trattato.

  • Art. 10, par. 2, lett. b) Convenzione Italia - Stati Uniti (citato)

    "tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente... ma, se l'effettivo beneficiario dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente l'imposta così applicata non può eccedere: ... (b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi."

    La clausola pattizia fissa un limite massimo (15%) alla ritenuta, ma non impedisce che, per conformarsi al diritto dell'Unione, si applichi un'aliquota inferiore qualora necessario per evitare una discriminazione ai sensi dell'art. 63 TFUE (interpretazione adeguatrice).

  • L. 23 marzo 1983, n. 77, art. 9 (regime fiscale dei fondi comuni)

    "Sul risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno la società di gestione preleva un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva. La predetta aliquota è ridotta al 5 per cento..."

    I fondi comuni di investimento residenti erano assoggettati a un'imposta sostitutiva del 12,5% sul risultato di gestione; tale regime, rispetto alla ritenuta convenzionale del 15%, può risultare più favorevole e costituisce parametro di comparazione ai fini dell'accertamento della discriminazione.

  • D.P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 27

    Norma nazionale che disciplina la ritenuta sui dividendi versati da società residenti a non residenti; la Convenzione modifica/limita l'aliquota applicabile ma la norma interna resta l'oggetto dell'interpretazione adeguatrice per la conformità al diritto UE.

  • Art. 31, Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati

    Richiamato quale canone interpretativo di buona fede: la disposizione convenzionale deve essere interpretata alla luce dell'oggetto e scopo del trattato e, nel contesto UE, in modo conforme ai principi del diritto dell'Unione se possibile.

  • Art. 360 c.p.c., art. 132 c.p.c. e disposizioni sul sindacato di legittimità (citati processualmente)

    Richiamate in relazione ai motivi di cassazione: la Corte ricorda i limiti del sindacato sulla motivazione in cassazione (vizi estremi quali motivazione apparente, contraddittoria o assente sono denunciabili).

  • Giurisprudenza Corte di giustizia: Emerging Markets (C-190/12) e altra giurisprudenza pertinente

    La giurisprudenza europea considera discriminatoria la diversa tassazione dei dividendi corrisposti a fondi non residenti rispetto a quelli residenti, quando la differenza sia idonea a dissuadere investimenti transnazionali; inoltre la Corte è rigorosa nell'ammettere giustificazioni quali la "coerenza del sistema fiscale" solo se soddisfano precisi requisiti.

Massime di principio

  • La mera esistenza di una convenzione bilaterale non esclude il controllo di compatibilità con il diritto dell'Unione: il giudice nazionale deve verificare se l'applicazione della clausola pattizia comporta una restrizione ai movimenti di capitali ai sensi dell'art. 63 TFUE.
  • Se possibile, il giudice deve adottare un'interpretazione adeguatrice della disposizione convenzionale (in linea con l'art. 31 della Convenzione di Vienna e i principi UE) per evitare la violazione del Trattato; ciò può comportare l'applicazione di un'aliquota inferiore al limite pattizio ove necessario per eliminare la discriminazione.
  • L'onere della prova circa l'esistenza e la giustificazione della restrizione grava sull'amministrazione statale che invoca una giustificazione (es. la coerenza del sistema fiscale); la "coerenza" è una giustificazione di diritto che deve rispettare i rigorosi requisiti delineati dalla giurisprudenza comunitaria e non può essere trattata come mero fatto da far provare al contribuente.
  • La comparazione tra regimi deve valutare oggettivamente quali imposte colpiscono lo stesso reddito economico: se due prelievi incidono sul medesimo reddito (es. dividendi che confluiscono nel risultato di gestione del fondo) una differenza di aliquota può configurare discriminazione.
  • Il semplice interesse al gettito o la pretesa difficoltà di controllo non giustificano trattamenti discriminatori, salvo casi molto limitati e comprovati in cui il controllo fiscale sia impossibile senza restrizioni e non sussista obbligo di cooperazione/informazione.
  • La remediazione della violazione può avvenire da parte del giudice nazionale mediante interpretazione conforme o, se impossibile, attraverso le conseguenze derivanti dall'incompatibilità, compresa la disapplicazione della norma interna incompatibile con il diritto dell'Unione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.